Cassazione Civile, Ordinanza n. 38731/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF, addizionali, sanzioni e accessori relativi al periodo d'imposta 2003. In primo grado aveva dedotto: nullità o inesistenza della notificazione, nullità dell'atto per carenza di requisiti formali, insussistenza dei presupposti per l'emissione della cartella e omesso invio della comunicazione di irregolarità. La CTP aveva accolto il ricorso per inesistenza della notifica, ritenendo la cartella non eseguita presso il domicilio fiscale. In appello la CTR aveva invece escluso l'inesistenza della notificazione, reputando sufficiente il collegamento del luogo di notifica con il destinatario, benché eseguita presso la precedente residenza anagrafica; aveva inoltre ritenuto sanato il vizio per effetto della proposizione del ricorso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica presso il precedente domicilio fiscale, nonostante la comunicazione del trasferimento all'Ufficio, dovesse considerarsi inesistente; 2) omessa/insufficiente motivazione sulla qualificazione del vizio come nullità e non inesistenza, lamentando che non fosse stato spiegato il collegamento tra il luogo di notifica e il destinatario; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo non sarebbe applicabile a una cartella di pagamento, atto sostanziale e non processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notificazione non era inesistente: la consegna della cartella era comunque avvenuta in un luogo con un qualche riferimento al destinatario, cioè la precedente residenza anagrafica, e il contribuente aveva effettivamente ritirato l'atto, come emergeva dal suo stesso ricorso; pertanto il vizio era, al più, di nullità e non di inesistenza. Ha respinto il secondo motivo affermando che la motivazione della CTR era sufficiente, perché esplicitava il criterio del collegamento del luogo di notifica al destinatario in relazione alla conoscenza effettiva dell'atto. Ha rigettato il terzo motivo ritenendo applicabile l'art. 156 c.p.c. anche alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto la disciplina tributaria richiama le norme sulle notificazioni dell'avviso di accertamento e, attraverso queste, le regole processuali civili; la nullità, quindi, era sanata dal raggiungimento dello scopo, coincidente con la proposizione del ricorso avverso la cartella. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base normativa dell'emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo formale.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La sua disciplina della notificazione della cartella rinvia, per il regime delle notifiche, alle regole dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale norma che disciplina la notificazione dell'avviso di accertamento e che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile.
È applicabile alla notificazione della cartella di pagamento; la nullità è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, cioè quando il destinatario ne ha avuto conoscenza e lo ha impugnato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per censurare il vizio di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Viene richiamato come norma che consente nel processo tributario il ricorso per cassazione nei limiti previsti dal codice di rito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È indicato come parametro per valutare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato per delimitare il "minimo costituzionale" della motivazione sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella di pagamento, la distinzione tra nullità e inesistenza dipende dalla presenza o meno di un qualsiasi collegamento del luogo o della persona che riceve l'atto con il destinatario: l'inesistenza ricorre solo quando manchi del tutto un riferimento al destinatario o sia omessa la consegna, mentre la notifica è nulla se, pur irregolare, l'atto è materialmente consegnato in un contesto riferibile al destinatario.
- La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia effettivamente ricevuto l'atto e lo abbia impugnato, poiché la proposizione del ricorso dimostra la conoscenza del contenuto e realizza la finalità conoscitiva della notificazione.
- La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, resta soggetta ai principi processuali richiamati dalla disciplina tributaria, compreso l'art. 156 c.p.c. sulla sanatoria del vizio di notifica.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del 'minimo costituzionale': la motivazione è viziata solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
- Quando la sentenza di merito esplicita che la notifica, pur eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, è avvenuta in un luogo comunque riferibile al destinatario e che l'atto è stato effettivamente conosciuto, la motivazione è sufficiente a sostenere la qualificazione del vizio come nullità e non come inesistenza.
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