Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (si contestava che l'allontanamento fosse funzionalmente idoneo a impedire l'identificazione o gli accertamenti, essendo l'imputato andato a casa a chiedere aiuto e poi rapidamente tornato); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento psicologico (contraddittorietà tra l'assoluzione per omissione di soccorso ex art.189, comma 7, e la condanna per fuga ex art.189, comma 6; si sosteneva che la ratio normativa non giustificasse la diversa qualificazione); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. (si richiamavano la modesta gravità del sinistro, la breve durata del ritardo, la pronta ammissione di responsabilità e il risarcimento integrale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato la legittimità della valutazione della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dall'art.189, comma 7 (omissione di soccorso) per mancanza della prova che egli avesse percepito la necessità di prestare aiuto a terzi, ma aveva comunque ritenuto integrato il reato di cui all'art.189, comma 6 (fuga dopo incidente con danno alle persone) perché l'obbligo di fermarsi è distinto dall'obbligo di prestare soccorso e la consapevolezza, al momento dell'allontanamento, dell'idoneità dell'incidente a causare lesioni (anche se il danno concreto non è immediatamente accertabile) è sufficiente ai fini del dolo. La Corte ha sottolineato che anche un allontanamento temporaneo può rendere più difficoltosi gli accertamenti e l'identificazione e che la valutazione sulla tenuità ex art.131-bis era correttamente negativa alla luce dell'entità del sinistro, della durata dell'allontanamento e del ritardo significativo nell'identificazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 1
Stabilisce l'obbligo generale di fermarsi in caso di incidente comunque riconducibile al proprio comportamento; fondamento dell'obbligo oggettivo di fermarsi.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 4
Imposta le modalità di adempimento (fornire generalità e informazioni utili) e chiarisce la finalità dell'obbligo (identificazione, accertamenti, scambio di informazioni a fini risarcitori).
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 5
Prevede un illecito amministrativo per il caso di incidente con danni alle sole cose; mostra la distinzione normativa tra danno a cose e danno a persone.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 6
Configura il delitto (pena detentiva) per la fuga dopo incidente con danno alle persone; la Corte interpreta il dolo come riferito alla consapevolezza, al momento dell'allontanamento, della situazione di pericolo idonea a causare lesioni, non alla certezza dell'esistenza di danni effettivi a terzi.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 7
Sanziona l'omissione di soccorso; la Corte ha ritenuto che per tale reato sia necessaria la prova che l'agente avesse consapevolezza della presenza di persone bisognose di aiuto, valutazione distinta dall'art.189, comma 6.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e concreta e può essere esclusa se il sinistro è di considerevole entità, l'allontanamento ha ritardato significativamente l'identificazione o l'offesa al bene giuridico non è tenue.
Massime di principio
- L'obbligo di fermarsi dopo un incidente è distinto dall'obbligo di prestare soccorso: anche se non si è certi della presenza di feriti, l'allontanamento può integrare il reato di fuga se è idoneo a ostacolare identificazione o accertamenti.
- Il dolo nel reato di fuga (art.189, comma 6) si valuta rispetto alla percezione del rischio al momento dell'allontanamento: basta la consapevolezza che l'incidente fosse concretamente idoneo a causare lesioni, non la certezza di feriti.
- Un allontanamento temporaneo può comunque costituire reato se rende più difficili le indagini o ritarda in modo significativo l'identificazione; la brevità del ritorno non garantisce automaticamente l'esclusione della responsabilità penale.
- L'assoluzione per omissione di soccorso (art.189, comma 7) non esclude automaticamente la responsabilità per fuga (art.189, comma 6): i due istituti tutelano profili diversi e richiedono elementi soggettivi/oggettivi differenti.
- La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e concreta; fattori come entità del sinistro, durata/effetto dell'allontanamento e ostacolo agli accertamenti possono precluderne l'applicazione.
- Prassi consigliata in caso di incidente: fermarsi, fornire generalità, mettere in sicurezza il luogo, chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. Se per motivi urgenti (es. gravi ferite) ci si deve allontanare, documentare le ragioni e mantenere contatti che dimostrino la volontà di collaborazione per limitare il rischio di responsabilità penale.
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