Cassazione Civile, Ordinanza n. 28629/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione aveva contestato a un soggetto che era stato amministratore e socio di una società poi fallita l'omessa dichiarazione di una somma pari a euro 573.935,17. Secondo l'Ufficio, tale somma costituiva un provento illecito, poiché corrispondeva al rimborso illegittimo di un finanziamento soci che, in quanto postergato, non avrebbe potuto essere restituito prima della soddisfazione dei creditori concorsuali; il contribuente era stato anche condannato in sede penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La CTR aveva invece ritenuto che non vi fosse un provento tassabile, qualificando la somma come rimborso di un prestito alla società e non come utilità illecita. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, dell'art. 36 d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006 e degli artt. 6 e 67 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la tassazione del vantaggio patrimoniale derivante dal fatto illecito, anche sotto forma di perdita evitata.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia e ha rinviato alla medesima CTR in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, i proventi da fatti illeciti vanno tassati anche se non rientrano nelle categorie reddituali tipiche di cui all'art. 6 TUIR, e che il concetto di provento illecito comprende pure il vantaggio patrimoniale consistente nell'avere evitato un danno. Nel caso concreto, il giudice di merito dovrà quantificare l'incidenza fiscale del beneficio ottenuto dal contribuente, presumendo in mancanza di prova contraria che il danno evitato coincida con l'intero importo indebitamente restituito, trattandosi di credito postergato non dimostrato capiente nell'attivo fallimentare.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
È invocato dall'Agenzia come base normativa per la tassazione dei proventi illeciti.
art. 36 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
È richiamato quale disposizione confermativa della tassazione dei proventi derivanti da fatti illeciti.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ribadisce che i proventi illeciti sono tassabili anche se non classificabili nelle categorie reddituali tipizzate dalla norma.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del TUIR rilevante ai fini della qualificazione reddituale.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti sono imponibili anche quando non siano riconducibili alle categorie reddituali tipiche previste dal TUIR.
- Il concetto di provento illecito non si esaurisce nell'incremento patrimoniale in senso positivo, ma comprende anche il vantaggio economico ottenuto mediante l'eliminazione o l'evitamento di una perdita.
- Quando il vantaggio illecito consiste nell'aver evitato un danno, il giudice di merito deve accertarne e quantificarne l'ammontare fiscale, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della prova eventualmente offerta sulla capienza dell'attivo o sulla effettiva consistenza del beneficio.
- Se il credito indebitamente soddisfatto era postergato e non è dimostrata una capienza dell'attivo fallimentare idonea a soddisfarlo, è ragionevole presumere che il danno evitato coincida con l'intero importo percepito in violazione della par condicio creditorum.
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