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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38731/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativi al periodo d'imposta 2003. In primo grado aveva dedotto: nullità o inesistenza della notificazione, nullità dell'atto per carenza di requisiti formali, insussistenza dei presupposti per l'emissione della cartella e omesso invio della comunicazione di irregolarità. La CTP aveva accolto il ricorso per inesistenza della notifica, ritenendo la cartella non eseguita presso il domicilio fiscale. In appello la CTR aveva invece escluso l'inesistenza della notificazione, reputando sufficiente il collegamento del luogo di notifica con il destinatario, benché eseguita presso la precedente residenza anagrafica; aveva inoltre ritenuto sanato il vizio per effetto della proposizione del ricorso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica presso il precedente domicilio fiscale, nonostante la comunicazione del trasferimento all'Ufficio, dovesse considerarsi inesistente; 2) omessa/insufficiente motivazione sulla qualificazione del vizio come nullità e non inesistenza, lamentando che non fosse stato spiegato il collegamento tra il luogo di notifica e il destinatario; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo non sarebbe applicabile a una cartella di pagamento, atto sostanziale e non processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notificazione non era inesistente: la consegna della cartella era comunque avvenuta in un luogo con un qualche riferimento al destinatario, cioè la precedente residenza anagrafica, e il contribuente aveva effettivamente ritirato l'atto, come emergeva dal suo stesso ricorso; pertanto il vizio era, al più, di nullità e non di inesistenza. Ha respinto il secondo motivo affermando che la motivazione della CTR era sufficiente, perché esplicitava il criterio del collegamento del luogo di notifica al destinatario in relazione alla conoscenza effettiva dell'atto. Ha rigettato il terzo motivo ritenendo applicabile l'art. 156 c.p.c. anche alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto la disciplina tributaria richiama le norme sulle notificazioni dell'avviso di accertamento e, attraverso queste, le regole processuali civili; la nullità, quindi, era sanata dal raggiungimento dello scopo, coincidente con la proposizione del ricorso avverso la cartella. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, la distinzione tra nullità e inesistenza dipende dalla presenza o meno di un qualsiasi collegamento del luogo o della persona che riceve l'atto con il destinatario: l'inesistenza ricorre solo quando manchi del tutto un riferimento al destinatario o sia omessa la consegna, mentre la notifica è nulla se, pur irregolare, l'atto è materialmente consegnato in un contesto riferibile al destinatario.
  • La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia effettivamente ricevuto l'atto e lo abbia impugnato, poiché la proposizione del ricorso dimostra la conoscenza del contenuto e realizza la finalità conoscitiva della notificazione.
  • La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, resta soggetta ai principi processuali richiamati dalla disciplina tributaria, compreso l'art. 156 c.p.c. sulla sanatoria del vizio di notifica.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del 'minimo costituzionale': la motivazione è viziata solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
  • Quando la sentenza di merito esplicita che la notifica, pur eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, è avvenuta in un luogo comunque riferibile al destinatario e che l'atto è stato effettivamente conosciuto, la motivazione è sufficiente a sostenere la qualificazione del vizio come nullità e non come inesistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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