Cassazione Civile, Sentenza n. 29620/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca dell'incarico di Direttore generale disposta dal Commissario straordinario con delibera del 25 luglio 2013 n. 82, chiedendo la declaratoria di illegittimità della revoca, la reintegrazione e il risarcimento per le retribuzioni non percepite. Il ricorrente sosteneva che l'incarico fosse stato regolarmente autorizzato dal protocollo d'intesa del 29/9/2012 e dalla successiva delibera n.3/2013 che avrebbe garantito la copertura finanziaria, nonché che il rapporto fosse privatistico trattandosi di ente pubblico economico e quindi non soggetto a misure di autotutela tipiche della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. I giudici hanno confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto nullo il contratto di lavoro per violazione dell'art. 39 L.R. Sicilia n. 6/2009 (norma sul comando di personale) e per mancanza dell'impegno di spesa necessario. La Cassazione ha precisato che i consorzi di bonifica, pur essendo enti pubblici economici, rientrano nella disciplina regionale sul comando e che l'art. 39 legittima solo il comando temporaneo e non la costituzione di un autonomo rapporto di lavoro con l'ente di destinazione; di conseguenza la nullità del contratto escludeva il diritto alla reintegrazione o al risarcimento richiesto. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Legge regionale Sicilia n. 6/2009
L'art. 39 disciplina il comando di personale: autorizza solo l'assegnazione temporanea (comando) con oneri a carico dell'ente destinatario e non consente l'instaurazione di un autonomo rapporto di lavoro tra il dipendente e l'ente di destinazione; la violazione di questa norma rende nullo il contratto di lavoro che pretenda di creare un rapporto distinto
Decreto legislativo n. 165/2001
art. 1, comma 2 (richiamato nella decisione)
La disciplina generale sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni non si applica automaticamente agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica; pertanto l'argomentazione del ricorrente fondata su norme del d.lgs. 165/2001 non era decisiva
Legge regionale Sicilia n. 45/1995
Stabilisce la natura di persona giuridica di diritto pubblico e di ente pubblico economico per i consorzi di bonifica, elemento rilevante per distinguere l'ambito di applicazione delle norme sul lavoro pubblico
richiamato in relazione alle regole di contabilità
Norme in materia di contabilità e impegno di spesa rilevanti per verificare la corretta copertura finanziaria; la mancata osservanza delle regole contabili (impegno di spesa) può rendere invalido il conferimento dell'incarico
Richiamata dal ricorrente per chiedere tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto la domanda inapplicabile in presenza della nullità derivante dalla violazione dell'art. 39 regionale
artt. 1175, 1372, 1375, 1418, 1965, 2909
Citati dal ricorrente in ordine a obbligazioni contrattuali, nullità e giudicato; la Corte ha ritenuto che molte censure fossero inammissibili o implicassero valutazioni di fatto riservate al merito
art. 360 nn. 3,4,5; art. 112; art. 384 comma 4; art. 369 n.4; art. 348 ter comma 4; art. 378
Norme processuali utilizzate per valutare i motivi di ricorso, i limiti d'ammissibilità, la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità e la correzione della motivazione in sede di legittimità
Massime di principio
- Se un incarico a persona pubblica è formalmente un 'comando' ai sensi di norma regionale analoga all'art.39 L.R. Sicilia n.6/2009, non può essere qualificato come autonomo contratto di lavoro con l'ente di destinazione: la cessazione dell'interesse dell'ente di destinazione legittima la fine dell'assegnazione.
- Nei rapporti con enti pubblici economici (es. consorzi di bonifica) la disciplina del lavoro pubblico prevista dal d.lgs. 165/2001 non si applica automaticamente; occorre verificare la normativa regionale e lo statuto dell'ente.
- La mancanza di impegno di spesa o di copertura finanziaria necessaria per l'affidamento di incarichi può determinare la nullità del conferimento e giustifica che l'ente rifiuti l'adempimento, con conseguente insussistenza del diritto al risarcimento del beneficiario.
- Il giudice d'appello e la Cassazione possono rilevare d'ufficio cause di nullità diverse da quelle prospettate in primo grado; la parte non può limitare il sindacato di legittimità se rilevazioni di nullità emergono dagli atti.
- Le disposizioni statutarie e regolamentari interne hanno efficacia prevalentemente interna: in sede di legittimità la loro interpretazione è sindacabile solo nei limiti di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
- Quando la qualificazione giuridica del rapporto (contratto di lavoro vs comando/distacco) è stata accertata in giudizio di merito e determinante per la decisione, la Corte di Cassazione non riforma valutazioni di fatto se non per vizi di diritto o di motivazione.
- In presenza di questioni complesse o novità interpretative rilevanti, la Cassazione può compensare integralmente le spese tra le parti.
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