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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21772/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 richiesto da Italcementi per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE; l'amministrazione aveva negato il rimborso e l'impugnazione era stata parzialmente accolta dalla CTR per l'anno 2010. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva di Italcementi quale consumatore finale a chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'accisa e delle relative addizionali sia il fornitore (soggetto obbligato), e non il consumatore finale, salvo casi eccezionali in cui l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario di Italcementi. Spese compensate per novità e complessità della questione

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise)

    "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"

    La Corte interpreta la norma come riconducente il diritto di rimborso al soggetto obbligato (il fornitore) e non esteso automaticamente a qualsiasi soggetto che si dimostri avere economicamente sopportato l'imposta; il consumatore può ottenere il rimborso dall'amministrazione solo in via eccezionale se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione del fornitore

  • art. 2, comma 1 e art. 16, comma 3, art. 53, art. 56 del T.U. accise (d.lgs. n. 504/1995)

    "l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione"; "i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari... possono essere addebitati a titolo di rivalsa"; "i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori"

    La Corte sottolinea che il rapporto tributario si svolge tra amministrazione e fornitore (soggetto passivo) mentre la rivalsa è un rapporto civile tra fornitore e consumatore; pertanto il rimborso tributario è riservato al soggetto passivo

  • art. 6, comma 3, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (disciplina addizionali sull'energia elettrica, testo ratione temporis)

    La Corte considera le addizionali come imposte dovute dai soggetti obbligati (fornitori) e liquidate/riscosse con le stesse modalità dell'accisa; ne deriva analoga disciplina di legittimazione al rimborso

  • art. 29, comma 2 e comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    "I diritti... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"

    Per tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario il rimborso è riconosciuto al soggetto che ha pagato salvo che l'onere risulti trasferito su altri; l'amministrazione non può presumere la traslazione ma deve valutarla su elementi di fatto

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio (art. 1, par. 2 e art. 48)

    La Corte ha riferito la questione unionale (compatibilità delle addizionali) ma ha ritenuto irrilevante per la decisione sul punto di legittimazione: anche in ipotesi di contrasto normativo, il diritto interno può subordinare il rimborso al soggetto obbligato purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività dell'Unione

  • Direttive e giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. principi di effettività ed equivalenza, giurisprudenza in materia di rimborso e rivalsa)

    La Corte ha richiamato il principio che gli Stati membri possono disciplinare i requisiti procedurali per il rimborso, ma devono garantire l'effettività del diritto; l'eccezione che consente al consumatore di agire direttamente contro l'amministrazione si applica solo se l'azione del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (ad es. insolvenza del fornitore)

Massime di principio

  • Il rimborso di accise e relative addizionali spetta di regola al soggetto obbligato verso l'amministrazione (il fornitore) e non al consumatore finale che ha subito la rivalsa
  • Il consumatore finale deve normalmente esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore per ottenere il rimborso della quota di imposta rivalsa
  • Solo in circostanze eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione del fornitore, p.es. fallimento o comprovata impossibilità procedurale) il consumatore può chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso, ma deve allegare e provare tali circostanze
  • L'onere di provare che l'imposta è stata trasferita sul consumatore grava sull'amministrazione quando il fornitore richiede il rimborso in conseguenza di una sentenza favorevole del consumatore; tuttavia, per il consumatore che agisca direttamente contro l'amministrazione, pesa l'onere probatorio relativo all'impossibilità dell'azione contro il fornitore
  • Gli Stati membri possono fissare termini e modalità per il rimborso (es. termine biennale per il fornitore; termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato quando il rimborso segue la vittoria del consumatore), purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività dell'Unione
  • In sede di contenzioso tributario il difetto di legittimazione può essere rilevato in qualsiasi fase e d'ufficio se risulta dagli atti; la mancata indicazione dell'eccezione nel provvedimento amministrativo non impedisce la sua deduzione in giudizio

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