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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09208/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Palmi che li aveva condannati per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (terre e rocce da scavo) ai sensi degli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. n. 152/2006. In particolare: Galimi e Verbicaro erano ritenuti comproprietari del terreno su cui avveniva lo sversamento; Romeo titolare di un permesso per coltivazione di cava già scaduto; Bonasera amministratore della società appaltatrice. I motivi di ricorso includevano censure sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato (sostenendo che l'attività rientrava nell'autorizzato nonostante il permesso fosse scaduto e contestando la titolarità della proprietà del terreno), richieste di concessione di benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario), eccezioni di improcedibilità per mancata prescrizione/impugnativa delle procedure di regolarizzazione (artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006), deduzioni di buona fede e causa di non punibilità (art. 48 c.p.), richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e contestazioni sulla mancata prova del danno patrimoniale subito dal Comune di Rizziconi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza rispetto a Romeo Vincenzo per estinzione del reato per morte del reo (decesso accertato in corso di causa), revocando le statuizioni civili nei suoi confronti; 2) dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Galimi Francesco, Verbicaro Maria Giuseppa e Bonasera Antonino, ritenendo manifestamente infondate o inammissibili le censure: ha confermato la rilevanza dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 anche quando le autorizzazioni sono scadute o quando le prescrizioni autorizzative sono violate; ha ritenuto corretta la valutazione di primo grado sulla titolarità del terreno; ha escluso l'improcedibilità dell'azione penale per mancata indicazione da parte della polizia giudiziaria di prescrizioni di regolarizzazione (la procedura non è obbligatoria e la mancata adozione non determina improcedibilità); ha confermato che il produttore dei rifiuti ha l'obbligo di verificare l'autorizzazione di chi riceve i rifiuti e non può limitarsi a rassicurazioni verbali o a permessi scaduti; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la particolare tenuità del fatto a causa della continuità e della consistenza degli sversamenti e della prossimità a uno stagno naturale; ha ritenuto fondata la liquidazione equitativa di euro 4.000,00 a favore del Comune di Rizziconi per danno all'immagine; ha condannato i ricorrenti all'onere delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, oltre alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato per la partecipazione in concorso nel reato; la Corte lo utilizza per qualificare le condotte congiunte degli imputati.

  • art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    Interpretato nel senso che sanziona anche attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento effettuate con autorizzazioni scadute o violando le prescrizioni autorizzative; pertanto un permesso scaduto o prescrizioni inadempiute integrano il profilo di abusività.

  • artt. 208-216 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati come le norme che disciplinano le autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni relative alla gestione dei rifiuti cui l'art. 256 rinvia.

  • art. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte afferma che la mancata indicazione da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria delle prescrizioni per la regolarizzazione non determina l'improcedibilità dell'azione penale; la procedura di prescrizione non è obbligatoria ai fini dell'estinzione del reato.

  • art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006

    Riferito nelle doglianze difensive ma la Corte conferma che l'omessa procedura non preclude l'azione penale.

  • art. 593 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la sentenza che infligge solo pena pecuniaria non è appellabile ma impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione; la Corte ha quindi qualificato correttamente l'impugnazione come ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come la griglia di motivi entro cui deve essere valutato il ricorso in cassazione dopo la riqualificazione dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso e per la previsione dell'aumento per Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha imposto il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Interpretato restrittivamente: la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile ai reati reiterati o abituali; nel caso di reiterati conferimenti di rifiuti la Corte ha escluso l'istituto.

  • art. 48 cod. pen.

    La difesa invocava l'inganno e la buona fede; la Corte ha ritenuto che l'ignoranza non scusabile e l'obbligo di verifica del produttore/esecutore escludono la non punibilità invocata senza prova di negligenza inescusabile mancante.

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui enti territoriali possono agire in sede penale solo per il risarcimento di danni patrimoniali o di danni all'immagine, mentre lo Stato è l'unico legittimato a chiedere ristoro per danno ambientale di natura pubblica; la Corte ha liquidato un danno all'immagine al Comune.

Massime di principio

  • Un permesso o autorizzazione scaduti o l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative possono configurare gestione abusiva di rifiuti: la mera esistenza di un permesso scaduto non esclude la rilevanza penale.
  • La responsabilità per gestione illecita dei rifiuti può colpire sia il proprietario/gestore del sito sia il produttore/committente dei rifiuti: chi conferisce rifiuti deve verificare l'effettiva autorizzazione del destinatario e non può limitarsi a rassicurazioni verbali o all'esibizione di permessi scaduti.
  • La mancata adozione da parte degli organi di vigilanza della procedura di prescrizione/regolarizzazione prevista dagli artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006 non determina automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa per fatti abituali o reiterati o quando il danno/pericolo, per modalità e consistenza, non sia esiguo; la continuità e la rilevanza quantitativa degli sversamenti ostano all'applicazione dell'istituto.
  • In sede penale gli enti locali possono ottenere ristoro solo per danni patrimoniali concreti o per danni all'immagine; il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica è prerogativa dello Stato.
  • Se benefici di legge (es. sospensione condizionale della pena) non sono richiesti in primo grado, la loro mancata concessione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione: il ricorso è inammissibile su tale punto.

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