Cassazione Civile, Ordinanza n. 09111/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un ingente credito IVA, originariamente chiesto da una società poi cedente e successivamente ceduto a una società di factoring. L'amministrazione finanziaria aveva liquidato gli interessi in misura inferiore rispetto a quella pretesa dalla cessionaria, mentre il giudice tributario di secondo grado aveva riconosciuto una somma maggiore, distinguendo vari periodi: aveva ritenuto dovuti gli interessi anche nel periodo iniziale, nonostante una richiesta di documenti dell'ufficio fosse stata evasa dopo 81 giorni; aveva inoltre ritenuto dovuti gli interessi nel periodo successivo alla comunicazione della cessione del credito, reputando non idonea a sospenderli la richiesta di chiarimenti formulata dall'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, il giudice di merito aveva errato sia nel considerare maturati gli interessi durante il periodo in cui la documentazione richiesta non era ancora stata prodotta dal contribuente, sia nel ritenerli dovuti nel periodo in cui l'ufficio aveva chiesto chiarimenti sulla cessione del credito, senza considerare che l'atto iniziale non consentiva di individuare con certezza il soggetto beneficiario e le modalità di pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione. La decisione impugnata è stata ritenuta errata perché non aveva correttamente applicato l'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972: da un lato, il termine di novanta giorni per la decorrenza degli interessi deve essere sospeso per il periodo intercorrente tra richiesta e consegna della documentazione quando tale intervallo superi quindici giorni, anche se la richiesta cade nei primi novanta giorni; dall'altro, la richiesta di chiarimenti dell'amministrazione sul credito ceduto può sospendere la decorrenza degli interessi, salvo che risulti manifestamente pretestuosa o dilatoria, profilo che il giudice di merito non aveva adeguatamente verificato alla luce delle concrete circostanze, comprese cessione del credito, importo elevato e necessità di individuare con precisione il soggetto e le modalità di pagamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 38-bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633
"non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni"
in tema di rimborso IVA, gli interessi decorrono dal novantesimo giorno, ma il termine va sospeso per il tempo impiegato dal contribuente a consegnare i documenti richiesti oltre quindici giorni; la richiesta documentale può incidere sulla decorrenza anche se formulata nei primi novanta giorni, e la richiesta di chiarimenti è rilevante salvo sia manifestamente pretestuosa o dilatoria.
art. 30 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
richiamato come base normativa del rimborso IVA richiesto in dichiarazione.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
richiamato in relazione all'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione.
richiamato per affermare che la cessione del credito produce effetti verso il debitore ceduto quando è notificata o accettata.
art. 183 Dir. 2006/112/CE
richiamato per il principio di neutralità fiscale e per affermare che il rimborso IVA deve avvenire entro un termine ragionevole, senza esporre il soggetto passivo a rischio finanziario.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA, il termine legale di novanta giorni per la decorrenza degli interessi è sospeso per il periodo tra richiesta di documenti dell'amministrazione e loro consegna quando la risposta del contribuente superi quindici giorni; tale sospensione opera anche se la richiesta documentale è formulata entro i primi novanta giorni dalla dichiarazione.
- La richiesta di chiarimenti o documenti da parte dell'amministrazione finanziaria nel procedimento di rimborso non è di per sé sindacabile nel merito dal giudice, salvo che, valutate complessivamente le circostanze concrete, risulti manifestamente pretestuosa, meramente dilatoria o riferita a documentazione già in possesso dell'ufficio.
- In presenza di cessione del credito IVA, l'amministrazione può richiedere elementi integrativi per identificare con certezza il cessionario e le modalità di pagamento con efficacia liberatoria; la sola comunicazione della cessione non esclude automaticamente la sospensione della decorrenza degli interessi.
- Nel sistema dei rimborsi IVA il principio di neutralità fiscale impone che il contribuente non sopporti un pregiudizio finanziario per ritardi irragionevoli dell'amministrazione, ma ciò non impedisce all'ufficio di svolgere verifiche istruttorie ragionevoli e necessarie.
- Ai fini della decorrenza degli interessi nei rimborsi IVA, il giudice deve valutare in concreto se le richieste istruttorie dell'amministrazione siano giustificate e ragionevoli, senza limitarsi a considerare la sola formale esistenza della richiesta o della cessione del credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09082/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09083/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09084/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09085/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09087/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09089/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →