Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che i giudici d'appello non hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 06/05/2019. Ha dedotto che, riconosciuta la recidiva qualificata, il termine di prescrizione massimo era maturato il 06/05/2019 e quindi il reato si era estinto prima della pronuncia impugnata; in mancanza di elementi per un proscioglimento nel merito, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato, commesso il 06/05/2010, era già estinto alla data della sentenza d'appello per decorso del termine massimo di prescrizione. La Corte ha considerato applicata la recidiva qualificata (art. 99 c.2 nn.1 e 2 c.p.), ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto dell'aumento previsto e degli atti interruttivi (art. 157 c.1 e art. 161 c.2 c.p.) e ha rilevato che il termine massimo maturava il 06/05/2019; conseguentemente ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 171-ter, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 1941 n. 633
Norma del reato contestato (illecito in materia di diritto d'autore) per il quale l'imputato era stato condannato.
art. 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.
Riconosciuta la recidiva qualificata; tale aggravamento incide sull'entità della pena e, quindi, sul relativo termine di prescrizione, aumentandolo nella misura prevista.
art. 157, comma 1, cod. pen.
Fissa il termine ordinario di prescrizione in rapporto alla pena applicabile; applicato per determinare il termine di prescrizione aumentato in conseguenza della recidiva.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Disciplina il termine massimo di prescrizione tenendo conto degli atti interruttivi; impiegata per calcolare la scadenza del termine prescrizionale (maturata il 06/05/2019).
art. 23, comma 8, dl. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Consente la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti nelle ipotesi previste; applicata per lo svolgimento della camera di consiglio in questo giudizio.
Cass. Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016 (dep. 17/11/2016), P.G. Piga, Rv. 268191
Giurisprudenza citata a supporto dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale volto a ottenere una decisione che si riveli praticamente favorevole all'imputato (es. dichiarazione di estinzione del reato).
Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818
Precedente che afferma che, quando la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e viene dedotta, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio.
Massime di principio
- Quando sussistono elementi che fanno presumere l'intervenuta prescrizione sopravvenuta, la Corte di Cassazione può, se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e viene adeguatamente dedotta, annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La qualificazione della recidiva (art. 99 c.2 c.p.) aumenta la pena ed incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione; occorre applicare gli specifici aumenti previsti e considerare eventuali atti interruttivi per determinare la data di estinzione.
- Il termine massimo di prescrizione va calcolato con riferimento sia al termine ordinario previsto dall'art. 157 c.1 c.p. sia alle regole sull'aumento e sugli atti interruttivi previste dall'art. 161 c.2 c.p.; un calcolo errato può determinare l'erronea statuizione sulla estinzione del reato.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione anche per ottenere una pronuncia favorevole all'imputato (es. dichiarazione di estinzione), quando vi sia un interesse concreto e attuale a far valere l'esatta applicazione della legge penale.
- La trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti è ammessa nelle condizioni previste dalla normativa emergenziale (art. 23 c.8 dl. 137/2020 conv. in l. n.176/2020) e non pregiudica la validità della decisione sulla prescrizione.
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