Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso del 21 aprile 2026 relativa alla gestione delle ferie maturate, godute e residue nell’anno scolastico 2023/2024, agli eventuali inviti formali a fruirne e al piano delle attività
Esito
La controversia
Il ricorrente, già docente precario con supplenza fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2023/2024, dal 11 settembre 2023 al 30 giugno 2024, per 18 ore settimanali, ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni scolastiche sull’istanza di accesso presentata il 21 aprile 2026. L’accesso era finalizzato a ottenere documenti e informazioni sui giorni di ferie maturati, goduti e residui, con indicazione dei giorni di fruizione su richiesta del docente e di quelli collocati unilateralmente in ferie dalla scuola; l’eventuale invito formale del dirigente scolastico a fruire delle ferie, corredato dall’avviso circa la perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva; il piano delle attività e gli atti relativi alla quantificazione dell’indennità sostitutiva. Il ricorrente dichiarava di voler utilizzare la documentazione per rivendicare in giudizio l’indennità per ferie non godute.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione scolastica ha depositato una relazione con le informazioni relative alle ferie maturate e ai giorni fruiti nel 2023/2024, indicando 22,74 giorni di ferie maturati e 3 giorni di festività soppresse, nonché i periodi di fruizione. Il ricorrente ha dichiarato che tali informazioni soddisfacevano il proprio interesse ostensivo. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’attività sopravvenuta dell’Amministrazione avesse sostanzialmente e integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’attività successiva dell’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta della pubblica amministrazione determini un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5381/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →