Cassazione Civile, Ordinanza n. 11385/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto che aveva dichiarato inammissibile per difetto di procura il ricorso per indennizzo da eccessiva durata di una procedura fallimentare. L'istante aveva chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare della s.a.s. e del fallito in proprio, nel cui ambito risultava insinuato un credito per retribuzioni e tfr non pagati. La Corte territoriale aveva ritenuto invalida la procura rilasciata al difensore perché non specificamente riferita al procedimento, non autenticata/conforme nella copia informatica depositata e non sanata nel termine assegnato ex art. 182, comma 2, c.p.c.; aveva inoltre escluso che la successiva procura depositata nella fase di opposizione potesse sanare il vizio originario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 5-ter, comma 2, l. n. 89/2001, dell'art. 18 d.m. 44/2011 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la procura fosse comunque specifica e, soprattutto, che la disciplina vigente non richieda più una procura speciale per la domanda di equa riparazione; (2) violazione dell'art. 182 c.p.c. e delle norme sulla equa riparazione per avere negato la possibilità di sanare il difetto di procura in sede di opposizione, che sarebbe solo una fase di contraddittorio pieno del medesimo procedimento; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere esaminato nel merito la domanda di indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, nel testo vigente della l. n. 89/2001, la domanda di equa riparazione non richiede più, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, potendo essere proposta anche personalmente dalla parte. Poiché il ricorso originario era stato sottoscritto dalla parte istante, il decreto di inammissibilità fondato sul difetto di procura è stato cassato. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il procedimento è stato rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La procura rilasciata al difensore è stata discussa ai fini della validità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto decisivo che, nel procedimento di equa riparazione, la domanda può essere proposta anche personalmente dalla parte.
Il richiamo contenuto nella disciplina dell'equa riparazione non reintroduce il requisito della procura speciale previsto dalla versione previgente della legge Pinto.
La questione della sanatoria del difetto di procura in opposizione è stata dedotta dal ricorrente, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Nel testo vigente, come interpretato dalla Corte, non richiede più che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale.
Anche questa disposizione, nel testo applicabile, richiama l'art. 125 c.p.c. ma non impone la procura speciale come requisito di ammissibilità.
art. 6 CEDU
È il parametro sostanziale di riferimento della domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo.
La censura di omessa pronuncia sul merito è stata proposta, ma è rimasta assorbita.
Richiamato nel primo motivo in relazione al deposito telematico della procura, ma non è stato decisivo nella soluzione adottata.
L. 24 marzo 2011, n. 89
La legge Pinto, nel testo vigente, è stata interpretata in senso semplificatorio: la domanda di equa riparazione non richiede più la procura speciale.
La modifica legislativa è stata richiamata come fonte del nuovo assetto normativo della domanda di equa riparazione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per il nuovo testo della legge Pinto.
Ulteriore intervento normativo menzionato nel ricostruire il testo vigente dell'art. 3 l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge Pinto, nel testo vigente, il ricorso non deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, perché la domanda può essere proposta anche personalmente dalla parte.
- Quando la disciplina processuale è incerta, l'interprete deve privilegiare la soluzione che conserva l'atto processuale e consente l'esame del merito, evitando esiti meramente abortivi del giudizio.
- Il richiamo dell'art. 125 c.p.c. nella normativa sulla equa riparazione non equivale alla reintroduzione del previgente requisito della procura speciale.
- Se il ricorso per equa riparazione è sottoscritto dalla parte personalmente, l'eventuale invalidità della procura al difensore non è idonea, di per sé, a determinare l'inammissibilità della domanda.
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