Cassazione Civile, Ordinanza n. 09142/2026 del 11/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’Ufficio contestava a un’impresa individuale l’omesso versamento di IVA per euro 26.630 e irrogava la relativa sanzione. L’accertamento derivava dalla verifica della contabilità dell’impresa, cessata l’attività nel 2006, e riguardava in particolare la dismissione di un fabbricato strumentale e la qualificazione di alcune spese annotate nel libro cespiti come spese di manutenzione da ammortizzare. Secondo l’Ufficio tali spese, per la loro pluriennale utilità e per l’entità superiore al valore del bene, avrebbero dovuto essere capitalizzate incrementando il valore del fabbricato e avrebbero richiesto una diversa autofatturazione con conseguente maggiore IVA dovuta. La contribuente impugnava l’atto deducendo: difetto di motivazione ex art. 7 l. 212/2000; violazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. 633/1972; violazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997 e dell’art. 28 d.P.R. 633/1972. In sostanza contestava il metodo di rettifica seguito dall’Amministrazione e lamentava anche la mancata instaurazione del contraddittorio, sostenendo che si fosse in presenza di elementi indiziari da verificare con il confronto endoprocedimentale. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo che le spese di ristrutturazione non potessero essere integralmente sommate al valore del fabbricato e stimando che solo due terzi di esse fossero imputabili a manutenzione straordinaria, con conseguente riduzione proporzionale dell’IVA recuperabile e delle sanzioni. La contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ma nelle more chiedeva l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-quater) e per avere effettuato i pagamenti previsti dal piano rateale. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Rileva che la contribuente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi ex art. 1, commi 231-252, l. 197/2022, che l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato l’accettazione della domanda con indicazione delle rate dovute e che risultava documentato il pagamento di tutte le rate previste. La decisione richiama l’art. 12-bis d.l. 84/2025, conv. in l. 108/2025, che interpreta il comma 236 dell’art. 1 l. 197/2022 nel senso che, ai soli fini dell’estinzione del processo, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata, con estinzione dichiarata dal giudice d’ufficio sulla base della documentazione richiesta. La Corte aggiunge che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come parametro di censura per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma il giudizio si chiude per estinzione senza esame del motivo nel merito
art. 54, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dalla contribuente per contestare la rettifica IVA, ma non oggetto di decisione di merito per l’estinzione del giudizio
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato tra le norme asseritamente violate nella contestazione della sanzione, senza valutazione nel merito
art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, ma non scrutinato nel merito
art. 1, commi 231-252, l. 29 dicembre 2022, n. 197
la Corte considera la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione come causa di estinzione del processo, non richiedente il pagamento integrale dell’intero piano rateale ai fini processuali
art. 1, comma 236, l. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretato nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista
art. 12-bis d.l. 9 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. in l. 30 luglio 2025, n. 108
norma interpretativa che conferma il criterio per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in presenza di definizione agevolata
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione perché il processo si estingue e non vi è una statuizione di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione può determinare l’estinzione del giudizio tributario di legittimità quando risulti la presentazione della domanda, l’accettazione della procedura e la documentazione dei pagamenti richiesti secondo la disciplina applicabile.
- Ai fini processuali dell’estinzione non è necessario il pagamento integrale dell’intero importo rateizzato, essendo sufficiente, secondo la disciplina interpretata dalla Corte, il perfezionamento della procedura con il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prescritta.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e non applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
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