Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per inammissibilità, sostenendo che la Corte d'Appello aveva erratamente dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio (riduzione della pena e corretta determinazione dell'aumento per continuazione). La difesa affermava che il motivo era sufficientemente specifico e che la Corte aveva invece affrontato nel merito la questione, dimostrando che la doglianza non poteva essere considerata generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'Appello per aver spostato il proprio giudizio dall'ammissibilità alla valutazione del merito (apparentemente pronunciandosi su manifesta infondatezza) e per aver inquadrato come generico un motivo che invece si confrontava con gli elementi decisionali. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Palermo per il prosieguo.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina delle circostanze e determinazione della pena: utilizzato nel contesto del vizio relativo al trattamento sanzionatorio impugnato.
Interpretato in senso restrittivo: dopo la riforma l'appello può essere dichiarato inammissibile solo quando i motivi difettino di specificità. La Corte d'appello non può confondere il giudizio di ammissibilità con una valutazione di manifesta infondatezza del motivo.
Richiamato nel contesto delle norme procedurali sull'impugnazione e sulle formalità richieste per il gravame; la Corte ha valutato l'operato del giudice d'appello alla luce dei doveri di motivazione e della specificità dei motivi.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - Galtelli)
Principio richiamato: l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata; inoltre il sindacato di ammissibilità non può estendersi alla valutazione del merito (manifest infondatezza) da parte del giudice d'appello.
Massime di principio
- La Corte di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo quando i motivi manchino di specificità; se il motivo è sufficientemente dettagliato, l'inammissibilità non è legittima.
- Il giudice d'appello non deve confondere la valutazione dell'ammissibilità (formale) con un giudizio sul merito (manifest infondatezza): un tale travaso può determinare l'annullamento in cassazione.
- Nelle doglianze sul trattamento sanzionatorio è necessario confrontarsi esplicitamente con gli elementi e la motivazione del giudice di merito (es. applicazione del minimo, recidiva, contributo alle indagini) e indicare perché tali elementi non giustificano la pena inflitta.
- La difesa in appello deve formulare motivi specifici e argomentati: affermazioni generiche sulla eccessività della pena sono più facilmente ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- Se il giudice territoriale nel dichiarare l'inammissibilità entra nel merito, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio/trasmissione per garantire il corretto esercizio del sindacato sull'ammissibilità e sul merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17625/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →