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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01072/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con i quali l’amministrazione finanziaria contestava alla società l’illegittimo utilizzo di manodopera somministrata da una cooperativa non autorizzata, ritenendo simulato il contratto di appalto intercorso con tale soggetto e ravvisando, di conseguenza, l’indeducibilità di costi, l’indetraibilità dell’IVA e ulteriori riprese fiscali e sanzionatorie. La CTR aveva accolto gli appelli dell’Ufficio, ritenendo provata l’inesistenza del contratto di appalto, l’inserimento funzionale dei lavoratori nella struttura della società e la consapevolezza da parte di quest’ultima dell’illecita intermediazione di manodopera. La società ricorrente ha censurato la sentenza con sette motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR confermato integralmente l’accertamento del 2006 nonostante la parziale rinuncia dell’Ufficio alla ripresa relativa a costi per euro 44.217,00; 2) nullità per omesso esame della testimonianza di un soggetto indicato come decisiva a dimostrare la genuinità dell’appalto; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 per avere la CTR addossato alla contribuente l’onere di provare la propria inconsapevolezza e per avere fondato la decisione su presunzioni ritenute incongrue; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere considerato l’assenza di contestazioni su alcuni fatti e sulla regolarità dei pagamenti subordinati ai DURC; 5) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riguardo a testimonianze e DURC; 6) violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 2697 c.c. per non avere la CTR verificato le direttive impartite ai lavoratori della cooperativa e per avere affermato il passaggio dei lavoratori alle dirette dipendenze della società; 7) violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e dell’art. 2697 c.c. per la mancata ritenuta deducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA. La Corte ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione poiché non aveva rispettato la limitazione del thema decidendum derivante dalla parziale acquiescenza dell’Ufficio sulla ripresa IRES relativa a costi per euro 44.217,00. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: in particolare, i doglianze su testimonianze, valutazione delle prove e motivazione sono state considerate censure al merito o al difetto di motivazione non più proponibili in cassazione; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione di presunzioni circa la simulazione dell’appalto e la conoscenza dell’illecito da parte della società, escludendo un’inversione dell’onere della prova e affermando che l’IVA resta dovuta anche in presenza di operazioni fatturate ma inesistenti. La decisione finale è stata di cassazione con decisione nel merito limitatamente al motivo accolto, con accoglimento dell’originario ricorso della società solo per la ripresa relativa ai costi già oggetto di acquiescenza dell’Ufficio; per il resto, l’atto impositivo è rimasto fermo. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per ultrapetizione, perché la CTR aveva confermato integralmente l’accertamento relativo al 2006 senza considerare che l’Ufficio aveva rinunciato alla ripresa concernente costi per euro 44.217,00, limitando così il thema decidendum. Ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, ritenendo inammissibili le doglianze che miravano a contestare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza impugnata, non più sindacabili nei termini proposti in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo originariamente il ricorso della contribuente limitatamente ai costi per i quali l’Agenzia aveva già prestato acquiescenza. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e del thema decidendum; la conferma integrale dell’accertamento, a fronte della parziale rinuncia dell’Ufficio, integra ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che mirano a contestare la scelta e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non integrano, di regola, una violazione dell’art. 115 c.p.c. se il giudice ha deciso sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta degli elementi probatori ritenuti più attendibili e concludenti appartiene al giudice di merito, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice valorizza presunzioni gravi, precise e concordanti; la parte che contesta la non genuinità dell’appalto deve fornire elementi idonei a superare la ricostruzione presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare il convincimento del giudice circa la simulazione del contratto e la conoscenza dell’illecito da parte dell’utilizzatore della manodopera.

  • art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    La norma è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la ratio decidendi della CTR non riguardava l’appalto lecito di manodopera, bensì la simulazione assoluta del contratto e la diretta utilizzazione dei lavoratori.

  • art. 14, comma 4-bis, della l. 24 dicembre 1993, n. 537

    La disposizione è stata richiamata nel motivo sui costi e sull’IVA; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura quanto ai costi non specificati e infondata quanto all’IVA, che resta dovuta anche in presenza di operazioni fatturate ma inesistenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria o la sufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale è ravvisabile solo ove ricorra effettiva violazione delle regole del processo, non quando la censura investa il merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è più deducibile in cassazione il vizio di insufficiente motivazione; resta censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa valutazione di elementi istruttori.

Massime di principio

  • Quando una parte rinuncia, anche parzialmente, a una ripresa fiscale o presta acquiescenza su una specifica voce, il giudice di merito non può confermare l’atto impositivo oltre quel perimetro senza incorrere in ultrapetizione.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sindacare in cassazione la semplice preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre.
  • L’omesso esame di una testimonianza o di altri elementi istruttori non è, di per sé, un error in procedendo; se il fatto storico è stato comunque valutato, la censura si risolve in un tentativo di riesame del merito.
  • In tema di intermediazione di manodopera, la simulazione dell’appalto e la consapevolezza dell’utilizzatore possono essere desunte anche in via presuntiva da elementi indiziari concordanti, senza che ciò comporti automaticamente un’inversione dell’onere della prova.
  • La critica alla motivazione, sotto forma di deduzione di violazione di legge, è inammissibile quando mira solo a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • L’IVA è dovuta in relazione alla fatturazione dell’operazione anche se l’operazione sottostante è inesistente, salvo specifiche diverse previsioni normative.
  • Se la ratio decidendi accerta in radice l’inesistenza di un appalto genuino e la diretta utilizzazione dei lavoratori, è inconferente censurare la sentenza come se avesse applicato la disciplina dell’appalto lecito di manodopera.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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