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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata alla curatela fallimentare per il recupero di interessi maturati durante la sospensione giudiziale della riscossione di precedenti cartelle relative a omessi versamenti d'imposta. Il credito principale tributario era stato insinuato al passivo del fallimento in via tardiva ed era stato ammesso in via definitiva come chirografario. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella impugnata, perché gli interessi richiesti erano accessori del credito principale e, avendo quest'ultimo natura chirografaria, anche gli interessi dovevano considerarsi chirografari e quindi soggetti alla sospensione degli interessi ex artt. 54 e 55 l.f. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme processuali tributarie e fallimentari e dell'art. 39 d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli interessi da sospensione erano autonomi rispetto al credito originario, derivavano dai benefici della sospensione giudiziale e non richiedevano una nuova iscrizione al passivo; ha inoltre lamentato motivazione apparente della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, in astratto, gli interessi da sospensione giudiziale possono essere pretesi anche senza nuova iscrizione a ruolo e che la sospensione cautelare non sterilizza gli accessori del credito; tuttavia ha ritenuto decisivo che il credito tributario principale fosse stato definitivamente ammesso al passivo come chirografario. Poiché gli interessi hanno natura accessoria rispetto alla sorte capitale, anche gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento seguono la medesima natura chirografaria e restano soggetti alla sospensione del corso degli interessi prevista dall'art. 55 l.f. all'interno del concorso. Ne consegue l'illegittimità della cartella notificata alla curatela per interessi maturati dopo il fallimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall'Agenzia tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ne fondi la decisione su tale disposizione

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato sotto il profilo della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sospensione giudiziale della riscossione non elimina la debenza degli interessi maturati, ma ne impedisce la riscossione coattiva finché perdura la sospensione

  • art. 54 l.f.

    il privilegio si estende agli interessi solo per i crediti assistiti da prelazione; nel caso di credito ammesso in chirografo non opera la protezione sugli interessi

  • art. 55 l.f.

    la dichiarazione di fallimento sospende, agli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari fino alla chiusura del fallimento

  • art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973

    gli interessi da sospensione amministrativa sono previsti espressamente; la Corte richiama il principio per affermare, in via generale, la debenza degli interessi anche nella sospensione giudiziale, poi però negata nel caso concreto per il regime fallimentare

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per distinguere gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo dopo la notifica della cartella

  • art. 96 l.f.

    il decreto di esecutività dello stato passivo produce effetti solo ai fini del concorso

  • art. 101 l.f.

    richiamato in relazione alla domanda tardiva di ammissione al passivo

  • art. 97 l.f.

    richiamato quanto al decreto di esecutività dello stato passivo

  • art. 1186 c.c.

    utilizzato per spiegare la logica della scadenza anticipata dei debiti pecuniari del fallito

  • art. 1282 c.c.

    i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa previsione di legge o titolo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione, ma il vizio è escluso

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte enuncia un principio di diritto di particolare importanza

  • art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per la domanda di ammissione al passivo del credito tributario

  • art. 52 l.f.

    richiamato per la competenza degli organi della procedura sull'ammissione al passivo e sul privilegio

  • art. 93 l.f.

    richiamato in tema di insinuazione al passivo

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come atto successivo alla cartella cui si collegano fatti estintivi del diritto

  • art. 142 l.f.

    richiamato per la possibilità di richiedere interessi post-fallimentari nei limiti dell'esdebitazione

  • art. 2484 c.c.

    richiamato per la disciplina previgente dello scioglimento della società in caso di fallimento

  • art. 2448 c.c.

    richiamato per affermare che il fallimento non determina immediata estinzione della società nel regime previgente

Massime di principio

  • Gli interessi su un credito ammesso al passivo con natura chirografaria seguono la natura del credito principale e non possono essere trattati come credito privilegiato solo perché maturati in occasione della sospensione della riscossione.
  • La sospensione giudiziale della riscossione ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 non estingue né sterilizza la pretesa tributaria accessoria; se il giudizio si conclude con conferma, anche parziale, del titolo, gli interessi maturati nel periodo di sospensione restano dovuti secondo il principio della naturale fecondità del denaro.
  • Nel fallimento, la definitività dello stato passivo cristallizza il credito ammesso e ne preclude una diversa qualificazione ai fini del concorso, comprese le cause di prelazione e la natura degli accessori.
  • Per i crediti chirografari, la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi agli effetti del concorso fino alla chiusura della procedura; gli interessi eventualmente maturati dopo la dichiarazione non sono azionabili nei confronti della curatela come credito concorsuale.
  • La domanda di ammissione al passivo di crediti tributari e dei relativi accessori richiede una specifica allegazione e valutazione degli organi della procedura, ma una volta ammesso in chirografo il capitale, gli accessori non possono essere fatti valere in modo difforme rispetto al credito principale all'interno del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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