Cassazione Penale, Sentenza n. 25954/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di condanna emessa in rito abbreviato per il reato di bancarotta semplice documentale, lamentando l'omessa applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 217 ultima comma della Legge Fallimentare (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi fino a due anni), ossia la mancata statuizione sulla pena accessoria da parte del Giudice dell'udienza preliminare
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la pena accessoria prevista dall'art. 217 LF è determinata solo nel limite massimo e non nella specie e nella durata, sicché la sua concreta applicazione implica esercizio di discrezionalità del giudice. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla pena accessoria fallimentare e ha rinviato gli atti al Tribunale di Bergamo perché il giudice del merito decida sul punto, procedendo a determinare la pena accessoria secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'ultima comma prevede l'applicazione di una pena accessoria (inabilitazione/incapacità) fissata solo nel limite massimo; la norma non predetermina nella specie e nella durata la pena accessoria, lasciando quindi spazio di discrezionalità al giudice.
art. 183 disposizioni di attuazione codice di procedura penale
Questa disposizione consente al pubblico ministero di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di pene accessorie quando la legge le abbia predeterminate nella specie e nella durata. La Corte ha precisato che tale rimedio è pertinente solo quando la pena accessoria è predeterminata; non si applica se la pena richiede valutazione discrezionale.
Rilevati come norme che attribuiscono al giudice il potere discrezionale di determinare la misura della pena e delle pene accessorie secondo i criteri di proporzionalità e determinazione del trattamento sanzionatorio; perciò, quando l'accessoria non è predeterminata, la decisione spetta al giudice del merito.
art. 676 codice di procedura penale
Citato nella motivazione in relazione al rimedio ordinario possibile davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha chiarito che tale rimedio è utilizzabile solo quando la pena accessoria risulti predeterminata nella specie e nella durata.
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Richiamato per motivare la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale presso la Cassazione; non incide sul principio sostanziale ma attiene alla forma della requisitoria.
Massime di principio
- Se la legge prevede una pena accessoria obbligatoria e la predetermina nella specie e nella durata, la sua omissione in sentenza può essere rimediata, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione (art. 183 disp. att. c.p.p.).
- Se la pena accessoria è disciplinata dalla legge solo nel limite massimo e richiede valutazione discrezionale (determinazione nella specie e nella misura), la sua applicazione deve essere decisa dal giudice di merito; l'omissione in sentenza può giustificare l'annullamento limitato e il rinvio al giudice di merito perché determini la pena accessoria.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in rito abbreviato quando questa ometta di statuire sull'applicazione di una pena accessoria, e la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
- Il ricorso al giudice dell'esecuzione è percorribile solo se la pena accessoria è predeterminata per legge senza discrezionalità; in presenza di discrezionalità il rimedio corretto è l'annullamento parziale con rinvio al merito.
- Quando si valuta una omissione di pena accessoria, è necessario distinguere tra omissione di pena predeterminata (caso sussumibile in rimedi esecutivi) e omissione di pena che richiede valutazione del giudice sulla misura (caso che richiede intervento del giudice di merito).
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