Cassazione Penale, Sentenza n. 17794/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per vizi connessi all'illegittimità dell'iscrizione della notizia di reato (art. 74 T.U. stupefacenti) ritenuta effettuata su elementi insufficienti; deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni e delle videoriprese effettuate verso l'abitazione privata di terzi (presunta violazione della riservatezza domiciliare), nonché la violazione e carenza motivazionale rispetto alla mancata contestazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis), con riferimento alla presunzione di adeguatezza della custodia ex art. 275 c.p.p.. Richiama giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla tutela del domicilio e contesta la legittimità delle autorizzazioni a videoriprese e intercettazioni disposte sulla base di una nota informativa dei Carabinieri.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul merito la Corte ritiene che: (a) la censura sulle videoriprese è generica e non specifica gli atti e le riprese contestate; (b) le videoriprese esterne equivalgono ad attività di appostamento e, se effettuate in luogo esposto al pubblico, non richiedono autorizzazioni speciali; (c) l'iscrizione della notizia di reato è atto discrezionale del pubblico ministero non sindacabile in sede di legittimità salvo profili di responsabilità disciplinare o penale; (d) le intercettazioni erano autorizzate sulla base di "sufficienti indizi" ai sensi dell'art. 13 del d.l. 152/1991 e la valutazione della loro incidenza sul quadro indiziario complessivo non è stata specificamente dimostrata dal ricorrente; (e) la questione sull'aggravante del metodo mafioso non rileva in questa sede di legittimità per mancanza di interesse, anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. La Corte condanna il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti
art. 74 T.U. stupefacenti
Costituisce il titolo di reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte osserva che la valutazione della sussistenza di indizi rilevanti va compiuta sul complesso delle informative e delle indagini, non in sede di mera rivalutazione di fatto in Cassazione.
art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (disciplinante le intercettazioni per la criminalità organizzata)
Le intercettazioni possono essere autorizzate se sussistono "sufficienti indizi" in relazione all'indagine nel suo complesso. La Corte ha ritenuto che nel caso vi fossero elementi informativi (informative dei Carabinieri, precedenti e collegamenti documentati) tali da giustificare l'autorizzazione.
art. 14 Costituzione
Riconosce la libertà e inviolabilità della dimora; la Corte richiama la giurisprudenza che limita videoriprese dirette all'interno del domicilio, ma nel caso concreto ritiene che le riprese esterne siano riconducibili ad attività di appostamento e non fossero demonstrate in modo specifico come dirette illegittimamente all'interno.
Richiamato dalla difesa in relazione all'ipotesi di iscrizione illegittima. La Corte ricorda che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato è atto discrezionale del PM e non sindacabile nel merito in questa sede, salvo responsabilità disciplinari/penali del magistrato.
Norma citata in riferimento alle informazioni di fonte esterna; la Corte distingue le informative degli organi investigativi dalle informazioni di informatori previste dall'art. 267 comma 1-bis.
art. 275 cod. proc. pen. e comma terzo
Prevede la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per alcuni reati e disciplina la durata delle misure. La Corte osserva che la contestazione delle aggravanti non incide necessariamente sulla misura cautelare in questa sede, specie dopo il passaggio agli arresti domiciliari disposto dal riesame.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
art. 274 c.p.p.; art. 275 c.p.p.
Richiamate in relazione alle misure cautelari e ai presupposti per la loro applicazione; la Corte ritiene che la valutazione della necessità e adeguatezza della misura rientri nel giudizio di merito e non nella valutazione di legittimità generica.
Aggravante per il metodo mafioso che la difesa chiedeva fosse valutata; la Corte ha ritenuto che la questione debba essere affrontata nel merito processuale, non in sede di legittimità senza interesse specifico in relazione alla misura cautelare.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione richiesti in ricorso; la Corte sottolinea che il ricorso deve esporre in modo specifico i vizi dedotti e non riproporre una rivalutazione di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in maniera ampia: i motivi devono essere specifici, indicare gli atti censurati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul provvedimento impugnato; i ricorsi generici o meramente assertivi risultano inammissibili.
- L'iscrizione della notizia di reato nel registro è atto discrezionale del pubblico ministero e, salvo vizi formali o profili di responsabilità del PM, non è sindacabile in sede di legittimità come valutazione di merito.
- Le videoriprese effettuate in aree esterne o "esposte al pubblico" possono essere considerate operazioni di appostamento non soggette alle stesse autorizzazioni richieste per riprese dirette all'interno del domicilio; tuttavia, riprese che orientino l'obiettivo verso l'interno dell'abitazione implicano problemi di tutela del domicilio e richiedono specifiche cautele/autorizzazioni.
- Le intercettazioni disposte ai sensi della normativa speciale per la criminalità organizzata possono essere autorizzate anche sulla base di "sufficienti indizi" riferiti all'indagine nel suo complesso; per renderle inutilizzabili occorre indicare precisamente quali atti sono viziati e provare la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario.
- La contestazione di aggravanti (es. metodo mafioso) può essere decisiva in sede di merito, ma in sede di legittimità la valutazione può essere irrilevante se non viene dimostrato un interesse concreto collegato al provvedimento impugnato (es. durata della misura cautelare).
- Per impugnare l'utilizzabilità di singoli elementi probatori è necessario specificare gli atti concretamente affetti dal vizio e dimostrare come la loro esclusione comprometterebbe il giudizio complessivo sui gravi indizi di colpevolezza.
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