Cassazione Civile, Ordinanza n. 00506/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al C.I.M.P. per l'anno 2002, emesso per impianti pubblicitari installati, secondo la contribuente, in aree non appartenenti al Comune ma a enti diversi, come metropolitana e stazione ferroviaria. La società impugnava l'atto sostenendo, da un lato, che il canone non potesse essere preteso per impianti collocati fuori dal territorio comunale e, dall'altro, che l'accertamento fosse illegittimo perché emesso dalla concessionaria, senza adeguato potere o delega. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di potere/legittimazione della concessionaria; violazione della disciplina sul canone e del regolamento comunale, perché la pretesa riguarderebbe impianti su aree di altri enti; omesso esame del fatto decisivo relativo al potere della concessionaria di emettere l'avviso; contraddittorietà della motivazione sulla pretesa insussistenza di doppia imposizione tra occupazione degli spazi e diffusione del messaggio pubblicitario. Nel corso del giudizio, tuttavia, entrambe le parti hanno dato atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dal regolamento comunale e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; la Corte ha quindi verificato il perfezionamento della procedura tramite domanda e pagamento delle rate dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia, rilevando che la contribuente aveva depositato la domanda e la documentazione attestante il pagamento dovuto secondo il regolamento comunale e che la definizione si era perfezionata nei termini previsti. Conseguentemente non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del primo motivo, per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di potere o legittimazione della concessionaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indica il vizio di omesso esame di fatto decisivo e di motivazione contraddittoria dedotti con il terzo e il quarto motivo.
art. 6, secondo comma, lett. f) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato nel secondo motivo quale norma che, secondo la ricorrente, non consentirebbe l'imposizione per impianti collocati fuori dal territorio comunale.
artt. 4, secondo comma, Titolo V, e 1, quarto comma, Titolo VI del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999
sono richiamati come fonti regolamentari poste a base della censura sulla territorialità della pretesa impositiva.
la sentenza d'appello ne ha affermato la rilevanza a sostegno della legittimazione della concessionaria a procedere all'accertamento.
è richiamato, insieme all'art. 52, per fondare la legittimazione della concessionaria all'accertamento.
art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997
è menzionato come base della delega regolamentare comunale relativa alla disciplina del canone.
è richiamato per affermare che i luoghi in cui erano collocati i mezzi pubblicitari erano aperti al pubblico.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-205
viene applicata per la definizione agevolata delle controversie tributarie, in quanto l'ente territoriale aveva esteso la disciplina con proprio regolamento.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194-201
la Corte li cita per affermare che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti.
è richiamato quale testo novellatore delle disposizioni sulla definizione agevolata.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 205
attribuisce agli enti territoriali il potere di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui siano parte l'ente o un suo ente strumentale.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
viene richiamato per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
artt. 5 e 7 del regolamento comunale
disciplinano il perfezionamento della definizione agevolata e la declaratoria di estinzione del procedimento.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
è citato solo perché la disciplina della definizione agevolata esclude la compensazione ivi prevista.
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
è richiamato come disciplina applicabile, in quanto compatibile, al pagamento rateale degli importi dovuti.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata secondo la disciplina speciale applicabile all'ente territoriale, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La definizione agevolata si perfeziona solo con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti; in caso di rateazione, rileva il tempestivo versamento della prima rata secondo il regolamento applicabile.
- Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- La disciplina regolamentare locale può legittimamente estendere ai contenziosi dell'ente territoriale gli effetti della definizione agevolata, purché siano rispettate le condizioni e i termini fissati dalla legge e dal regolamento stesso.
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