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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29461/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, dirigente tecnico della Provincia di Padova, impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli per molteplici addebiti (violazione di direttive e di procedure organizzative, cattiva gestione economica delle pratiche, affido irrazionale di funzioni tecniche/amministrative), chiedendo l'annullamento del licenziamento e il risarcimento dei danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Numerosi motivi (principalmente fondati sull'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi) sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a un riesame del fatto, non consentito dopo doppia conformità di merito (richiamando l'art. 348-ter c.p.c.). Il motivo relativo alla presunta violazione del principio di terzietà/imparzialità (richiamo agli artt. 51 e 52 c.p.c. e art. 17 del Regolamento provinciale) è stato ritenuto infondato: l'art. 17 non applicabile ai dirigenti e la mancata ricusazione resa comunque inammissibile la censura. Anche la contestazione circa l'illegittimità di assegnare compiti amministrativi a tecnici è stata respinta: non essendo in discussione la violazione di una specifica norma, l'addebito disciplinare è stato ritenuto fondato nell'ambito dell'esercizio incongruo delle funzioni direttive e non decisivo per mutare l'esito complessivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e vi è annotazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    I motivi formulati ai sensi di questo paradigma (omesso esame di fatto decisivo) sono stati considerati inammissibili quando mirano a sollecitare un riesame del fatto; la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui fatti, specialmente in presenza di doppia decisione conforme.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato per censure di violazione di legge; la Corte lo applica ai motivi che sostengono errori di diritto, ma li dichiara infondati quando le norme invocate non sono applicabili (p. es. art. 17 regolamento ai dirigenti).

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato in relazione a censure di nullità per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il motivo d'appello non aveva autonoma rilevanza decisiva.

  • art. 348-ter c.p.c. (commi 4 e 5 applicabili ratione temporis)

    Fondamentale per la pronuncia: la presenza di una doppia decisione conforme tra primo e secondo grado rende inammissibili le doglianze che mirano al riesame dei fatti; la cassazione non sindaca la congruità fattuale già confermata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nei motivi come norme sul grado istruttorio e sulla prova; la Corte ha ritenuto non decisive le doglianze istruttorie lamentate quando si traducevano in un mero sindacato di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che le censure avessero dimostrato un errore decisivo nell'assegnazione dell'onere probatorio.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    Invocate come parametro di terzietà/imparzialità; la Corte ha ritenuto che, anche se applicabili, la mancata ricusazione avrebbe comunque reso inammissibile la censura e, inoltre, che il principio di terzietà non equivale all'imparzialità assoluta del datore di lavoro nel procedimento disciplinare.

  • art. 17 Regolamento provinciale "Il sistema di direzione"

    La Corte ha ritenuto tale articolo collocato nella parte del regolamento riferita al personale di comparto e non applicabile ai dirigenti; pertanto non ha fondamento la sua estensione automatica ai procedimenti disciplinari dirigenziali.

  • art. 18 legge 109/1994

    Richiamato nel motivo relativo all'assegnazione di funzioni; la Corte ha osservato che l'assenza di divieti normativi non esclude la valutazione disciplinare di un esercizio incongruo delle funzioni direttive.

  • art. 92 d.lgs. 163/2006

    Citato dal ricorrente nell'ambito delle censure organizzative; la Corte non ha ritenuto la richiamata normativa decisiva per l'annullamento del licenziamento.

  • art. 5 Regolamento provinciale "Il sistema di direzione"

    Richiamato in relazione alle funzioni dirigenziali; la Corte ha ritenuto che le contestazioni riguardavano l'esercizio incongruo delle funzioni e la resistenza agli inviti a cessare prassi anomale, non la violazione di un divieto regolamentare espresso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca limitatamente questioni di diritto; i giudizi di fatto confermati in entrambi i gradi (doppia conforme) non sono riesaminabili in cassazione e i motivi basati su omesso esame di fatti risultano spesso inammissibili.
  • Nel procedimento disciplinare pubblico la 'terzietà' organizzativa non coincide con l'imparzialità assoluta dell'organo che rappresenta il datore di lavoro: per far valere vizi di imparzialità è necessaria la ricusazione tempestiva nel procedimento.
  • Per ottenere l'annullamento di un licenziamento disciplinare è necessario dimostrare un vizio di diritto o procedurale decisivo: censure isolate o che non incidono sulla decisione complessiva (non decisive) non sono in grado di ribaltare l'esito.
  • L'assenza di una esplicita norma che vieti una certa prassi organizzativa non esclude la sanzione disciplinare se il comportamento costituisce esercizio incongruo delle funzioni direttive e si protrae nonostante richiami o ordini di servizio.
  • Nel proporre motivi in cassazione è essenziale formulare censure che non richiedano il riesame del fatto; bisogna concentrarsi su errori giuridici, violazioni di norme processuali o mancanze motivazionali rilevanti e autonome.

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