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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vitale era stato condannato per la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000 per omissione del versamento dell'IVA 2012 per oltre €870.000, con conferma della confisca per equivalente di alcuni immobili donati ai figli e diniego della sospensione condizionale della pena. In cassazione il ricorrente ha chiamato in causa: (1) l'esistenza di una sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza (n.133/2019) che avrebbe riconosciuto un credito tributario compensabile riducendo il debito sotto la soglia di punibilità; (2) la mancata valutazione di quel credito ai fini della soglia di punibilità; (3) la contraddittorietà/omessa motivazione sulla confisca per equivalente di immobili donati prima del sequestro, senza prova della fittizietà delle donazioni o della permanenza della disponibilità dei beni; (4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena senza adeguata valutazione prognostica sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte e lo ha respinto per il resto. Ha rigettato i primi due motivi: la decisione tributaria non vincola il giudice penale e, inoltre, i crediti risultavano ceduti a terzi e quindi non più opponibili in compensazione dalla Marinagri; perciò la soglia di punibilità rimaneva superata e la condanna penale resta confermata. Sono invece accolti il terzo e il quarto motivo: la motivazione della Corte territoriale è ritenuta insufficiente quanto alla permanenza della disponibilità dei beni donati (confisca per equivalente) e quanto al diniego della sospensione condizionale della pena (mancata valutazione esplicita della prognosi futura). Per tali profili la sentenza impugnata è annullata e rinviata alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame. La responsabilità penale sostanziale resta definitivamente accertata (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter

    Articolo contestato per il reato di omesso versamento dell'IVA; la condanna per tale fattispecie è stata ritenuta valida dalla Corte di cassazione con la conferma della responsabilità penale.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 11

    Norma richiamata rispetto alla possibilità di contestare condotte connesse; qui non è stata contestata l'art. 11, benché la Corte territoriale abbia fatto riferimenti a presunti comportamenti dei donatari nel consilium fraudis.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis

    Regola la confisca diretta e, se impossibile, la confisca per equivalente. La Corte ricorda che la confisca per equivalente richiede che i beni non siano di terzi estranei e che sussista la disponibilità materiale del condannato, intesa in termini di effettiva relazione di possesso/disponibilità, non meramente formale.

  • cod. proc. pen., art. 238-bis

    Consente l'acquisizione delle sentenze del giudice tributario in dibattimento; la Cassazione sottolinea che tali sentenze vanno valutate secondo gli artt. 187 e 192 c.p.p. e non vincolano il giudice penale, costituendo elementi di prova soggetti al libero convincimento.

  • cod. proc. pen., artt. 187 e 192, comma 3

    Norme richiamate per la valutazione probatoria delle sentenze tributarie in sede penale: tali decisioni vanno valutate come elementi probatori nel libero convincimento del giudice.

  • cod. pen., art. 113

    Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti e per la concessione di benefici; la Corte segnala che la sospensione condizionale dipende anche dalla prognosi favorevole circa il comportamento futuro dell'imputato.

  • cod. proc. pen., art. 624

    Norma richiamata per stabilire che l'annullamento limitato a profili sanzionatori non influenza l'accertamento della responsabilità penale, che resta definitivo.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice tributario, anche se definitive, non vincolano automaticamente il giudice penale: esse costituiscono elementi di prova che il giudice penale valuta con il proprio libero convincimento ai sensi degli artt. 187 e 192 c.p.p.
  • Un credito tributario ceduto a terzi non può essere unilateralmente utilizzato in compensazione dalla società cedente: la cessione rende il credito proprietà/diritto del cessionario e quindi non opponibile alla posizione debitoria della cedente.
  • Per disporre la confisca per equivalente bisogna accertare la disponibilità materiale del bene da parte del condannato; la mera formalità della titolarità a terzi o la semplice circostanza che la donazione è stata fatta in danno del creditore erariale non sono sufficienti senza adeguata motivazione e prova della fittizietà o della persistente disponibilità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena deve basarsi su una motivazione che valuti esplicitamente la prognosi sul comportamento futuro dell'imputato (pericolo di recidiva): richiamare genericamente la gravità del fatto o l'entità del danno non sostituisce la valutazione prognostica richiesta dall'art. 113 c.p.
  • L'annullamento parziale di una sentenza in punto di misure patrimoniali o benefici non comporta necessariamente la riconsiderazione della condanna sostanziale quando questa sia ormai definitiva ai sensi del codice di procedura penale.

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