Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. 850, pubblicata in data 17/04/2024, notificata in data 19/01/2025, passata in giudicato, con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 850 del 17 aprile 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 850, pubblicata il 17 aprile 2024 e notificata il 19 gennaio 2025, passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, pagando tutte le somme ivi indicate entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. Non ha fissato la somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., né nominato il commissario ad acta: la nomina è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento prosegua oltre il termine assegnato; la richiesta di penalità è stata respinta in considerazione dei ritardi riscontrati in casi analoghi, ricondotti a carenze di organico dell’Amministrazione. Ha condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori, e disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, ciò che giustifica la reiezione dell’istanza di alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
La fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo non è stata disposta; il giudice ha riservato la nomina del commissario ad acta al caso in cui l’Amministrazione non adempia nel termine assegnato e ha respinto l’istanza relativa alla penalità, valorizzando il comportamento esecutivo rilevato in casi analoghi e le carenze di organico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo passato in giudicato, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato, includendo il pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla verifica dell’eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
- La richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione può essere respinta alla luce delle circostanze relative al comportamento esecutivo dell’Amministrazione, comprese le carenze organizzative riscontrate in casi analoghi.
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