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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21771/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Italcementi ha chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica versata nel periodo gennaio 2010 - ottobre 2011, deducendo l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2008/118/CE. L'Amministrazione ha negato il rimborso per carenza di legittimazione della società, sostenendo che il rapporto tributario è tra fisco e fornitore e non con il consumatore finale. La CTR ha rigettato il gravame ritenendo che solo il fornitore sia legittimato al rimborso e che la direttiva non imponga una diversa legittimazione diretta del consumatore finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Italcementi. Ha confermato che, ratione temporis, l'obbligazione fiscale per accise e addizionali sorge a carico del fornitore e che il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione compete al fornitore. Il consumatore che abbia subito l'addebito può esperire l'azione civile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore e solo in casi eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà del rimborso da parte del fornitore, p.es. insolvenza) può rivolgersi direttamente all'amministrazione, previa allegazione e prova di tali circostanze. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)

    art. 14 (l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata); art. 2 comma 1; art. 16 comma 3; art. 53; art. 56

    Il T.U.A. definisce il soggetto obbligato (in particolare il fornitore per l'energia elettrica), prevede la possibilita' di rivalsa del fornitore sul consumatore e disciplina i termini e le condizioni per il rimborso all'obbligato. L'art.14 non attribuisce automaticamente legittimazione diretta al consumatore finale: il rimborso e' primariamente azionabile dal fornitore.

  • d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    art. 6 comma 3 (addizionali sul consumo di energia elettrica, nel testo applicabile ratione temporis)

    Le addizionali sono dovute dai soggetti obbligati indicati nel T.U.A. (fornitori) e sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa; pertanto il fornitore e' soggetto passivo dell'addizionale.

  • legge 29 dicembre 1990, n. 428

    art. 29 comma 2 (rimborso per tributi incompatibili con norme comunitarie salvo che l'onere non sia stato trasferito su altri soggetti); art. 29 comma 3 (campo di applicazione della norma che regola l'onere della prova)

    Per tributi incompatibili con il diritto comunitario il rimborso e' previsto in favore del soggetto che li ha versati, salvo che l'onere sia stato trasferito a terzi, circostanza che non puo' essere dedotta mediante semplici presunzioni.

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio

    art. 1 par. 2; art. 9 par. 2 (rimborso secondo modalita' stabilite dagli Stati membri)

    La direttiva stabilisce principi generali sulle accise e prevede il rimborso, ma non detta in modo univoco le modalita' processuali interne: spetta agli Stati membri disciplinare chi e come puo' chiedere il rimborso, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettivita'.

Massime di principio

  • Per accise e relative addizionali sull'energia elettrica il soggetto passivo nei confronti dell'amministrazione e' il fornitore; quindi il rimborso amministrativo e' primariamente azionabile dal fornitore stesso.
  • Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'accisa o dell'addizionale deve normalmente agire civilisticamente (azione di ripetizione di indebito) contro il fornitore per ottenere la restituzione.
  • Solo in situazioni eccezionali, quando il rimborso da parte del fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile (ad es. insolvenza del fornitore o concrete barriere procedurali al rimborso per il fornitore), il consumatore puo' essere ammesso a chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione; in tali casi occorre allegare e provare le circostanze che giustificano la legittimazione straordinaria.
  • Gli Stati membri devono prevedere procedure nazionali per il rimborso nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettivita' fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: cio' significa che requisiti e termini non devono rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto al rimborso da parte del soggetto titolato.
  • Il fornitore che non abbia addebitato l'imposta puo' chiedere il rimborso entro i termini previsti (ad es. due anni dalla data del pagamento), mentre se ha subito una sentenza favorevole del consumatore ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'amministrazione, conformemente alla disciplina nazionale applicabile ratione temporis.
  • In giudizio l'onere di allegazione e prova spetta al ricorrente che invoca una legittimazione straordinaria (il consumatore deve dimostrare che il fornitore non ha potuto o non potra' ottenere il rimborso), e non puo' limitarsi a dedurre la contrarieta' di una norma nazionale alla direttiva senza dimostrare l'impossibilita' pratica del rimborso da parte del fornitore.

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