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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 10/06/2022 che aveva confermato la condanna per cessione e vendita di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/90), con rideterminazione della pena e dichiarazione della prescrizione per uno dei capi. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non avere correttamente valutato le dichiarazioni raccolte in indagini difensive, che avrebbero dimostrato un "uso di gruppo" e non una attività di spaccio; 2) mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., di documentazione difensiva comprovante attività lavorativa e partita IVA ottenute a Tenerife; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.) e contestazione dell'entità degli aumenti per la continuazione. Inoltre chiedeva valutazione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: si trattava di una doppia pronuncia conforme (Tribunale e Corte d'Appello), pertanto le censure di merito che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale non sono ammissibili in sede di legittimità; la Corte d'Appello ha fornito motivazione logica e congrua alle doglianze, escludendo l'ipotesi di uso di gruppo e ritenendo attendibili le dichiarazioni dei testi; la richiesta di acquisizione di documenti in lingua spagnola è stata adeguatamente motivata e respinta per incertezza di contenuto e provenienza; la quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito e risulta adeguatamente motivata; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato secondo criteri di giurisprudenza consolidata. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90

    Fattispecie contestata (traffico/cessione di stupefacenti): la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base delle dichiarazioni dei consumatori acquirenti, valutate come convergenti e non concordate.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Regole sul vizio di travisamento della prova: la Corte ricorda i requisiti stringenti perché la censura sia ammissibile (individuazione dell'atto, indicazione dell'elemento probatorio incompatibile, prova della verità e dimostrazione del grave pregiudizio alla motivazione). Nel caso questi requisiti non sono stati soddisfatti, la censura è inammissibile.

  • codice di procedura penale, art. 603

    Norme sulla acquisizione di documentazione e sulla rinnovazione istruttoria: la Corte territoriale ha potere discrezionale sulla rinnovazione del dibattimento e può rifiutare l'acquisizione di documenti la cui provenienza o contenuto risultino incerti, dovendo motivare la scelta.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego sia stato adeguatamente motivato in base ai soli elementi ritenuti decisivi, come consentito dalla giurisprudenza.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la dosimetria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sempre soggetta al controllo di logicità della motivazione.

  • codice penale, art. 132

    Principio secondo cui la scelta del quantum della pena è compito del giudice e deve essere motivata; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione congrua.

  • codice penale, art. 81, comma 1

    Limiti al cumulo/continuazione: la Corte ha verificato che l'aumento per la continuazione rientra nei limiti di legge (triplo della pena base) e che le maggiorazioni applicate sono congrue.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa: la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di doppia pronuncia conforme (sentenza di primo grado e appello), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e della prova se supportate da logica e motivazione congrua.
  • Le censure per 'travisamento della prova' in cassazione richiedono il rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 606 c.p.p.; senza ciò la doglianza è inammissibile.
  • La rinnovazione o acquisizione di documenti in sede di appello è un potere discrezionale del giudice di merito; documenti in lingua straniera devono avere chiara provenienza e contenuto o essere adeguatamente tradotti per essere accolti.
  • La determinazione della pena e l'applicazione degli aumenti per continuazione rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito; la cassazione controlla la logicità della motivazione ma non riforma la dosimetria meramente discrezionale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è viziato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario considerare e motivare ogni singolo elemento favorevole.
  • Ricorsi di natura essenzialmente fattuale o proposti per ottenere una rivalutazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili; la strategia difensiva deve quindi concentrare i motivi su questioni di diritto e su errori motivazionali chiari e formali.

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