Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per reati tributari (omessa dichiarazione IRES e IVA) e contraffazione del DURC, deducendo: 1) violazione di legge per il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (mancata valutazione dell'adeguatezza e sostenibilità del programma e della proposta integrativa); 2) vizio di motivazione e errato calcolo del reddito d'imposta e della indeducibilità dei costi (assenza di considerazione di fatture dettagliate e di elementi probatori sulle retribuzioni in nero); 3) travisamento della prova in relazione alla qualificazione di amministratore di fatto (inutilizzabilità della prova e valutazione degli elementi documentali); 4) errori nel trattamento sanzionatorio (errata individuazione del minimo edittale per l'annualità 2010, aumenti per continuazione non motivati e mantenimento immotivato della pena accessoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (confermando la correttezza del rigetto della messa alla prova, della valutazione sui costi indeducibili e della qualificazione di amministratore di fatto) ma ha accolto le censure relative al trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato relativo all'annualità 2010 perché estinto per prescrizione; ha altresì annullato la determinazione delle pene residue e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Criteri per valutare l'adeguatezza del programma di messa alla prova: idoneità al reinserimento e corrispondenza alle condizioni di vita, con attenzione alla possibilità reale di risarcire il danno secondo le condizioni economiche dell'imputato.
art. 168-bis cod. pen.
Limiti procedurali alla richiesta di sospensione con messa alla prova in sede di impugnazione: la messa alla prova presuppone un percorso alternativo al giudizio e non può essere chiesta in sede di gravame, salvo casi particolari.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'immediato proscioglimento; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per un proscioglimento immediato per l'annualità 2010 ma ha comunque dichiarato l'estinzione per prescrizione.
art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice di verificare le condizioni economiche e la sostenibilità del programma di messa alla prova; richiamata come parametro per valutare la proposta risarcitoria e la condotta post delictum.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina l'omessa dichiarazione tributaria e la cornice sanzionatoria; la determinazione della pena deve tener conto della cornice edittale applicabile all'epoca del fatto (prima delle modifiche del 2015).
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Prevede le pene accessorie per i reati tributari; la loro durata va motivata alla luce della pena principale e delle sue riduzioni.
d.lgs. n. 158/2015
Ha modificato la cornice edittale per i reati tributari; la Corte ha ritenuto errato applicare la cornice successiva per l'annualità 2010, richiamando la norma anteriore più favorevole.
art. 81 cod. pen.
Principi sul cumulo e proporzionamento delle pene; richiamato in relazione all'obbligo di motivare distintamente gli aumenti per i reati satelliti nella continuazione.
Massime di principio
- Richiesta di messa alla prova: il giudice valuta l'adeguatezza del programma anche in relazione alla reale capacità economica dell'imputato e alla sua condotta successiva; proposte tardive o insufficienti (es. pagamento simbolico) possono rafforzare il rigetto.
- Reati tributari e costi deducibili: i costi non risultanti da elementi certi e precisi sono considerati indeducibili in sede penale se la difesa non produce allegazioni fattuali/documentali solide che ne dimostrino l'effettiva esistenza.
- Qualificazione di amministratore di fatto: si richiede un apprezzamento globale e indiziario (disponibilità della documentazione aziendale, accesso ai conti correnti, uso di carte aziendali, movimentazioni) che, se convergente, legittima l'attribuzione del ruolo anche senza formale nomina.
- Determinazione della pena per reato continuato: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, evitando aumenti indistinti e rispettando il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81 c.p.; errori su cornici edittali storiche (ante modifiche) sono motivo di annullamento.
- Pene accessorie: la durata delle pene accessorie deve essere motivata in rapporto alla pena principale effettivamente irrogata; una sensibile riduzione della pena principale impone una rivalutazione delle pene accessorie.
- Prescrizione ed effetti in cassazione: se il termine di prescrizione è già decorso per una specifica annualità, la Cassazione può annullare senza rinvio per quella fattispecie; per questioni di determinazione della pena residua può disporre il rinvio ad altra sezione.
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