Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p.; il ricorrente denunciava violazione dell'art. 314 e carenza/contraddittorietà della motivazione: la Corte distrettuale avrebbe valorizzato condotte che il giudice della cognizione aveva escluso o ritenuto non provate (conversazioni telefoniche e consegna di stupefacente) e avrebbe erroneamente ritenuto colposa la mancata fornitura di chiarimenti in sede di interrogatorio, nonostante il verbale dimostri risposte e spiegazioni fornite dall'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha rilevato un errore di impostazione nella valutazione applicativa dell'art. 314 c.p.p.: il giudice della riparazione non doveva limitarsi a valutare il "quadro indiziario" emerso al tempo dell'adozione della misura cautelare, ma doveva prendere come riferimento la ricostruzione fattuale risultante dal giudizio di assoluzione. Ha quindi disposto che, in sede di rinvio, il giudice accerti preliminarmente i fatti pertinenti così come accertati nel giudizio definitivo, valuti se il comportamento dell'istante, nel quadro fattuale definito, abbia carattere doloso o gravemente colposo e se sia stato concausa dell'adozione o del mantenimento della misura, anche in ordine al suo protrarsi.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Deve essere applicato valutando la condotta dell'istante alla luce dei fatti accertati con giudicato di assoluzione; non è corretto basare il giudizio sulla mera apparenza indiziaria esistente al tempo dell'adozione della misura cautelare.
art. 81, art. 110 cod. pen. e art. 73 T.U. Stup.
Norme relative al reato per cui era stata disposta la cautela; la loro richiamo è contestuale all'indagine sull'origine della misura ma non autorizza il giudice della riparazione a riconsiderare ex post la sussistenza del fatto definitivamente esclusa dal giudice della cognizione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
La modifica normativa pone questioni sulla rilevanza di reticenza o mendacio dell'indagato; la Corte ricorda che la valutazione deve comunque avvenire alla luce del quadro fattuale definito con il giudizio di assoluzione, salvo casi di dichiarazioni successive discordanti tra loro.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (Rv. 222263) e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 (Rv. 282581) - giurisprudenza
Richiamate come principi di metodo: il giudice della riparazione non deve sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice della cognizione e deve valutare la condotta dell'istante in prospettiva coerente con l'accertamento definitivo; la giurisprudenza recente chiarisce i limiti di valorizzazione di reticenze o mendaci dichiarazioni.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve prendere come riferimento i fatti così come definiti nel giudizio di assoluzione, non il quadro indiziario esistente al momento della misura cautelare.
- Per negare l'indennizzo è necessario provare che il comportamento dell'interessato sia stato doloso o gravemente colposo e che sia stato causa o concausa dell'adozione o del mantenimento della misura; non basta che esistesse una ragionevole apparenza di responsabilità al tempo della misura.
- La valutazione della condotta dell'indagato in sede di riparazione (es. reticenza o mendacio) va compiuta confrontandola con il quadro fattuale definitivo; dichiarazioni successive discordanti possono assumere rilievo indiziario, ma le mere risposte evasive non sono automaticamente fonte di colpa rilevante.
- Il giudice della riparazione non può trasformarsi in un riesame della legittimità della misura cautelare fondato su elementi già definitivamente valutati e riformati dal giudice della cognizione.
- In sede di rinvio il processo di riparazione deve prevedere una preliminare ricostruzione dei "fatti pertinenti" secondo il giudicato e poi la verifica, in quel quadro, della sussistenza di comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.
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