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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27197/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un immobile sito in Roma, inizialmente dichiarato tramite procedura DOCFA in categoria A/2, classe 3, a seguito di modifiche della distribuzione interna, attribuendogli la categoria D/2 per le caratteristiche oggettive della struttura, composta da sette camere ciascuna con bagno privato e destinata ad attività turistico-ricettiva. Il contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato il ricorso. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita insufficienza della motivazione dell'avviso di classamento, privo delle ragioni di fatto e di diritto della modifica; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR deciso su un motivo non riproposto e non esaminato la censura sulla difformità urbanistica del nuovo classamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la presenza di una camera adibita ad abitazione personale del ricorrente avrebbe impedito di qualificare la struttura come pensione/struttura ricettiva ai fini del regolamento regionale richiamato dal contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso DOCFA, poiché l'Ufficio non aveva contestato gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma aveva solo operato una diversa valutazione tecnica delle medesime caratteristiche del bene; ha escluso la fondatezza della doglianza ex art. 112 c.p.c., rilevando sia il difetto di interesse sia la sostanziale irrilevanza della questione urbanistica ai fini del classamento; ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione ordinaria dell'immobile, non dall'uso concreto o dalla qualità soggettiva dell'occupante. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    l'atto catastale deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, secondo lo Statuto del contribuente e in coerenza con l'art. 3 L. 241/1990.

  • art. 3 L. 241/1990

    la motivazione amministrativa deve esporre presupposti di fatto e ragioni giuridiche del provvedimento.

  • art. 1, comma 3, d.m. n. 701 del 1994

    il termine richiamato dal giudice di merito è qualificato come ordinatorio e non impeditivo della rettifica catastale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata non ha determinato una lesione rilevante del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il denunciato omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61

    il classamento consiste nel riscontro della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito, con riferimento alle condizioni oggettive dell'unità immobiliare al momento del classamento.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 62

    la destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'immobile.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8

    la categoria D riguarda immobili a destinazione industriale e commerciale, con caratteristiche speciali e non facilmente convertibili a diversa destinazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è integralmente rigettata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti i fatti dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica delle medesime caratteristiche del bene.
  • Se la rettifica catastale non introduce nuovi elementi di fatto ma opera una diversa qualificazione tecnico-estimativa delle caratteristiche già denunciate, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica; una motivazione più approfondita si impone invece quando l'Ufficio disattenda i fatti allegati dal contribuente.
  • Ai fini del classamento catastale rilevano primariamente le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile e la sua destinazione ordinaria, non l'uso contingente che ne venga fatto in concreto né la qualità soggettiva di chi lo occupa.
  • La disciplina urbanistica e quella catastale perseguono finalità diverse e non sovrapponibili: la eventuale irregolarità urbanistica non incide automaticamente sul classamento, che resta fondato sulle caratteristiche oggettive dell'immobile.
  • La presenza di un utilizzo abitativo parziale da parte del proprietario non è decisiva quando la struttura, per configurazione oggettiva e destinazione economico-commerciale, sia stata correttamente ricondotta a una categoria catastale speciale.

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