Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva: il ricorrente contestava che la Corte territoriale, pur avendo in appello un motivo specifico dedicato alla recidiva, non aveva valutato né motivato se il nuovo episodio criminoso fosse concretamente significativo ai fini di una maggiore colpevolezza e pericolosità, richiedendo dunque verifica e argomentazione specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui la sentenza di appello non può limitarsi a riprodurre la decisione di primo grado senza affrontare i singoli motivi di impugnazione. Per l'omissione motivazionale relativa alla recidiva, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma che individua il reato fiscale contestato nell'originaria sentenza; nella decisione di Cassazione è richiamata come riferimento del fatto-reato, ma la censura principale riguarda la motivazione sulla recidiva e non l'applicazione dell'articolo in sé.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sulla motivazione della sentenza di appello)
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (Aglieri); Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 (Casulli)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la sentenza di appello confermativa è viziata se si limita a riprodurre la decisione di primo grado senza argomentare sui specifici motivi di impugnazione; l'omissione di motivazione su un punto decisivo (qui la recidiva) impone annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La Corte d'appello, quando conferma una sentenza di primo grado, deve motivare specificamente le ragioni in relazione ai singoli motivi di impugnazione; non è sufficiente il rinvio per relationem alla motivazione del primo grado.
- Se la recidiva è oggetto di censura in appello, il giudice deve valutare e motivare se il nuovo episodio comporti una maggiore colpevolezza o pericolosità concreta: in mancanza di tale valutazione la decisione è annullabile in Cassazione.
- L'omissione di motivazione su questioni decisive (es. aggravanti, recidiva, continuazione) costituisce vizio formale tale da imporre annullamento con rinvio per nuovo esame della questione.
- In ricorso per cassazione, i mezzi che evidenziano carenza di motivazione spesso hanno buone probabilità di successo se dimostrano che il motivo era stato sollevato e non affrontato dalla Corte territoriale.
- Al rinvio, la Corte territoriale dovrà esaminare puntualmente i motivi già proposti e indicare le ragioni per le quali ritiene la recidiva sussistente o infondata, con valutazione della rilevanza concreta del nuovo episodio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4461/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →