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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21770/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Italcementi ha chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per il periodo gennaio 2010 - ottobre 2011, ritenendola incompatibile con la direttiva 2008/118/CE; l'Amministrazione ha negato il rimborso per carenza di legittimazione della società, sostenendo che il rapporto tributario sorgeva tra fisco e fornitore e non tra fisco e consumatore finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo il T.U.A. e la normativa pertinente, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e delle addizionali sull'energia elettrica è il fornitore e che il diritto al rimborso, in via ordinaria, spetta al fornitore nei termini previsti (entro due anni dal pagamento; se il fornitore è stato condannato a restituire al consumatore, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato). Il consumatore che ha subito l'addebito può esperire l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; può rivolgersi direttamente all'amministrazione solo in via eccezionale quando l'azione verso il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza), previa allegazione e prova di tali circostanze. La Corte ha quindi ritenuto che l'art. 14 T.U.A., pur formulato in termini generici, non attribuisce al consumatore la legittimazione ordinaria al rimborso. Spese compensate integralmene.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)

    l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata

    Regola il diritto al rimborso dell'accisa; la Corte interpreta la norma come regolazione generale del rimborso attribuito, di regola, al soggetto obbligato (il fornitore) e non direttamente a ogni soggetto che abbia economicamente sopportato l'imposta.

  • art. 2, art. 16, art. 53 e art. 56 del T.U.A.

    Stabiliscono che l'obbligazione fiscale nasce alla fabbricazione/importazione, individuano il fornitore come soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e riconoscono il diritto di rivalsa del fornitore sul consumatore; confermano la separazione tra rapporto tributario (fisco-fornitore) e rapporto di rivalsa (fornitore-consumatore).

  • art. 6, comma 3, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (nel testo applicabile ratione temporis)

    Le addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A. (le società fornitrici) e sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa; dunque il fornitore è soggetto legittimato al rimborso.

  • d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1

    chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (...) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale

    Norma che tutela il rimborso per chi prova di non aver trasferito l'onere; la Corte chiarisce che questa disciplina si applica solo ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario e non governa la generalità dei casi rilevanti alla luce del diritto UE.

  • legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni

    Stabilisce il principio di rimborso per tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario, con l'onere dell'Amministrazione di non fondarsi su mere presunzioni per ritenere trasferito l'onere fiscale sul consumatore.

  • direttiva 2008/118/CE, art. 9, par. 2

    Prevede il diritto al rimborso delle accise indebitamente riscosse rimandando agli Stati membri le modalità; la Corte richiama il principio che gli Stati devono prevedere rimedi efficaci, restando produttiva la separazione tra i rapporti interni salvo casi eccezionali che invocano il principio di effettività.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-35/05 Reemtsma, C-564/15 Farkas, C-533/16 Volkswagen, C-691/17 PORR)

    La CGUE afferma che gli Stati membri possono definire i requisiti procedurali per i rimborsi purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività; il rimborso diretto al consumatore è ammesso in via eccezionale se il ricorso contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza del fornitore).

Massime di principio

  • Il soggetto legittimato ordinariamente a chiedere il rimborso dell'accisa e delle addizionali sull'energia elettrica è il fornitore che ha l'obbligo fiscale nei confronti dell'amministrazione.
  • Il consumatore finale che ha subito l'addebito può agire civilisticamente nei confronti del fornitore con la ripetizione dell'indebito per ottenere la restituzione delle somme addebitate.
  • Il consumatore può rivolgersi direttamente all'amministrazione fiscale per il rimborso solo in casi eccezionali: quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (ad es. fallimento/insolvenza del fornitore), e deve allegare e provare tali circostanze.
  • I termini per il rimborso sono rilevanti: il fornitore può chiedere il rimborso entro due anni dal pagamento; se è stato condannato a restituire al consumatore, ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per rivolgersi all'amministrazione.
  • Lo Stato membro deve prevedere procedure che rispettino i principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione; la sola incompatibilità di una norma nazionale con una direttiva non automatizza la legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso all'erario senza dimostrare l'impossibilità di ottenere il rimborso dal fornitore.
  • L'onere di provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del rimborso tramite il fornitore grava sul consumatore che pretende la legittimazione straordinaria; l'Amministrazione non può presumere in modo generico che l'onere non sia stato trasferito.

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