Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso del 17 aprile 2026, relativa a documenti di procedimenti disciplinari riguardanti altre dipendenti
Esito
Favorevole al resistente (società in house)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già dipendente della società resistente e impugnante davanti al giudice del lavoro il licenziamento per giusta causa intimatole, deduceva disparità di trattamento rispetto a colleghe coinvolte in condotte analoghe che non avevano perso il posto. Con istanza del 17 aprile 2026 aveva chiesto di accedere agli atti dei procedimenti disciplinari conclusi con la reintegra delle colleghe, inclusi contestazioni, controdeduzioni, provvedimenti conclusivi, atti istruttori e documentazione relativa ai criteri di graduazione delle sanzioni, nonché a un prospetto delle sanzioni irrogate ai dipendenti coinvolti nell’indagine della Polizia Locale. Impugnava il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990 e chiedeva l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. La società eccepiva il difetto di giurisdizione e la carenza d’interesse e sosteneva, nel merito, la genericità e natura esplorativa dell’istanza. Il TAR rilevava d’ufficio la possibile inammissibilità, poiché i documenti richiesti potevano non rientrare nella nozione di documento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non esperibile il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. perché la documentazione richiesta concerneva la gestione privatistica dei rapporti di lavoro della società in house, e non un’attività di pubblico interesse. La circostanza che la società fosse in house non rendeva di per sé accessibili gli atti: l’accesso nei confronti di soggetti privati è configurabile, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990, solo per l’attività di pubblico interesse. Gli atti disciplinari richiesti erano invece funzionali alla tutela della ricorrente nel contenzioso giuslavoristico e attinenti alla gestione ordinaria del personale, estranea ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica. Non occorreva quindi decidere le eccezioni della società sulla giurisdizione e sulla carenza d’interesse né le contestazioni sulla genericità dell’istanza. Spese integralmente compensate per la specificità della questione.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’attività di mera gestione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato non è un’attività “d’interesse pubblico” e va, conseguentemente, esclusa l’azionabilità del diritto d’accesso
L’accesso documentale non è azionabile per atti relativi alla gestione ordinaria privatistica dei rapporti di lavoro, se tale attività non è riconducibile a un’attività di pubblico interesse.
art. 116 c.p.a.
Ritiene il Collegio doversi dichiarare - conformemente al rilievo in tal senso formulato in camera di consiglio ex art. 73 comma 3 alla presenza dei difensori delle parti ed in termini trascritto a verbale – l’inammissibilità del ricorso per improponibilità del rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. in conseguenza dell’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell’istituto dell’art. 22 l. 241/1990, che la ricorrente ha inteso azionare con la propria istanza.
Il rito speciale dell’accesso non è utilizzabile quando la fattispecie non rientra nell’ambito applicativo del diritto di accesso previsto dall’art. 22 l. 241/1990.
art. 7, comma 2, c.p.a.
Le società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, hanno, quindi, assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate, solo a fini disciplinari, e enti pubblici solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici (vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, c.p.a. e 29 della l. n. 24171990).
Le società in house mantengono, in via generale, natura privatistica e possono essere equiparate a soggetti pubblici soltanto nei settori per i quali una norma espressa prevede tale assimilazione.
art. 29 l. 241/1990
Le società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, hanno, quindi, assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate, solo a fini disciplinari, e enti pubblici solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici (vedi il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, c.p.a. e 29 della l. n. 24171990).
L’assoggettamento delle società in house alla disciplina pubblicistica dell’accesso opera nei limiti in cui una previsione normativa le equipari espressamente ai soggetti pubblici per il settore interessato.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale nei confronti di un soggetto di diritto privato, incluse le società in house, è esercitabile soltanto in relazione all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione; la partecipazione pubblica o il controllo in house non rendono, da soli, pubblicistica ogni attività del soggetto.
- Gli atti relativi alla gestione ordinaria privatistica dei rapporti di lavoro, compresi quelli disciplinari, non sono accessibili ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990 quando non attengono a un settore di autonoma rilevanza pubblicistica, anche se richiesti per sostenere la difesa del lavoratore in una controversia giuslavoristica.
- Il rito di cui all’art. 116 c.p.a. è inammissibile quando la documentazione richiesta è estranea all’ambito applicativo del diritto di accesso previsto dall’art. 22 l. 241/1990.
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