Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 10/06/2022 che aveva confermato la condanna per cessione e vendita di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/90), con rideterminazione della pena e dichiarazione della prescrizione per uno dei capi. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non avere correttamente valutato le dichiarazioni raccolte in indagini difensive, che avrebbero dimostrato un "uso di gruppo" e non una attività di spaccio; 2) mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., di documentazione difensiva comprovante attività lavorativa e partita IVA ottenute a Tenerife; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.) e contestazione dell'entità degli aumenti per la continuazione. Inoltre chiedeva valutazione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: si trattava di una doppia pronuncia conforme (Tribunale e Corte d'Appello), pertanto le censure di merito che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale non sono ammissibili in sede di legittimità; la Corte d'Appello ha fornito motivazione logica e congrua alle doglianze, escludendo l'ipotesi di uso di gruppo e ritenendo attendibili le dichiarazioni dei testi; la richiesta di acquisizione di documenti in lingua spagnola è stata adeguatamente motivata e respinta per incertezza di contenuto e provenienza; la quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito e risulta adeguatamente motivata; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato secondo criteri di giurisprudenza consolidata. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90
Fattispecie contestata (traffico/cessione di stupefacenti): la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base delle dichiarazioni dei consumatori acquirenti, valutate come convergenti e non concordate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Regole sul vizio di travisamento della prova: la Corte ricorda i requisiti stringenti perché la censura sia ammissibile (individuazione dell'atto, indicazione dell'elemento probatorio incompatibile, prova della verità e dimostrazione del grave pregiudizio alla motivazione). Nel caso questi requisiti non sono stati soddisfatti, la censura è inammissibile.
codice di procedura penale, art. 603
Norme sulla acquisizione di documentazione e sulla rinnovazione istruttoria: la Corte territoriale ha potere discrezionale sulla rinnovazione del dibattimento e può rifiutare l'acquisizione di documenti la cui provenienza o contenuto risultino incerti, dovendo motivare la scelta.
codice penale, art. 62-bis
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego sia stato adeguatamente motivato in base ai soli elementi ritenuti decisivi, come consentito dalla giurisprudenza.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la dosimetria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sempre soggetta al controllo di logicità della motivazione.
codice penale, art. 132
Principio secondo cui la scelta del quantum della pena è compito del giudice e deve essere motivata; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione congrua.
codice penale, art. 81, comma 1
Limiti al cumulo/continuazione: la Corte ha verificato che l'aumento per la continuazione rientra nei limiti di legge (triplo della pena base) e che le maggiorazioni applicate sono congrue.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa: la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di doppia pronuncia conforme (sentenza di primo grado e appello), la Corte di Cassazione limita il proprio sindacato: non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e della prova se supportate da logica e motivazione congrua.
- Le censure per 'travisamento della prova' in cassazione richiedono il rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 606 c.p.p.; senza ciò la doglianza è inammissibile.
- La rinnovazione o acquisizione di documenti in sede di appello è un potere discrezionale del giudice di merito; documenti in lingua straniera devono avere chiara provenienza e contenuto o essere adeguatamente tradotti per essere accolti.
- La determinazione della pena e l'applicazione degli aumenti per continuazione rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito; la cassazione controlla la logicità della motivazione ma non riforma la dosimetria meramente discrezionale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è viziato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario considerare e motivare ogni singolo elemento favorevole.
- Ricorsi di natura essenzialmente fattuale o proposti per ottenere una rivalutazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili; la strategia difensiva deve quindi concentrare i motivi su questioni di diritto e su errori motivazionali chiari e formali.
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