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Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo in ordine alla mancata attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 22 gennaio 2025, pubblicata nel BURA del 26 febbraio 2025; e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo di dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 22 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Regione Abruzzo sulla mancata attuazione della deliberazione regionale di approvazione del fabbisogno aggiuntivo di accreditamento per la diagnostica per immagini, mediante predisposizione e pubblicazione del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull’attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 37, che aveva approvato un punto erogativo aggiuntivo di diagnostica per immagini nell’ambito territoriale della ASL di Teramo e demandato agli uffici la predisposizione del bando e gli ulteriori adempimenti attuativi. Ha chiesto che fosse ordinato alla Regione di dare attuazione alla deliberazione e che fosse nominato un commissario ad acta. La ricorrente ha fatto valere l’interesse a concorrere per l’accreditamento relativo al punto aggiuntivo, previa pubblicazione del bando, e ha invocato l’obbligo generale di concludere i procedimenti amministrativi. In precedenza, l’istanza di accreditamento presentata nel 2009 aveva dato luogo a più giudizi: una pronuncia sul silenzio, l’annullamento del diniego del 2019 per difetto d’istruttoria e giudizi di ottemperanza; la deliberazione regionale del 2024 che aveva dichiarato improcedibile l’istanza è stata poi annullata con sentenza del TAR n. 262 del 2026, che ha ordinato di concludere il procedimento originario. La ricorrente aveva inoltre eccepito la tardività della memoria regionale e chiesto che fosse stralciata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria difensiva regionale, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2, lettera b), e 3, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha distinto il procedimento avviato dall’istanza di accreditamento del 2009, il cui obbligo di conclusione era già stato riconosciuto e la cui esecuzione doveva essere perseguita in sede di ottemperanza, dal diverso procedimento officioso volto a dare attuazione al nuovo atto programmatorio mediante predisposizione di un bando. Quest’ultimo procedimento non era stato sollecitato dalla ricorrente con una specifica istanza; inoltre, rispetto all’attribuzione del punto erogativo aggiuntivo, la struttura non aveva un interesse qualificato e differenziato rispetto alla platea degli aspiranti all’accreditamento. La predisposizione del bando, dunque, non costituiva attività dovuta nell’an e non sussisteva un obbligo regionale di concludere il procedimento officioso entro un termine determinato. La domanda di nomina del commissario ad acta non è stata accolta. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Regione Abruzzo le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; nulla per le spese nei confronti della ASL di Teramo.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    la mancata attuazione dell’atto programmatico di approvazione del fabbisogno di accreditamento aggiuntivo per la diagnostica per immagini, mediante la predisposizione e la pubblicazione del bando di accreditamento per l’attribuzione dei punti di erogazione dei predetti fabbisogni assistenziali e degli ulteriori adempimenti attuativi, non avrebbe dovuto essere contestata con il rito avverso il silenzio, ma con il rito per l’ottemperanza delle sentenze che hanno accertato la sussistenza del predetto obbligo in capo alla Regione Abruzzo, già esperito dalla parte ricorrente.

    Il rito sul silenzio non è il rimedio per ottenere l’attuazione di obblighi già accertati da sentenze: la loro esecuzione va perseguita mediante ottemperanza. Nel caso, tuttavia, la pretesa relativa al nuovo procedimento officioso di attuazione dell’atto programmatorio era distinta dall’obbligo di concludere il procedimento originario.

  • artt. 73, comma 1, e 87, commi 2, lettera b), e 3, c.p.a.

    Il Collegio deve, innanzitutto, disporre, come richiesto dalla parte ricorrente, lo stralcio della memoria difensiva depositata dalla Regione Abruzzo in data 4 settembre 2026, siccome depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza di discussione, di cui al combinato disposto degli articoli 73, comma 1, e 87, commi 2, lettera b), e 3, del codice del processo amministrativo.

    Nel rito camerale considerato, la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza di discussione deve essere stralciata.

  • artt. 1, comma 1-bis, e 2, commi 1 e 4-bis, l. 241/1990

    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-bis, e 2, commi 1 e 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione destinataria di un’istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha il dovere di concludere il procedimento entro i termini previsti.

    L’amministrazione deve concludere entro i termini previsti il procedimento avviato da un’istanza privata, in applicazione dell’obbligo generale di buona fede procedimentale.

  • art. 6, comma 1, l.r. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32

    Il procedimento del quale la parte ricorrente ha chiesto la conclusione è quello disciplinato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, in base al quale i soggetti “privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)”.

    La domanda di accreditamento istituzionale dei soggetti privati autorizzati deve essere presentata secondo termini e condizioni stabiliti dal bando regionale.

  • art. 8-quater, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

    L’accreditamento presuppone requisiti ulteriori di qualificazione, funzionalità rispetto alla programmazione regionale e verifica positiva dell’attività e dei risultati; la Regione definisce il fabbisogno assistenziale in relazione agli indirizzi di programmazione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere entro un termine. Non è utilizzabile per ottenere l’esecuzione di obblighi già accertati con sentenza, che devono essere azionati in sede di ottemperanza.
  • La pretesa alla conclusione di un procedimento officioso diretto all’adozione di un atto generale, quale un bando, richiede un interesse giuridicamente tutelato e qualificato in capo a chi agisce; la mera aspirazione a partecipare, condivisa con la platea degli operatori interessati, non rende di per sé l’adozione dell’atto attività dovuta nell’an.
  • Il dovere generale di concludere il procedimento entro i termini previsti, applicabile ai procedimenti avviati da istanza privata, non determina automaticamente un obbligo di adottare entro un termine un atto generale nell’ambito di un procedimento officioso non sollecitato dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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