Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di responsabilità e la determinazione della pena per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; ha dedotto (1) illegalità della pena per violazione dell'art. 99 (ultimo comma) sostenendo che l'aumento per recidiva eccede il cumulo delle pene precedenti (che, secondo il ricorrente, ammontano a soli 10 mesi, non potendosi computare reati depenalizzati) e (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella declaratoria/applicazione della recidiva, contestando che la corte territoriale si sia basata solo sull'esistenza di precedenti senza valutare concretamente la maggiore pericolosità del reo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al primo motivo e, per il resto, inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo (la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la recidiva richiamando la ripetizione omogenea e la continuità dei precedenti). Tuttavia la Corte ha accertato che la misura dell'aumento per recidiva (due anni) non rispetta il vincolo quantitativo previsto dall'art. 99 (ultimo comma) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena, rinviando alla Corte d'appello di Perugia per il nuovo calcolo dell'incremento sulla base dei principi indicati; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
Norma sostanziale contestata (delitto per stupefacenti) cui si riferisce la condanna di merito; usata per inquadrare il reato oggetto del giudizio.
art. 99 cod. pen. (ult. comma)
Introduce uno sbarramento quantitativo: l'aumento per recidiva non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo; si applica alle ipotesi di recidiva e vale come limite all'irrigidimento sanzionatorio.
art. 133 cod. pen., comma 2, n. 2
I precedenti penali sono criterio per la quantificazione della pena; costituiscono elemento da considerare quando si valuta l'incremento per recidiva e la misura della pena.
art. 135 cod. pen.
Regola la conversione delle pene pecuniarie in pena detentiva ai fini del computo del cumulo delle pene precedenti, quando necessario per applicare il vincolo quantitativo dell'art. 99.
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso in Cassazione ai termini necessari per la decisione; richiamata per l'esposizione dei motivi come adempiuta dal difensore.
art. 609 cod. pen., comma 2
Citato dalla Corte come fondamento per la rilevabilità d'ufficio dell'illegalità della pena (la violazione dell'art. 99 che produce pena fuori dallo schema legale può essere rilevata anche d'ufficio).
Legge n. 251 del 2005
Richiamata come contesto normativo che ha inasprito la disciplina della recidiva; l'art. 99 è interpretato come norma di chiusura per temperare gli irrigidimenti introdotti da tale legge.
Massime di principio
- La recidiva è una circostanza personale che il PM deve indicare, ma il giudice deve valutare autonomamente se la reiterazione dei reati dimostra maggiore pericolosità: la mera esistenza di precedenti non basta, serve motivazione sul nesso con la pericolosità.
- L'aumento di pena per recidiva è comunque soggetto al vincolo quantitativo dell'art. 99 (ultimo comma): l'incremento non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti al nuovo reato non colposo.
- Nel calcolo del limite quantitativo si considerano le condanne per delitti (non le contravvenzioni); le pene pecuniarie pregresse vanno convertite in pena detentiva secondo l'art. 135 quando rilevanti ai fini del cumulo.
- Se il giudice supera il limite previsto dall'art. 99, si determina un'illegalità di pena rilevabile anche d'ufficio in Cassazione, con annullamento e rinvio per nuovo calcolo.
- In sede motivazionale il giudice deve esplicitare come i precedenti influiscono sulla maggiore colpevolezza e pericolosità del reo (natura dei reati, omogeneità, continuità temporale, occasionalità o meno della recidiva).
- In situazioni analoghe conviene controllare il certificato dei precedenti, escludere i reati depenalizzati/contravvenzionali dal cumulo ove previsto e, se necessario, chiedere la conversione delle pene pecuniarie per verificare il rispetto del limite quantitativo.
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