Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa indicazione di redditi a fini di evasione fiscale relativi all'anno d'imposta 2009), in quanto nella dichiarazione del 29/12/2010 aveva indicato redditi di partecipazione per la società Gifin e per Gipi Distribuzioni molto inferiori rispetto al reddito di impresa congiunto effettivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, comma 1, lett. f) c.p.p. per mancata informazione sulla facoltà di chiedere la messa alla prova; (ii) violazione degli artt. 111 Cost. e 530 c.p.p. per mancata acquisizione delle denunce dei redditi societarie; (iii) mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) ex art. 43 c.p.; (iv) violazione dell'art. 99 c.p. per non esclusione della recidiva; (v) estinzione del reato per prescrizione, anche computando l'aumento di due terzi ai sensi dell'art. 161 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili, per genericità, i motivi riferiti alla responsabilità penale che non si confrontano con il quadro probatorio delle sentenze di merito. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: calcolando il termine di prescrizione aumentato per la recidiva (artt. 157 e 161 c.p.) a partire dalla data di commissione del reato (29/12/2010), il termine complessivo di dieci anni è decorso il 29/12/2020, anteriore alla sentenza d'appello del 28/01/2021. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce le condotte di omessa, infedele o fraudolenta indicazione di redditi a fini tributari; è la fattispecie contestata all'imputato per il periodo d'imposta 2009.
art. 553, comma 1, lettera f) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta mancata comunicazione della facoltà di chiedere la messa alla prova; la questione è stata sollevata ma non decisa nel merito dalla Corte, che ha risolto il giudizio per prescrizione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del profilo difensivo relativo al diritto di difesa e alla regolarità del processo (es. acquisizione di prove documentali). La Corte ha ritenuto i rilievi generici e non confrontati con il materiale probatorio.
art. 530 cod. proc. pen.
Previene i casi di assoluzione; citato dalla difesa per chiedere l'acquisizione/valutazione di prove esimenti o di insufficienza probatoria, ma le censure sono state ritenute generiche rispetto al quadro probatorio.
art. 43 cod. pen.
Riguarda l'elemento soggettivo (dolo) del reato; la difesa sosteneva la sua assenza, ma la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio dimostrasse la finalità evasiva.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione della recidiva e alla sua eventuale esclusione in ragione della natura dei precedenti; la Corte non ha accolto la censura, ma ha deciso il giudizio per prescrizione.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione (di due terzi) in presenza di recidiva; applicato dal giudice nel calcolo del termine estintivo che ha portato alla declaratoria di prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di immediata proscioglienza se dagli atti risulta incontrovertibilmente che il fatto non sussiste, non è reato o l'imputato non lo ha commesso; la Corte ha spiegato i presupposti rigorosi di applicazione della norma e li ha ritenuti non sussistenti nel caso.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma di riferimento per il trattamento della durata della prescrizione in relazione alla pena; utilizzata insieme all'art. 161 per determinare la durata complessiva del termine prescrizionale.
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale; nel fascicolo si riporta la conclusione del P.G. che chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia che si impugna, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- L'immediata proscioglienza ex art. 129 c.p.p. richiede che l'innocenza o l'inesistenza del reato emerga in modo incontrovertibile dagli atti: censure generiche o non confrontate con il material probatorio sono inammissibili.
- Le doglianze processuali devono essere specifiche e confrontare i fatti e le prove raccolte in primo e secondo grado; solo così possono essere valutate in sede di legittimità.
- Nel calcolo della prescrizione va indicata chiaramente la data di commissione del reato e vanno applicati eventuali aumenti (es. per recidiva ai sensi dell'art. 161 c.p.): errori nel computo possono determinare l'estinzione del reato.
- Questioni di legittimità costituzionale o di violazione del diritto di difesa possono essere rilevanti, ma la Corte di Cassazione può procedere alla declaratoria di estinzione del reato quando questa soluzione è evidente dal calcolo prescrizionale, senza entrare nel merito delle censure procedurali.
- Quando si contesta l'elemento soggettivo (dolo), è necessario contestualizzare la censura rispetto al quadro probatorio: affermazioni astratte non sono sufficienti per ottenere l'annullamento.
- Il ricorso per cassazione deve essere motivato con riferimento puntuale alle violazioni di legge e alla prova: motivi generici vengono frequentemente dichiarati inammissibili.
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