Cassazione Civile, Ordinanza n. 07486/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte della società ricorrente, di carburante presso l’impianto della resistente per il rifornimento dei propri autoveicoli. La ricorrente sosteneva che alcuni mezzi utilizzati presso una propria unità operativa avessero riportato gravi anomalie di funzionamento a causa della scarsa o cattiva qualità del gasolio acquistato, chiedendo il risarcimento delle spese di riparazione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, senza ammettere le prove richieste dalla parte attrice e qualificando la domanda come azione risarcitoria da inadempimento o inesatto adempimento. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1218, 1513 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 132, 115, 116 e 183 c.p.c., lamentando il mancato esame delle prove richieste, l’omessa considerazione dell’esclusivo rifornimento dei mezzi presso l’impianto della controparte e il mancato riconoscimento del nesso causale tra i guasti e l’inadempimento; 2) violazione degli artt. 1495 e 2969 c.c. e di varie norme processuali, censurando la rilevazione officiosa della decadenza dalla denuncia dei vizi e il mancato esame della prova sul riconoscimento dei difetti; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado sulla base di tariffe non più vigenti. La resistente eccepiva la tardività del ricorso e ne chiedeva l’inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva la notifica dell’impugnazione, perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., aumentato della sospensione feriale, era spirato e la rinnovazione della notifica a mezzo PEC era avvenuta solo il 29 ottobre 2019, dopo la scadenza. Ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non dava conto in modo adeguato delle difese delle parti e dell’iter processuale. È stata invece respinta l’eccezione della ricorrente circa il difetto di procura speciale del controricorso, ritenuta infondata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il termine lungo per impugnare è perentorio; la sua scadenza determina la definitività della sentenza
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti che consenta alla Corte di comprendere compiutamente il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti
la trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale previsto dalla norma
richiamato come base della censura per inadempimento o inesatto adempimento
richiamato dalla ricorrente nella prospettazione della responsabilità contrattuale
richiamato in relazione alla prova dell’inadempimento e del nesso causale
invocato per denunciare omessa pronuncia o pronuncia extra/ultra petita
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio
richiamato per dedurre errata valutazione delle prove
richiamato in relazione alle richieste istruttorie formulate in primo grado
richiamato per la disciplina della denuncia dei vizi nella vendita
richiamato per sostenere che la decadenza non potesse essere rilevata d’ufficio
art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012
richiamato per evidenziare la possibilità di notificazione telematica presso il domicilio digitale
richiamato dalla Corte in tema di specialità della procura alle liti
richiamato per il requisito della procura speciale nel ricorso per cassazione
invocato per interpretare la procura in senso conservativo
invocato per la conservazione degli effetti della procura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato quale parametro temporale di riferimento per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo l’esito negativo
principio di conservazione applicato anche all’interpretazione della procura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine lungo di impugnazione, quando il ritardo dipenda da una scelta o negligenza imputabile al notificante nella verifica del domicilio del destinatario e nella tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo l’esito negativo.
- In caso di prima notificazione del ricorso andata a vuoto per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza indugio la notifica e comunque entro un tempo compatibile con la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, comprensiva delle domande, eccezioni, difese e sviluppi del giudizio, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La procura apposta a margine o in calce al controricorso per cassazione si presume speciale e riferita al giudizio di legittimità, salvo che emerga in modo inequivoco la sua non riferibilità a tale giudizio.
- La mancata eccezione di decadenza in senso stretto da parte del convenuto non impedisce il rilievo officioso della tardività dell’impugnazione, perché si tratta di termine perentorio che incide sul potere di impugnare e sul passaggio in giudicato della sentenza.
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