Cassazione Civile, Ordinanza n. 24447/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dell'imposta assolta su acquisti ritenuti inseriti in una frode carosello e qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società, e la CGT di secondo grado aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo non provata dall'Ufficio la consapevolezza della contribuente e valorizzando la regolarità formale dei rapporti commerciali e l'esistenza dei fornitori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la decisione non consentisse di verificare la base probatoria dell'affermazione sulla serietà delle contrattazioni; 2) violazione delle norme IVA e delle regole su presunzioni e onere della prova, per non aver la CGT considerato gli indizi di frode e per aver invertito il riparto probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostanzialmente reiterando la censura del secondo motivo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non meramente apparente; ha accolto il secondo motivo, affermando che la CGT non ha correttamente applicato i principi in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti e ha alterato il riparto dell'onere della prova, omettendo di valutare concretamente gli indizi addotti dall'Amministrazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La motivazione è nulla solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento logico della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è richiesta una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è fatto valere come nullità della sentenza.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non spetta, in linea di principio, quando l'operazione fatturata sia soggettivamente inesistente e l'operazione si inserisca in un'evasione d'imposta.
L'inesistenza soggettiva e la consapevolezza del cessionario possono essere provate anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi del diniego di detrazione; solo dopo spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e delle regole sul riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nelle controversie su IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell'imposta e richiede che l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a un'evasione fiscale.
- Una volta fornita dall'Amministrazione una prova indiziaria sufficiente della frode e della consapevolezza del contribuente, incombe su quest'ultimo la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Nel valutare la partecipazione a una frode IVA, il giudice di merito deve esaminare concretamente gli indizi offerti dall'Ufficio e confrontarli con la prova contraria del contribuente, senza limitarsi ad affermazioni generiche sulla regolarità formale dei rapporti commerciali.
- La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è invece apparente se rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice, anche se la soluzione possa essere discutibile.
- La mera esistenza formale dei fornitori, la regolarità contabile o la circostanza che i pagamenti siano stati eseguiti non escludono, di per sé, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA, se altri indici obiettivi rendono l'operazione sospetta.
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