Cassazione Civile, Sentenza n. 21772/2020 del 09/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011 richiesto da Italcementi per incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE; l'amministrazione aveva negato il rimborso e l'impugnazione era stata parzialmente accolta dalla CTR per l'anno 2010. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva di Italcementi quale consumatore finale a chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che il soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'accisa e delle relative addizionali sia il fornitore (soggetto obbligato), e non il consumatore finale, salvo casi eccezionali in cui l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario di Italcementi. Spese compensate per novità e complessità della questione
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise)
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
La Corte interpreta la norma come riconducente il diritto di rimborso al soggetto obbligato (il fornitore) e non esteso automaticamente a qualsiasi soggetto che si dimostri avere economicamente sopportato l'imposta; il consumatore può ottenere il rimborso dall'amministrazione solo in via eccezionale se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione del fornitore
art. 2, comma 1 e art. 16, comma 3, art. 53, art. 56 del T.U. accise (d.lgs. n. 504/1995)
"l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione"; "i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari... possono essere addebitati a titolo di rivalsa"; "i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori"
La Corte sottolinea che il rapporto tributario si svolge tra amministrazione e fornitore (soggetto passivo) mentre la rivalsa è un rapporto civile tra fornitore e consumatore; pertanto il rimborso tributario è riservato al soggetto passivo
art. 6, comma 3, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (disciplina addizionali sull'energia elettrica, testo ratione temporis)
La Corte considera le addizionali come imposte dovute dai soggetti obbligati (fornitori) e liquidate/riscosse con le stesse modalità dell'accisa; ne deriva analoga disciplina di legittimazione al rimborso
art. 29, comma 2 e comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
"I diritti... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"
Per tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario il rimborso è riconosciuto al soggetto che ha pagato salvo che l'onere risulti trasferito su altri; l'amministrazione non può presumere la traslazione ma deve valutarla su elementi di fatto
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio (art. 1, par. 2 e art. 48)
La Corte ha riferito la questione unionale (compatibilità delle addizionali) ma ha ritenuto irrilevante per la decisione sul punto di legittimazione: anche in ipotesi di contrasto normativo, il diritto interno può subordinare il rimborso al soggetto obbligato purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività dell'Unione
Direttive e giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. principi di effettività ed equivalenza, giurisprudenza in materia di rimborso e rivalsa)
La Corte ha richiamato il principio che gli Stati membri possono disciplinare i requisiti procedurali per il rimborso, ma devono garantire l'effettività del diritto; l'eccezione che consente al consumatore di agire direttamente contro l'amministrazione si applica solo se l'azione del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (ad es. insolvenza del fornitore)
Massime di principio
- Il rimborso di accise e relative addizionali spetta di regola al soggetto obbligato verso l'amministrazione (il fornitore) e non al consumatore finale che ha subito la rivalsa
- Il consumatore finale deve normalmente esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore per ottenere il rimborso della quota di imposta rivalsa
- Solo in circostanze eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione del fornitore, p.es. fallimento o comprovata impossibilità procedurale) il consumatore può chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso, ma deve allegare e provare tali circostanze
- L'onere di provare che l'imposta è stata trasferita sul consumatore grava sull'amministrazione quando il fornitore richiede il rimborso in conseguenza di una sentenza favorevole del consumatore; tuttavia, per il consumatore che agisca direttamente contro l'amministrazione, pesa l'onere probatorio relativo all'impossibilità dell'azione contro il fornitore
- Gli Stati membri possono fissare termini e modalità per il rimborso (es. termine biennale per il fornitore; termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato quando il rimborso segue la vittoria del consumatore), purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività dell'Unione
- In sede di contenzioso tributario il difetto di legittimazione può essere rilevato in qualsiasi fase e d'ufficio se risulta dagli atti; la mancata indicazione dell'eccezione nel provvedimento amministrativo non impedisce la sua deduzione in giudizio
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