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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

La controversia

La controversia nasce da una delibera con cui la Consob aveva irrogato una sanzione pecuniaria a tre componenti del consiglio di amministrazione di un istituto bancario per plurime violazioni della disciplina sui servizi di investimento, in particolare: omessa predisposizione di procedure adeguate e comportamenti non corretti in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni; irregolarità nei trasferimenti tra privati di azioni proprie e nei finanziamenti concessi ai clienti per acquistare azioni della banca; irregolarità nella gestione degli ordini relativi alle azioni della banca; carenze nelle procedure di pricing delle azioni; e trasmissione di informazioni ritenute non veritiere o fuorvianti nell’ambito di un aumento di capitale. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo rispettati i termini di contestazione, la competenza della Consob, la sufficienza della contestazione, la non violazione del ne bis idem e la responsabilità dei consiglieri, anche non delegati, per carenze procedurali e comportamentali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 195 TUF per tardività delle contestazioni; omessa pronuncia sulla decadenza per tutte le contestazioni; violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. e del regolamento congiunto per erronea affermazione di un dovere di interlocuzione diretta con le strutture interne; violazione dell’art. 3 l. 689/1981 per avere la Corte attribuito una responsabilità oggettiva e non avere considerato l’inesigibilità della condotta; omesso esame di fatti decisivi relativi all’adozione di presidi e policy; e nullità per motivazione contraddittoria. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione e ponendo le spese a carico dei ricorrenti, oltre agli oneri conseguenti al rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività della contestazione, richiamando il principio per cui il termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’attività istruttoria e non dalla mera acquisizione della notizia dell’illecito. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello si era comunque espressa anche sulle contestazioni ulteriori rispetto alla n. 1. Ha reputato infondati i motivi di merito sulla responsabilità degli amministratori, affermando che anche i consiglieri non esecutivi di intermediari finanziari devono vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e attivarsi in presenza di irregolarità, e che l’art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa superabile solo con prova dell’inesigibilità della condotta, prova non fornita. Ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretti a contestare la valutazione delle prove e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e ha escluso la nullità per motivazione contraddittoria, ritenendo la motivazione comprensibile e non affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma sostanziale dell’impianto sanzionatorio e condanna alle spese, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 195 TUF

    termine di decadenza di centottanta giorni dall'accertamento degli addebiti

    Il termine decorre dal momento in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata ad accertare l'infrazione, non dalla mera constatazione del fatto o dalla sua conoscenza iniziale.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della richiesta di rimessione in termini, respinta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di merito si era comunque pronunciato anche sulle contestazioni ulteriori.

  • artt. 2381 e 2392 c.c.

    Fondano il dovere degli amministratori, anche non esecutivi, di agire informati, valutare l'assetto organizzativo e attivarsi in presenza di irregolarità o segnali d'allarme.

  • art. 8 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007

    Attribuisce al CdA compiti di definizione delle strategie, approvazione dei processi e verifica periodica dell'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema informativo.

  • art. 9 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007

    Conferma i doveri di supervisione strategica e di controllo dell'assetto organizzativo e dei flussi informativi.

  • art. 21, comma 1, lett. a), TUF

    È richiamato come norma che impone correttezza, diligenza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

  • art. 21, comma 1, lett. d), TUF

    È richiamato come norma che impone di organizzarsi con procedure adeguate per il corretto svolgimento dei servizi di investimento e la tutela dei clienti.

  • art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007

    È richiamato per il dovere di dotarsi di procedure adeguate e presidi organizzativi idonei.

  • artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

    Richiamati con riferimento agli obblighi di adeguatezza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

    Richiamati con riguardo alla gestione degli ordini dei clienti e ai relativi presidi procedurali.

  • art. 8 TUF

    Richiamato con riferimento alla vigilanza informativa e alla non veridicità delle informazioni rese alla Consob nell'ambito dell'aumento di capitale.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    La disposizione pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, con onere del trasgressore di provare l'assenza di colpevolezza o l'inesigibilità della condotta.

  • art. 47 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in combinazione con l'art. 3 l. 689/1981, ma senza incidenza sul rigetto del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione o falsa applicazione di legge utilizzata per i motivi sui termini, sulla responsabilità e sulle norme societarie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come rivalutazione delle prove o censura di sufficienza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o contraddittoria nei termini denunciati.

  • art. 1, paragrafo 2, regolamento UE n. 1095/2010

    Richiamato per affermare la competenza della Consob in base alla disciplina di settore di derivazione eurounitaria, prevalente sulle disposizioni invocate dai ricorrenti.

  • art. 6 d.lgs. n. 72/2015

    Richiamato per escludere l'applicazione delle modifiche sanzionatorie alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per le sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell'attività istruttoria di accertamento, non dalla sola acquisizione della notizia dell'illecito.
  • L'eccezione di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato, anche implicitamente o sinteticamente, la questione dedotta, fornendo una risposta incompatibile con la pretesa omissione.
  • I consiglieri non esecutivi di intermediari abilitati ai servizi di investimento devono svolgere un controllo effettivo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e attivarsi in presenza di irregolarità o segnali d'allarme; non è sufficiente invocare la mancanza di deleghe.
  • Nelle sanzioni amministrative finanziarie opera la presunzione di colpa dell'art. 3 l. 689/1981: accertata la fattispecie tipica, spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpevolezza o l'inesigibilità della condotta dovuta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova ricostruzione del merito.
  • Una motivazione è censurabile in cassazione solo se presenta anomalie radicali come mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile; non basta la contestazione della sua sufficienza o della lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratoriObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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