Cassazione Civile, Ordinanza n. 40488/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto il ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Grosseto e notificato il 2 settembre 2020. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 del testo unico immigrazione e dell'art. 28 del d.P.R. 394/1999, sostenendo di essere soggetto non espellibile e che ciò renderebbe nullo il decreto e illegittimo il rifiuto della Questura di rilasciare un titolo di soggiorno. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 29 del testo unico immigrazione e della direttiva comunitaria n. 86 del 2003, assumendo di essere coniugato con cittadina italiana e che la mancata convivenza con la moglie non potesse giustificare il diniego. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del diritto di difesa e del diritto a un equo processo, censurando la valutazione di pericolosità sociale operata dal Giudice di Pace sulla base di precedenti penali non tutti definitivi, ritenendo che tale valutazione non possa essere automatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili per difetto di specificità. Ha rilevato che il ricorso conteneva solo enunciazioni generiche di violazione di legge e richiami giurisprudenziali, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e senza indicare puntualmente le norme asseritamente violate né il rapporto tra tali norme e il decisum. In particolare, la Corte ha osservato che il divieto di espulsione invocato opera in presenza di convivenza effettiva con il coniuge, circostanza che il giudice di merito aveva escluso come non provata e che non era stata specificamente censurata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della Prefettura, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per l'esenzione del processo.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; non bastano deduzioni generiche o non collegate alla decisione impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione della norma violata, l'esame del suo contenuto precettivo e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Il divieto di espulsione opera, nel caso richiamato dalla Corte, se ricorre una convivenza effettiva con il coniuge; in mancanza di tale prova, la tutela non è riconosciuta.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
L'ordinanza impugnata aveva indicato che il decreto di espulsione era stato emesso su tale base normativa.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione del giudice di merito.
Norma invocata per sostenere il diritto derivante dal vincolo coniugale, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica rispetto alla motivazione impugnata.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base del procedimento in camera di consiglio per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché, dagli atti, il processo risultava esente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non è accompagnata dall'indicazione puntuale della norma invocata, dal suo contenuto precettivo e dal necessario raffronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura deve confrontarsi specificamente con il decisum: non sono sufficienti richiami astratti a norme o precedenti giurisprudenziali se non viene spiegato in che modo essi smentiscano la motivazione della sentenza o ordinanza impugnata.
- Quando la tutela contro l'espulsione è subordinata alla convivenza effettiva con il coniuge, il relativo accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito deve essere specificamente contestato nel ricorso per cassazione, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le doglianze sulla valutazione di pericolosità sociale non possono risolversi in affermazioni generiche: occorre indicare con precisione quali elementi fattuali e quali ragioni giuridiche rendano erronea la motivazione del giudice di merito.
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