Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro n. 3369 pubblicata in data 25 settembre 2024, notificata in data 10 novembre 2024, passata in giudicato, con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 3369, pubblicata il 25 settembre 2024 e passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro n. 3369 del 25 settembre 2024, notificata il 10 novembre 2024 e passata in giudicato, deducendo il mancato integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie stabilite dal titolo. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione e che fosse fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo, con efficacia di titolo esecutivo; ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di pagare tutte le somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Ha respinto l'istanza di fissazione della somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e ha riservato la nomina del commissario ad acta all'eventualità che l'inadempimento prosegua dopo il termine assegnato, considerando che in casi omologhi il ritardo era stato determinato da carenze di organico e che l'Amministrazione aveva tenuto un comportamento esecutivo successivo alle sentenze di ottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione di copia alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, ciò che giustifica la reiezione dell’istanza di alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
La misura coercitiva richiesta ai sensi della disposizione è stata respinta in considerazione del comportamento esecutivo osservato dall'Amministrazione in casi omologhi e del fatto che i ritardi risultavano dovuti a carenze di organico; la nomina del commissario ad acta è stata invece riservata all'eventualità di persistente inadempimento dopo il termine assegnato.
Massime di principio
- Quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato, disponendo il pagamento delle somme riconosciute.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla verifica dell'eventuale persistente inadempimento dopo il termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
- La somma coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata tenendo conto del comportamento esecutivo dell'amministrazione in casi omologhi e delle ragioni del ritardo, quando questo sia ricondotto a carenze di organico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5381/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →