Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata declaratoria della prescrizione del reato contestato al capo A) (violazioni delle norme sul diritto d'autore - art. 171-ter L. 633/1941) perché, secondo il ricorrente, il termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) era ormai decorso al momento della pronunzia; 2) analoga censura di prescrizione rispetto al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), con la stessa deduzione sulla non utilizzabilità della recidiva ai fini dell'aumento del termine prescrizionale; 3) vizio della motivazione e carenza di elementi probatori in relazione alla condanna per ricettazione, in quanto non sarebbe stata dimostrata la provenienza da terzi dei supporti contraffatti (potendo essere stati riprodotti dallo stesso imputato).
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretto l'orientamento di merito secondo cui, in tema di ricettazione di opere protette, grava sull'imputato l'onere di fornire elementi credibili sulla provenienza o, se afferma di non averle ricevute da terzi, di dimostrare la possibilità di averle riprodotte personalmente; non essendoci tali elementi, la condanna per ricettazione è stata confermata. Quanto alle doglianze sulla prescrizione, la Corte ha stabilito che la recidiva, non essendo esclusa, incide sul calcolo del termine prescrizionale anche se è stata ritenuta "subvalente" rispetto a circostanze attenuanti: pertanto la recidiva va comunque considerata ai fini dell'art. 161 c.p. e dell'art. 157 co. 3 c.p. Conseguentemente il reato di violazione del diritto d'autore (capo A) è risultato estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata (20/01/2021) e la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente a quel capo. Il resto del ricorso è respinto; la pena è rideterminata escludendo gli aumenti collegati alla continuazione con il reato estinto e applicando la diminuzione per la scelta del rito solo alla pena relativa alla ricettazione, con rideterminazione in mesi 6 (pena complessiva così ricalcolata come da dispositivo).
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1941, n. 633 - art. 171-ter
commi 1, lettere a), c) e d), e 2
Riguarda le fattispecie di detenzione e commercio di supporti contenenti opere protette senza il contrassegno SIAE; la Corte ha confermato che tale imputazione era stata contestata e che il relativo termine prescrizionale va calcolato tenendo conto degli aumenti derivanti dalla recidiva quando questa non è stata esclusa.
Norma sulla ricettazione; la sentenza ha ritenuto integrato il reato poiché l'imputato non ha fornito elementi credibili sulla provenienza lecita o sulla possibilità di aver riprodotto autonomamente i supporti.
Prevede l'aumento dei termini prescrizionali in presenza di determinate aggravanti (es. recidiva). La Corte ha applicato l'aumento ai fini del calcolo della prescrizione, ritenendo che la recidiva, se non esclusa, incida sul computo del tempo necessario all'estinzione del reato.
Stabilisce che la subvalenza di circostanze aggravanti rispetto a circostanze attenuanti non esclude l'effetto dell'aggravante ai fini di taluni istituti, come il calcolo della prescrizione; la Corte ha precisato che la recidiva incide comunque sul termine prescrizionale anche se ritenuta subvalente.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. III, 29/02/2012 n. 7880; Sez. III, 02/10/2019 n. 40385; Sez. IV, 28/10/2021 n. 38618; Sez. I, 17/12/2020 n. 36258
Precedenti utilizzati dalla Corte per affermare due principi: (i) nella ricettazione di opere protette la contraffazione deve essere opera di terzi e l'imputato, se nega di aver ricevuto da altri, deve fornire elementi credibili sulla propria capacità di riprodurre le opere; (ii) la recidiva, quando non esclusa, va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se è stata ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti.
Massime di principio
- La recidiva incide sul termine prescrizionale anche se è stata ritenuta "subvalente" rispetto a circostanze attenuanti: non basta la dichiarazione di subvalenza per escluderne gli effetti sul computo della prescrizione.
- Quando si contesta una condotta di ricettazione di materiali digitali o supporti contenenti opere protette, grava sull'imputato l'onere di fornire elementi credibili sulla provenienza lecita o di dimostrare la possibilità tecnica e materiale di averli riprodotti autonomamente; l'assenza di tali elementi legittima la condanna per ricettazione.
- Se, al momento della pronuncia, il reato è estinto per prescrizione, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al capo estinto; va quindi rideterminata la pena escludendo gli aumenti connessi alla continuazione con il reato estinto e applicando le diminuzioni (es. per scelta del rito) solo alle pene residuate.
- In presenza di contestazioni multiple (più capi di imputazione), l'effetto estintivo della prescrizione su un capo può richiedere la ricalcolazione della pena complessiva nel rispetto delle regole sulla continuazione e sulle diminuzioni specifiche per ciascun reato.
- Le doglianze sulla carenza probatoria di elementi costitutivi del reato devono essere valutate alla luce dell'onere probatorio: l'affermazione generica dell'autoproduzione non è sufficiente senza elementi che la rendano verosimile e verificabile.
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