Sentenza del 21/02/2025 n. 4621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva contestato, con avviso di accertamento notificato il 27 settembre 2013 per l’anno d’imposta 2008, l’indebita deduzione di costi per complessivi 168.623 euro, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, relativi a 15 fatture emesse dalla ditta individuale Cristofalo Silvio per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La società ha impugnato la decisione della CTR che aveva respinto il suo appello, articolando tre motivi: carenza di motivazione dell’avviso, perché basato anche su verifiche riguardanti un terzo; violazione delle regole sulle prove, per avere la CTR preferito indizi e presunzioni ai documenti prodotti; e contestazione della valutazione dei contratti d’appalto, privi di elementi temporali che li collegassero ai lavori descritti genericamente nelle fatture.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’avviso conteneva elementi concreti sufficienti a rendere comprensibili le ragioni della ripresa e a consentire la difesa. Il secondo è stato dichiarato inammissibile, poiché il giudice di merito può valutare liberamente le prove acquisite, salvo l’obbligo di motivare la decisione. Il terzo è stato dichiarato inammissibile: il rilievo sulla mancanza di data certa riguardava, secondo la CTR, l’assenza nei contratti di elementi che ne permettessero la collocazione temporale, e censurava quindi una valutazione di attendibilità probatoria non sindacabile in cassazione. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 5.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. In precedenza, la CTP aveva respinto il ricorso della società e dei suoi soci in tale veste, mentre la CTR aveva respinto il loro appello e accolto quello dell’Agenzia relativo agli ex soci della società di persone cessata.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell’avviso è sufficiente quando espone elementi concreti che rendono comprensibili al contribuente le ragioni della ripresa fiscale e gli consentono di difendersi.
Nell'attuale ordinamento processual-civilistico vige il principio del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disattendere, con l'unico obbligo di motivare congruamente la decisione adottata.
Salvo le prove legali, il giudice di merito può selezionare e valutare liberamente le prove, comprese quelle documentali e indiziarie; la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
Nel caso concreto, la mancanza di data certa e di altri riferimenti temporali nei contratti è stata considerata dalla CTR nel valutare se i documenti potessero essere collegati ai lavori fatturati. La Cassazione ha ritenuto che la censura investisse una valutazione probatoria di merito e non fosse sindacabile in sede di legittimità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto dell’impugnazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti e se dovuto, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato anche richiamando elementi emersi da verifiche riguardanti terzi, purché contenga informazioni concrete sufficienti a far comprendere la contestazione e a permettere una difesa effettiva.
- La produzione di documenti non obbliga il giudice ad attribuire loro valore decisivo: fuori dai casi di prova legale, il giudice può preferire indizi o presunzioni, purché motivi adeguatamente la valutazione.
- Contratti privi di riferimenti temporali o di elementi che li colleghino in modo verificabile alle prestazioni fatturate possono non essere sufficienti, insieme a fatture generiche, a dimostrare l’effettiva esecuzione dei lavori.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità dei documenti o della prevalenza di una prova su un’altra; occorre individuare un vizio giuridico o motivazionale ammissibile, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- La parte che perde in cassazione può essere condannata alle spese del giudizio e, se sussistono i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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