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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37386/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta sulla sentenza del Tribunale di Catania che, in opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale, aveva riconosciuto a favore di alcuni creditori bancari il credito già ammesso al passivo e, per una di essi, anche il privilegio ipotecario sulla somma di euro 24.779,82, escludendo però la condizione di preventiva escussione delle fideiussioni. L'Ufficio aveva liquidato l'imposta applicando l'aliquota proporzionale dell'1% sulla parte di sentenza ritenuta ricognitiva del credito e lo 0,50% sulle fideiussioni enunciate. Le società hanno impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, difetto di allegazione della sentenza, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, errata tassazione del riconoscimento del privilegio e insussistenza della tassabilità delle fideiussioni per effetto del regime sostitutivo del d.P.R. n. 601 del 1973. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto tre motivi: con i primi due ha censurato la CTR per avere ritenuto dovuta l'imposta in misura fissa sulla sentenza di opposizione allo stato passivo senza verificare se il provvedimento di ammissione del credito avesse già scontato l'imposta proporzionale, sostenendo che la tassazione fissa sarebbe possibile solo per evitare duplicazioni d'imposta quando il decreto presupposto sia stato già tassato; ha inoltre sostenuto che, trattandosi di amministrazione straordinaria e non di fallimento, il decreto di ammissione non sarebbe atto giurisdizionale e non vi sarebbe duplicazione. Con il terzo motivo ha contestato l'esenzione da imposta di registro riconosciuta dalla CTR per le fideiussioni enunciate, invocando gli artt. 15 e 22 d.P.R. n. 131 del 1986 e sostenendo che l'enunciazione rende tassabile l'atto di garanzia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per verificare in fatto se il provvedimento di ammissione al passivo dei crediti fosse stato già assoggettato a imposta proporzionale, condizione ritenuta decisiva per stabilire se la sentenza di opposizione allo stato passivo dovesse scontare imposta fissa o proporzionale. Ha invece rigettato il terzo motivo dell'Agenzia, confermando che la fideiussione, se relativa a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine soggette a imposta sostitutiva, non è colpita dall'imposta di registro per effetto dell'enunciazione in sentenza. Ha infine respinto integralmente il ricorso incidentale delle società contribuenti, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso di liquidazione, insussistente un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nella fattispecie e legittima la compensazione delle spese per reciproca soccombenza parziale. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per il riesame limitato al primo e al secondo motivo del ricorso principale e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica agli atti/sentenze che accertano crediti o diritti a contenuto patrimoniale quando producano un effetto ricognitivo rilevante ai fini dell'imposta; non può essere applicata se ciò comporta duplicazione d'imposta rispetto a un precedente provvedimento già tassato proporzionalmente

  • art. 8, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986

    la sentenza che accerta solo il profilo qualitativo del credito, cioè il rango o privilegio, è tassata in misura fissa

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    l'enunciazione colpisce le disposizioni in atti non registrati tra le stesse parti, ma non opera per atti esenti o soggetti a imposta sostitutiva

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che la mera ammissione al passivo non integra controversia tassabile come atto giurisdizionale, ma la Corte non fonda su questo il decisum finale

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    l'avviso di liquidazione deve indicare imponibile e aliquota applicata

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale senza necessità di allegare documenti già conosciuti o conoscibili

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio è circoscritto agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non ai casi di liquidazione dell'imposta di registro su sentenza

  • art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973

    le garanzie prestate in relazione a finanziamenti a medio-lungo termine rientrano nel regime di esenzione/sostitutivo e non sono assoggettate a imposta di registro per effetto dell'enunciazione

  • art. 17 d.P.R. n. 601 del 1973

    richiamato quale complemento del regime sostitutivo applicabile alle operazioni di credito a medio-lungo termine

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    la compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza parziale o di presupposti di legge

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione richiede, nella formulazione applicabile, gravi ed eccezionali ragioni quando non vi sia reciproca soccombenza

  • art. 1939 c.c.

    la fideiussione ha natura accessoria nel diritto civile, ma tale accessorietà non si trasla automaticamente nell'imposta di registro

  • artt. 209, 96 e 98 del R.D. n. 267 del 1942

    invocati dall'Ufficio per sostenere la diversa natura del procedimento di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la sentenza che si limiti a riconoscere il rango privilegiato di un credito già ammesso al passivo ha natura meramente qualitativa e, di regola, è tassabile in misura fissa, salvo che il precedente atto di ammissione non sia stato già assoggettato a imposta proporzionale: in tal caso il giudice deve verificare se il prelievo fisso eviti una duplicazione o triplicazione d'imposta.
  • La tassazione degli atti giudiziari relativi ai crediti in procedura concorsuale va coordinata con il precedente trattamento fiscale dell'atto di ammissione del credito, poiché gli unici elementi rilevanti ai fini dell'imposta di registro sono titolo e ammontare del credito, non la sola modifica del rango.
  • L'enunciazione in un atto giudiziario non fa emergere autonomamente, ai fini dell'imposta di registro, atti che siano esenti o soggetti a imposta sostitutiva; il regime di esenzione/sostitutivo prevale sulla regola dell'enunciazione.
  • L'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione l'atto giudiziario tassato non sussiste quando il contribuente è parte di quel giudizio e quindi conosce o può conoscere il contenuto dell'atto; è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere base imponibile e aliquota applicata.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale tributario non ha portata generale: per i tributi non armonizzati opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre la sua violazione è rilevante in via generale soltanto per i tributi armonizzati secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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