Cassazione Penale, Sentenza n. 09208/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Palmi che li aveva condannati per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (terre e rocce da scavo) ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. n. 152/2006. In particolare: Galimi e Verbicaro erano ritenuti comproprietari del terreno su cui avveniva lo sversamento; Romeo titolare di un permesso per coltivazione di cava già scaduto; Bonasera amministratore della società appaltatrice. I motivi di ricorso includevano censure sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato (sostenendo che l'attività rientrava nell'autorizzato nonostante il permesso fosse scaduto e contestando la titolarità della proprietà del terreno), richieste di concessione di benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario), eccezioni di improcedibilità per mancata prescrizione/impugnativa delle procedure di regolarizzazione (artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006), deduzioni di buona fede e causa di non punibilità (art. 48 c.p.), richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e contestazioni sulla mancata prova del danno patrimoniale subito dal Comune di Rizziconi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza rispetto a Romeo Vincenzo per estinzione del reato per morte del reo (decesso accertato in corso di causa), revocando le statuizioni civili nei suoi confronti; 2) dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Galimi Francesco, Verbicaro Maria Giuseppa e Bonasera Antonino, ritenendo manifestamente infondate o inammissibili le censure: ha confermato la rilevanza dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 anche quando le autorizzazioni sono scadute o quando le prescrizioni autorizzative sono violate; ha ritenuto corretta la valutazione di primo grado sulla titolarità del terreno; ha escluso l'improcedibilità dell'azione penale per mancata indicazione da parte della polizia giudiziaria di prescrizioni di regolarizzazione (la procedura non è obbligatoria e la mancata adozione non determina improcedibilità); ha confermato che il produttore dei rifiuti ha l'obbligo di verificare l'autorizzazione di chi riceve i rifiuti e non può limitarsi a rassicurazioni verbali o a permessi scaduti; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la particolare tenuità del fatto a causa della continuità e della consistenza degli sversamenti e della prossimità a uno stagno naturale; ha ritenuto fondata la liquidazione equitativa di euro 4.000,00 a favore del Comune di Rizziconi per danno all'immagine; ha condannato i ricorrenti all'onere delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, oltre alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.
Norme richiamate
Articolo richiamato per la partecipazione in concorso nel reato; la Corte lo utilizza per qualificare le condotte congiunte degli imputati.
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
Interpretato nel senso che sanziona anche attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento effettuate con autorizzazioni scadute o violando le prescrizioni autorizzative; pertanto un permesso scaduto o prescrizioni inadempiute integrano il profilo di abusività.
artt. 208-216 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamati come le norme che disciplinano le autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni relative alla gestione dei rifiuti cui l'art. 256 rinvia.
art. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006
La Corte afferma che la mancata indicazione da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria delle prescrizioni per la regolarizzazione non determina l'improcedibilità dell'azione penale; la procedura di prescrizione non è obbligatoria ai fini dell'estinzione del reato.
art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006
Riferito nelle doglianze difensive ma la Corte conferma che l'omessa procedura non preclude l'azione penale.
art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la sentenza che infligge solo pena pecuniaria non è appellabile ma impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione; la Corte ha quindi qualificato correttamente l'impugnazione come ricorso.
Richiamato come la griglia di motivi entro cui deve essere valutato il ricorso in cassazione dopo la riqualificazione dell'impugnazione.
Applicato per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per la previsione dell'aumento per Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha imposto il pagamento alla Cassa delle ammende.
Interpretato restrittivamente: la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile ai reati reiterati o abituali; nel caso di reiterati conferimenti di rifiuti la Corte ha escluso l'istituto.
La difesa invocava l'inganno e la buona fede; la Corte ha ritenuto che l'ignoranza non scusabile e l'obbligo di verifica del produttore/esecutore escludono la non punibilità invocata senza prova di negligenza inescusabile mancante.
Richiamato per il principio secondo cui enti territoriali possono agire in sede penale solo per il risarcimento di danni patrimoniali o di danni all'immagine, mentre lo Stato è l'unico legittimato a chiedere ristoro per danno ambientale di natura pubblica; la Corte ha liquidato un danno all'immagine al Comune.
Massime di principio
- Un permesso o autorizzazione scaduti o l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative possono configurare gestione abusiva di rifiuti: la mera esistenza di un permesso scaduto non esclude la rilevanza penale.
- La responsabilità per gestione illecita dei rifiuti può colpire sia il proprietario/gestore del sito sia il produttore/committente dei rifiuti: chi conferisce rifiuti deve verificare l'effettiva autorizzazione del destinatario e non può limitarsi a rassicurazioni verbali o all'esibizione di permessi scaduti.
- La mancata adozione da parte degli organi di vigilanza della procedura di prescrizione/regolarizzazione prevista dagli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006 non determina automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa per fatti abituali o reiterati o quando il danno/pericolo, per modalità e consistenza, non sia esiguo; la continuità e la rilevanza quantitativa degli sversamenti ostano all'applicazione dell'istituto.
- In sede penale gli enti locali possono ottenere ristoro solo per danni patrimoniali concreti o per danni all'immagine; il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica è prerogativa dello Stato.
- Se benefici di legge (es. sospensione condizionale della pena) non sono richiesti in primo grado, la loro mancata concessione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione: il ricorso è inammissibile su tale punto.
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