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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (si contestava che l'allontanamento fosse funzionalmente idoneo a impedire l'identificazione o gli accertamenti, essendo l'imputato andato a casa a chiedere aiuto e poi rapidamente tornato); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento psicologico (contraddittorietà tra l'assoluzione per omissione di soccorso ex art.189, comma 7, e la condanna per fuga ex art.189, comma 6; si sosteneva che la ratio normativa non giustificasse la diversa qualificazione); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. (si richiamavano la modesta gravità del sinistro, la breve durata del ritardo, la pronta ammissione di responsabilità e il risarcimento integrale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato la legittimità della valutazione della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dall'art.189, comma 7 (omissione di soccorso) per mancanza della prova che egli avesse percepito la necessità di prestare aiuto a terzi, ma aveva comunque ritenuto integrato il reato di cui all'art.189, comma 6 (fuga dopo incidente con danno alle persone) perché l'obbligo di fermarsi è distinto dall'obbligo di prestare soccorso e la consapevolezza, al momento dell'allontanamento, dell'idoneità dell'incidente a causare lesioni (anche se il danno concreto non è immediatamente accertabile) è sufficiente ai fini del dolo. La Corte ha sottolineato che anche un allontanamento temporaneo può rendere più difficoltosi gli accertamenti e l'identificazione e che la valutazione sulla tenuità ex art.131-bis era correttamente negativa alla luce dell'entità del sinistro, della durata dell'allontanamento e del ritardo significativo nell'identificazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 1

    Stabilisce l'obbligo generale di fermarsi in caso di incidente comunque riconducibile al proprio comportamento; fondamento dell'obbligo oggettivo di fermarsi.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 4

    Imposta le modalità di adempimento (fornire generalità e informazioni utili) e chiarisce la finalità dell'obbligo (identificazione, accertamenti, scambio di informazioni a fini risarcitori).

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 5

    Prevede un illecito amministrativo per il caso di incidente con danni alle sole cose; mostra la distinzione normativa tra danno a cose e danno a persone.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 6

    Configura il delitto (pena detentiva) per la fuga dopo incidente con danno alle persone; la Corte interpreta il dolo come riferito alla consapevolezza, al momento dell'allontanamento, della situazione di pericolo idonea a causare lesioni, non alla certezza dell'esistenza di danni effettivi a terzi.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, comma 7

    Sanziona l'omissione di soccorso; la Corte ha ritenuto che per tale reato sia necessaria la prova che l'agente avesse consapevolezza della presenza di persone bisognose di aiuto, valutazione distinta dall'art.189, comma 6.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e concreta e può essere esclusa se il sinistro è di considerevole entità, l'allontanamento ha ritardato significativamente l'identificazione o l'offesa al bene giuridico non è tenue.

Massime di principio

  • L'obbligo di fermarsi dopo un incidente è distinto dall'obbligo di prestare soccorso: anche se non si è certi della presenza di feriti, l'allontanamento può integrare il reato di fuga se è idoneo a ostacolare identificazione o accertamenti.
  • Il dolo nel reato di fuga (art.189, comma 6) si valuta rispetto alla percezione del rischio al momento dell'allontanamento: basta la consapevolezza che l'incidente fosse concretamente idoneo a causare lesioni, non la certezza di feriti.
  • Un allontanamento temporaneo può comunque costituire reato se rende più difficili le indagini o ritarda in modo significativo l'identificazione; la brevità del ritorno non garantisce automaticamente l'esclusione della responsabilità penale.
  • L'assoluzione per omissione di soccorso (art.189, comma 7) non esclude automaticamente la responsabilità per fuga (art.189, comma 6): i due istituti tutelano profili diversi e richiedono elementi soggettivi/oggettivi differenti.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e concreta; fattori come entità del sinistro, durata/effetto dell'allontanamento e ostacolo agli accertamenti possono precluderne l'applicazione.
  • Prassi consigliata in caso di incidente: fermarsi, fornire generalità, mettere in sicurezza il luogo, chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. Se per motivi urgenti (es. gravi ferite) ci si deve allontanare, documentare le ragioni e mantenere contatti che dimostrino la volontà di collaborazione per limitare il rischio di responsabilità penale.

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