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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4511/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a Esposito. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato il controllo ex actis per verificare se le cause ostative alla concessione del beneficio fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione (richiamando la pronuncia Sezioni Unite n. 37345/2015 - Longo). In sostanza la difesa contesta che la revoca sia intervenuta senza accertare la conoscibilità documentale delle condanne pregresse al momento delle concessioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corrette e logicamente conformi le argomentazioni del GIP: le revoche disposte si fondano su presupposti di diritto (art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.) – commissione di ulteriori delitti con condanna a pena detentiva entro cinque anni dall'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso la sospensione – e sulla illegittimità della terza concessione per violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. La Corte ha escluso l'applicabilità della limitazione prevista dalla sentenza Longo relativamente a queste tre ipotesi, perché si trattava di revoche di diritto o di situazioni nelle quali la causa ostativa non era esistente al momento della concessione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Individua le ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha applicato l'art. 168, comma 1, n. 1, ritenendo che la commissione di ulteriori delitti con condanna a pena detentiva entro cinque anni costituisca presupposto di revoca di diritto

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina i limiti e le cause ostative nella concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato la violazione dell'ultimo comma in relazione alla terza concessione, giustificando la revoca

  • art. 171-ter legge n. 633 del 1941

    La sentenza di condanna per reati previsti da questa norma (e aggravati) è stata considerata tra le condanne sopravvenute utilizzate per configurare il presupposto di revoca ai sensi dell'art. 168

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    Norma richiamata quale aggravante applicata al reato contestato; incide sulla gravità della condanna utilizzata per valutare la sussistenza del presupposto di revoca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di versamento per ammende a carico del ricorrente; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Sezioni Unite, sent. n. 37345/2015 (c.d. Longo)

    Pronuncia che limita l'intervento demolitorio del giudice dell'esecuzione quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164, ma solo se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale principio non applicabile al caso concreto, perché le revoche erano di diritto ai sensi dell'art. 168 o riguardavano ipotesi in cui la causa ostativa non esisteva al momento della concessione

Massime di principio

  • Se la revoca della sospensione condizionale è fondata su art. 168, comma 1, n. 1 (commissione di nuovi delitti con condanna a pena detentiva nei cinque anni), si tratta di una revoca di diritto e non opera il limite della conoscibilità documentalmente nota al giudice della cognizione
  • Quando la revoca è dedotta per violazione di art. 164 (cause ostative alla concessione), il giudice dell'esecuzione NON può revocare se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione; questo è il principio derivante dalle Sezioni Unite Longo, ma va verificata la concreta tipologia della revoca
  • Occorre sempre verificare la cronologia delle irrevocabilità delle sentenze e delle condanne sopravvenute: se una causa ostativa non esisteva al momento della concessione, non può dirsi che fosse documentalmente conoscibile dal giudice che concesse il beneficio
  • Nel caso di multiple concessioni (terza concessione ecc.), accertare il rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni previste dall'art. 164; una illegittimità ab origine della concessione può integrare motivo di revoca
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto chiari e specifici; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione senza nuovi elementi concreti può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza
  • La condanna alle spese processuali e l'applicazione delle ammende previste dall'art. 616 c.p.p. sono possibili quando il ricorso viene dichiarato inammissibile

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