Cassazione Civile, Sentenza n. 21773/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento fiscale ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 per inattendibilità delle scritture contabili relative al 1996 (costi contabilizzati per operazioni soggettivamente inesistenti e costo del venduto superiore ai ricavi). Il contribuente ha chiesto la revocazione della sentenza della C.T.R. sostenendo l'esistenza di giudicati favorevoli per le annualità 1995-1997 e invocando, in via subordinata, il fatto notorio delle perdite del settore per la diffusione del cosiddetto morbo della "mucca pazza"; ha altresì domandato la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la prova del contrasto fra giudicati deve essere fornita con la produzione della sentenza contraria munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e non poteva essere supplita con richiesta istruttoria; b) l'eventuale fatto notorio è materia discrezionale (art. 115 c.p.c.) e la mancata utilizzazione del notorio non è censurabile in sede di legittimità se il giudice non si è basato su una nozione erronea del notorio; c) la negazione della sospensione del termine per cassazione (art. 398 c.p.c.) è esercizio di potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità; d) il ricorso per cassazione è tardivo rispetto alla sentenza 234/2011 e quindi inammissibile per tale parte. Il ricorrente è condannato alle spese (liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate) e a un ulteriore versamento del contributo unificato ove dovuto
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2
Norma che disciplina l'accertamento fondato sull'inattendibilità delle scritture contabili; nella vicenda è la causa dell'accertamento impugnato in quanto la contabilità è stata ritenuta inattendibile per costi fittizi e rapporto costi/ricavi anomalo
Codice di procedura civile, art. 395, n. 5
Ground di revocazione per contrasto con altro giudicato. La Cassazione richiama che l'efficacia del vizio revocatorio per conflitto di giudicati richiede la prova mediante produzione della sentenza in contrasto munita dell'attestato di passaggio in giudicato
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Ground di revocazione per errore di fatto sulla base di fatto notorio. La Corte precisa che l'uso del notorio rientra nella discrezionalità del giudice e che la mancata utilizzazione del notorio non è in sé vizio censurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice abbia posto a base della decisione una nozione errata del notorio
Codice di procedura civile, art. 398, comma 4
Prevede la possibilità di sospendere il termine per ricorrere per cassazione ove il giudice della revocazione ritenga non manifestamente infondata la domanda. La corte conferma che il diniego è esercizio di discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità e che l'eventuale sospensione ha effetto sospensivo non interruttivo sui termini
Codice di procedura civile, art. 115
Regola il ricorso al fatto notorio quale facoltà del giudice. La Corte ribadisce che il mancato riferimento al notorio non configura automaticamente vizio motivazionale sindacabile in Cassazione, salvo che il giudice abbia usato una nozione erronea del notorio nella motivazione
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme richiamate nei motivi di cassazione: il vizio perseguito deve rientrare nelle ipotesi di nullità o violazione di norme di diritto nei limiti previsti dall'art. 360; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di merito
Richiamato rispetto agli effetti del giudicato. La Corte conferma che per far valere l'effetto estensivo del giudicato è necessaria la produzione della sentenza passata in giudicato
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per contrasto con un altro giudicato (art. 395, n.5 c.p.c.) richiede che il ricorrente produca la sentenza presunta contrastante munita dell'attestazione del passaggio in giudicato: senza tale produzione la domanda è destinata a non avere efficacia istruttoria
- Il fatto notorio è materia di discrezionalità del giudice (art. 115 c.p.c.): la mancata evocazione o utilizzazione del notorio non costituisce automaticamente motivo di cassazione, salvo che il giudice si sia basato su una nozione erronea del fatto notorio
- La decisione sulla sospensione del termine per cassazione (art. 398 c.p.c.) è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, se concessa, la sospensione ha effetto sospensivo (non interruttivo) sui termini di impugnazione
- Le doglianze che implichino valutazioni di merito (es. affidabilità della contabilità, motivi economici di mercato) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non emergono vizi di diritto ben delimitati
- La tempestività dell'impugnazione è essenziale: se il ricorso per cassazione è notificato tardivamente rispetto alla sentenza impugnata, i motivi relativi a quella sentenza sono inammissibili
- Per ottenere l'acquisizione di documenti o fascicoli a sostegno del giudicato invocato, il ricorrente deve comunque dimostrare la rilevanza mediante produzione diretta della sentenza passata in giudicato; non è sufficiente l'istanza istruttoria priva della sentenza finale
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