Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 30.3.2021 che ha condannato Amighini per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 (per l'indicazione, tramite fatture inesistenti, di elementi passivi fittizi per complessivi € 1.033.131,00 nelle dichiarazioni dei redditi e IVA per l'anno 2011) ma ha omesso di disporre la confisca prevista dalla normativa antievasione. Il ricorrente sostiene che l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 158/2015, impone obbligatoriamente la confisca del profitto o, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente, senza necessità di individuare i beni in sentenza (identificazione rimessa alla fase esecutiva).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e ha rinviato al Tribunale di Bergamo per la valutazione e la pronuncia sulla confisca. La Corte ha motivato che l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 dispone la confisca obbligatoria (anche per equivalente) per i reati del decreto, richiamando la corrispondente disciplina dell'art. 322-ter c.p.; ha inoltre escluso problemi di diritto intertemporale, data l'identità testuale tra le norme richiamate.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 158/2015)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto
La Corte interpreta la norma come obbligatoria: in caso di condanna per reati previsti dal d.lgs. 74/2000 il giudice deve sempre disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato, e, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente fino al valore corrispondente. Non è necessaria l'individuazione specifica dei beni in sentenza; l'identificazione concreta è rimessa alla fase esecutiva.
art. 322-ter cod. pen.
La disposizione del codice penale, richiamata come modello normativo, stabilisce analoga regola sulla confisca del profitto nei reati patrimoniali; la Corte rileva che l'art. 12-bis recepisce il contenuto dell'art. 322-ter e ne garantisce la piena continuità normativa.
art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Norma originaria che aveva introdotto disciplina analoga sulla confisca per i reati tributari; benché abrogata dal d.lgs. 158/2015, il suo contenuto è stato ripreso nell'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, confermando la continuità della disciplina.
art. 14 d.lgs. n. 158/2015
Atto normativo che ha abrogato la precedente disposizione ma ha contestualmente introdotto il nuovo art. 12-bis nel d.lgs. 74/2000; la Corte segnala che non sussiste problema intertemporale per la coincidenza del testo normativo con quanto già previsto.
art. 2 cod. pen. (diritto intertemporale)
Richiamato per escludere questioni di applicazione nel tempo: la Corte ritiene che non ci sia contrasto intertemporale fra le norme in quanto la nuova prevista disposizione riproduce il contenuto della precedente e quindi si applica senza problemi alle fattispecie in esame.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Riferimento all'articolo del decreto che disciplina la fattispecie di reato contestata (illeciti tributari con indicazione di costi/IVA fittizi); la Corte considera tale reato ricompreso tra quelli per i quali l'art. 12-bis impone la confisca obbligatoria.
Massime di principio
- In caso di condanna per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 il giudice deve ordinare la confisca del profitto o del prezzo del reato: la disposizione è obbligatoria e non discrezionale.
- Se non è possibile confiscare direttamente i beni che costituiscono il profitto, il giudice deve disporre la confisca per equivalente, fino al valore corrispondente.
- La specifica individuazione dei beni da confiscare non è necessaria in sentenza e può essere rimessa alla fase esecutiva; l'omissione di una pronuncia sulla confisca può determinare annullamento limitato di quel punto e rinvio.
- La confisca non è dovuta quando i beni appartengono a persone estranee al reato: la proprietà di terzi va accertata e valutata dal giudice.
- Non rilevano, in presenza di identità testuale tra vecchia e nuova disciplina, questioni di diritto intertemporale: la norma ripresa si applica alle fattispecie attuali.
- Per le parti e per il giudice: il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando il giudice omette di pronunciare la confisca obbligatoria; la difesa può invece far valere l'appartenenza dei beni a terzi o l'impossibilità della confisca per motivare l'esclusione o limitazione della misura.
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