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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riparazione ex artt. 314 e ss. c.p.p. presentata dalla Veliz Carrera. La ricorrente ha sostenuto che il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. doveva beneficiare della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 (62 giorni nel caso concreto) e della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale anti-COVID (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020, per complessivi 64 giorni), rendendo così tempestiva l'istanza inviata per posta il 5/8/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 comprende anche i termini a pena di decadenza entro i quali deve essere instaurato il processo quando la domanda giudiziale costituisce l'unico rimedio (richiamando Sez. U. n. 17781/2013 e pronunce successive). Ne è conseguita l'applicabilità della sospensione al termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p.; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto conteggiare i 62 giorni di sospensione feriale (e, a ragione della ricorrente, anche i giorni di sospensione emergenziale), sicché l'istanza è risultata tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 e ss. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; il termine biennale per proporre l'istanza è stato ritenuto suscettibile di sospensione feriale quando la domanda rappresenti l'unico rimedio.

  • art. 315, comma 1 cod. proc. pen.

    Termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione: la Corte ha attribuito a tale termine natura processuale ai fini della sospensione feriale ex legge n. 742/1969 quando la domanda è l'unico rimedio.

  • legge n. 742/1969 (sospensione termini feriali)

    La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale comprende anche i termini di decadenza per l'introduzione del processo, se la domanda costituisce l'unico rimedio per la tutela del diritto, e dunque si applica al termine biennale per la riparazione.

  • art. 4 legge n. 89/2001 (richiamata in motivazione)

    Richiamata in via analogica nella giurisprudenza civile (e usata come parametro interpretativo): termine di sei mesi per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo è stato considerato soggetto alla sospensione feriale nelle pronunce civili citate.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020 (misure emergenziali COVID)

    Norme che hanno disposto la sospensione dei termini processuali durante la fase emergenziale; la ricorrente ha invocato tali sospensioni unitamente a quella feriale per ottenere il conteggio complessivo delle dilatazioni.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 17781/2013; Sez. 4 n. 34362/2021 (Cass.), Sez. 4 n. 33362/2021

    Le pronunce delle Sezioni Unite e delle Sezioni civili hanno interpretato la locuzione "termini processuali" nell'art. 1 legge n. 742/1969 includendo anche i termini di decadenza per l'introduzione dell'azione quando essa sia l'unico rimedio; questa linea è stata adottata dalla Corte per estendere la sospensione al termine per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • La sospensione feriale (legge n. 742/1969) può applicarsi anche ai termini a pena di decadenza entro i quali deve essere instaurato il processo, quando la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per tutelare il diritto.
  • Il termine biennale per la proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione (art. 315 c.p.p.) può essere considerato "processuale" ai fini della sospensione feriale, pertanto il computo dei termini deve tener conto dei giorni di sospensione feriale.
  • Le sospensioni previste dalla normativa emergenziale (es. d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020) concorrono, nei limiti del loro ambito temporale e soggettivo, al differimento dei termini processuali e vanno cumulate con altre sospensioni rilevanti per il caso concreto, salvo diversa interpretazione normativa.
  • In situazioni dubbie sul computo dei termini decadenziali è prudente proporre l'istanza prima della scadenza apparente e conservare idonea prova di spedizione/avvenuto deposito; in caso di rigetto per tardività, è possibile impugnare facendo valere l'applicabilità di sospensioni speciali o interpretazioni giurisprudenziali favorevoli.
  • Ogni calcolo di termine deve partire dalla data di irrevocabilità dell'atto rilevante (es. sentenza assolutoria divenuta irrevocabile) e tener conto con precisione dei periodi di sospensione applicabili; la giurisprudenza può mutare l'orientamento tradizionale, per cui è necessario verificare le pronunce più recenti.

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