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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa indicazione di redditi a fini di evasione fiscale relativi all'anno d'imposta 2009), in quanto nella dichiarazione del 29/12/2010 aveva indicato redditi di partecipazione per la società Gifin e per Gipi Distribuzioni molto inferiori rispetto al reddito di impresa congiunto effettivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, comma 1, lett. f) c.p.p. per mancata informazione sulla facoltà di chiedere la messa alla prova; (ii) violazione degli artt. 111 Cost. e 530 c.p.p. per mancata acquisizione delle denunce dei redditi societarie; (iii) mancata considerazione dell'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) ex art. 43 c.p.; (iv) violazione dell'art. 99 c.p. per non esclusione della recidiva; (v) estinzione del reato per prescrizione, anche computando l'aumento di due terzi ai sensi dell'art. 161 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili, per genericità, i motivi riferiti alla responsabilità penale che non si confrontano con il quadro probatorio delle sentenze di merito. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: calcolando il termine di prescrizione aumentato per la recidiva (artt. 157 e 161 c.p.) a partire dalla data di commissione del reato (29/12/2010), il termine complessivo di dieci anni è decorso il 29/12/2020, anteriore alla sentenza d'appello del 28/01/2021. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce le condotte di omessa, infedele o fraudolenta indicazione di redditi a fini tributari; è la fattispecie contestata all'imputato per il periodo d'imposta 2009.

  • art. 553, comma 1, lettera f) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta mancata comunicazione della facoltà di chiedere la messa alla prova; la questione è stata sollevata ma non decisa nel merito dalla Corte, che ha risolto il giudizio per prescrizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del profilo difensivo relativo al diritto di difesa e alla regolarità del processo (es. acquisizione di prove documentali). La Corte ha ritenuto i rilievi generici e non confrontati con il materiale probatorio.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Previene i casi di assoluzione; citato dalla difesa per chiedere l'acquisizione/valutazione di prove esimenti o di insufficienza probatoria, ma le censure sono state ritenute generiche rispetto al quadro probatorio.

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda l'elemento soggettivo (dolo) del reato; la difesa sosteneva la sua assenza, ma la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio dimostrasse la finalità evasiva.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione della recidiva e alla sua eventuale esclusione in ragione della natura dei precedenti; la Corte non ha accolto la censura, ma ha deciso il giudizio per prescrizione.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione (di due terzi) in presenza di recidiva; applicato dal giudice nel calcolo del termine estintivo che ha portato alla declaratoria di prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di immediata proscioglienza se dagli atti risulta incontrovertibilmente che il fatto non sussiste, non è reato o l'imputato non lo ha commesso; la Corte ha spiegato i presupposti rigorosi di applicazione della norma e li ha ritenuti non sussistenti nel caso.

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    Norma di riferimento per il trattamento della durata della prescrizione in relazione alla pena; utilizzata insieme all'art. 161 per determinare la durata complessiva del termine prescrizionale.

  • art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale; nel fascicolo si riporta la conclusione del P.G. che chiedeva l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia che si impugna, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'immediata proscioglienza ex art. 129 c.p.p. richiede che l'innocenza o l'inesistenza del reato emerga in modo incontrovertibile dagli atti: censure generiche o non confrontate con il material probatorio sono inammissibili.
  • Le doglianze processuali devono essere specifiche e confrontare i fatti e le prove raccolte in primo e secondo grado; solo così possono essere valutate in sede di legittimità.
  • Nel calcolo della prescrizione va indicata chiaramente la data di commissione del reato e vanno applicati eventuali aumenti (es. per recidiva ai sensi dell'art. 161 c.p.): errori nel computo possono determinare l'estinzione del reato.
  • Questioni di legittimità costituzionale o di violazione del diritto di difesa possono essere rilevanti, ma la Corte di Cassazione può procedere alla declaratoria di estinzione del reato quando questa soluzione è evidente dal calcolo prescrizionale, senza entrare nel merito delle censure procedurali.
  • Quando si contesta l'elemento soggettivo (dolo), è necessario contestualizzare la censura rispetto al quadro probatorio: affermazioni astratte non sono sufficienti per ottenere l'annullamento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere motivato con riferimento puntuale alle violazioni di legge e alla prova: motivi generici vengono frequentemente dichiarati inammissibili.

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