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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Passariello era stato condannato dal Tribunale di Udine per il reato previsto dagli artt. 5 lett. b) e 6 della legge 283/1962, per avere, in qualità di procuratore speciale e responsabile della sicurezza alimentare della società Sviluppo Commerciale s.r.l., detenuto per la vendita prodotti alimentari refrigerati in cattivo stato di conservazione (frigorifero a pozzo con polvere e tracce di sporco). Il ricorrente ha impugnato per due motivi: (1) violazione dell'art. 42 cod. pen., sostenendo che la sentenza si era basata solo sulla sua qualifica formale senza dimostrare carenze organizzative o di vigilanza né il nesso causale tra il suo operato e l'illecito, e che, essendo responsabile di più punti vendita, la responsabilità sarebbe dovuta ricadere sul preposto della singola sede in caso di entità aziendali articolate; (2) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem), perché per gli stessi fatti era già stata irrogata una sanzione amministrativa (art. 6, comma 5, d.lgs. 193/2007) alla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Udine affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi esposti (accertare l'esistenza di un preposto alla singola sede, le deleghe, la dimensione e l'organizzazione aziendale, la capacità tecnica del preposto, eventuali cause strutturali, l'adozione di procedure di autocontrollo). Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che il ne bis in idem non impedisca l'esercizio dell'azione penale quando la sanzione amministrativa è stata irrogata a carico della società e non alla stessa persona chiamata a rispondere penalmente (quindi mancanza di coincidenza soggettiva tra chi è stato sanzionato amministrativamente e l'imputato).

Norme richiamate

  • legge 283/1962, artt. 5 lett. b) e 6

    Norma che sanziona la detenzione o somministrazione di prodotti alimentari non conformi alle norme igieniche. La Corte ricorda che, in caso di società o impresa, la responsabilità penale per carenze organizzative o di vigilanza è imputabile, a titolo di colpa, al legale rappresentante, salvo che siano rinvenibili deleghe a un preposto responsabile della singola sede.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione della responsabilità: la sentenza deve motivare il nesso fra la posizione ricoperta e la condotta colposa; non è sufficiente la sola qualifica formale per imputare responsabilità penale senza accertare carenze organizzative o omissioni di vigilanza.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di procedere quando è già intervenuta una causa estintiva del reato o un precedente processo/sanzione equivalente. La Corte afferma che non opera quando la sanzione amministrativa è stata inflitta a una persona giuridica diversa dalla persona fisica sottoposta a giudizio penale.

  • d.lgs. 193/2007, art. 6 comma 5

    Prevede la sanzione amministrativa per violazioni in materia alimentare; nella specie la sanzione amministrativa è stata irrogata alla società, circostanza che, secondo la Corte, esclude la coincidenza soggettiva necessaria per il ne bis in idem rispetto al procedimento penale nei confronti del procuratore speciale.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU

    Principio europeo sul divieto del ne bis in idem. La Corte ricorda la sua applicazione nella giurisprudenza: produce effetti limitati quando la stessa persona non è stata sanzionata per il medesimo fatto; la disparità fra soggetti sanzionati (società vs persona fisica) esclude la preclusione penale.

Massime di principio

  • In materia igienico-alimentare, la sola qualifica formale (es. procuratore o responsabile centrale) non basta a fondare la responsabilità penale: il giudice deve accertare l'esistenza di carenze organizzative o omissioni di vigilanza e il nesso causale tra tali omissioni e il fatto.
  • Nelle imprese articolate in più unità autonome la responsabilità per violazioni igienico-sanitarie può ricadere sul preposto della singola sede; occorre valutare deleghe (anche tacite), mansioni, autonomia gestionale e capacità tecniche del responsabile locale.
  • La presenza di una delega non richiede necessariamente forma scritta in organizzazioni complesse: la delega può presumersi in re ipsa se emerge dalla struttura e dall'organizzazione aziendale.
  • Il ne bis in idem non impedisce automaticamente il giudizio penale quando sia stata inflitta una sanzione amministrativa se la persona sanzionata amministrativamente è diversa dalla persona sotto processo penale; la coincidenza soggettiva è requisito essenziale.
  • Nelle contestazioni analoghe il giudice di merito, su richiesta o d'ufficio, dovrebbe acquisire elementi su: esistenza e contenuto di deleghe, organizzazione e dimensione dell'impresa, procedure di autocontrollo (HACCP), modalità di supervisione e controllo, nonché eventuali cause strutturali di inosservanza delle norme igieniche.

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