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Sentenza

Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Questore di Brescia del 21 febbraio 2025 di rinnovo del porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo il 4 luglio 2024, dopo che la Prefettura aveva revocato il 24 aprile 2024 il divieto di detenere armi emesso nel 2011. La Questura ha respinto l’istanza valorizzando una querela del 2015 per lesioni personali aggravate, rimessa circa quattro mesi dopo; una condanna irrevocabile a quattro mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, relativa a condotte esaurite nel maggio 2017; un procedimento per appropriazione indebita archiviato per infondatezza della notizia di reato; e un procedimento per maltrattamento di animali archiviato per assenza di riscontri oggettivi, riconoscendo per quest’ultimo che non poteva muoversi alcun biasimo. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 11 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, travisamento dei fatti e motivazione omessa o carente. Ha contestato che la querela del 2015 provasse la dinamica dell’episodio, che l’archiviazione per appropriazione indebita consentisse di ritenere avvenuto un illecito e che la condanna per obblighi familiari dimostrasse una pericolosità attuale nell’uso delle armi. In giudizio la Questura ha inoltre addotto precedenti del 2011-2012, informazioni raccolte dal fratello e dall’ex moglie e l’asserito uso di armi della compagna durante il divieto di detenzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’unico motivo e annullato il diniego. La querela del 2015 riguardava una lite reciproca, con versioni contrastanti su chi avesse aggredito e chi si fosse difeso, seguita dalla remissione di entrambe le querele: i fatti non erano stati accertati e, risalendo a quasi dieci anni prima, non dimostravano né un’attuale inaffidabilità nell’uso delle armi né una persistente conflittualità familiare. Quanto all’appropriazione indebita, il decreto di archiviazione rilevava che non risultava alcun contegno appropriativo e che la mera mancata restituzione, senza gli ulteriori elementi richiesti, non integrava il reato; era quindi errato desumere da quel procedimento un illecito, né era rilevante la percezione soggettiva della persona che si riteneva offesa. Il procedimento per maltrattamento di animali non aveva inciso sul diniego, poiché la stessa Questura aveva riconosciuto l’assenza di elementi di biasimo. La condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare era l’unico precedente effettivo, ma riguardava condotte non violente esaurite circa otto anni prima: la Questura non ne aveva adeguatamente valutato natura e distanza temporale rispetto alla necessaria valutazione dell’affidabilità attuale. Gli ulteriori elementi introdotti soltanto nella relazione difensiva costituivano inammissibile integrazione postuma della motivazione. La Questura deve riesaminare l’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione anteriore della sentenza, con motivazione congrua e rispettando tali statuizioni; resta possibile un nuovo diniego, se fondato su elementi congrui e pertinenti. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Gli ulteriori elementi valorizzati nella relazione depositata in giudizio, ma non addotti nel provvedimento impugnato, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.

    La motivazione del diniego non può essere integrata in giudizio con elementi non indicati nell’atto impugnato.

  • art. 11 r.d. 773/1931 (TULPS)

    la valutazione deve avere per oggetto l’affidabilità attuale sull’uso delle armi.

    La valutazione amministrativa rilevante ai fini del titolo di polizia deve riguardare l’affidabilità attuale del richiedente nell’uso delle armi, considerando anche la distanza temporale e il contesto dei fatti valorizzati.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    la valutazione deve avere per oggetto l’affidabilità attuale sull’uso delle armi.

    Il diniego del titolo di porto d’armi deve fondarsi su elementi pertinenti alla capacità attuale di fare affidamento sul richiedente, non sulla mera esistenza di fatti remoti o non accertati.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di porto d’armi deve basarsi su una valutazione concreta e attuale dell’affidabilità del richiedente nell’uso delle armi; la risalenza dei fatti e la loro natura devono essere considerate in rapporto a tale giudizio.
  • In presenza di querele reciproche seguite da remissione e di versioni contrastanti non verificate, l’amministrazione non può assumere come accertata la ricostruzione accusatoria né trarre automaticamente dalle lesioni una conclusione di aggressività o inaffidabilità.
  • Un procedimento penale archiviato per infondatezza non può essere valorizzato come prova di una condotta illecita quando le ragioni dell’archiviazione escludono gli elementi fattuali della condotta contestata; la percezione soggettiva della persona che si riteneva offesa non supplisce alla mancanza di tali elementi.
  • Una condanna per fatti non violenti e risalenti non dimostra di per sé l’inaffidabilità attuale nell’uso delle armi: l’amministrazione deve valutarne natura, tempo trascorso e concreta pertinenza rispetto al titolo richiesto.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante elementi fattuali e valutazioni non addotti nell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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