Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trani, Sez. Lavoro n. 1463/2024, pubblicata in data 8.7.2024, notificata in forma ex lege esecutiva in data 8.7.2024 , avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione dello stesso

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1463/2024 dell’8 luglio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e alla sua liquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1463/2024, pubblicata e notificata in forma esecutiva l’8 luglio 2024, non appellata e passata in giudicato. Ha dedotto il persistente mancato integrale adempimento dell’obbligo giudiziale di riconoscere e liquidare il bonus carta docente. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro e di pagare tutte le somme ivi indicate entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento prosegua oltre il termine, anche in considerazione dei ritardi dovuti, in casi analoghi, a carenze di organico. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    Il TAR ha trattato la domanda quale ricorso per l’ottemperanza e ha ordinato all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine fissato.

Massime di principio

  • Quando dagli atti del giudizio di ottemperanza non risulta l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire pienamente il titolo entro il termine stabilito.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere riservata alla verifica dell’eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.