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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che i giudici d'appello non hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 06/05/2019. Ha dedotto che, riconosciuta la recidiva qualificata, il termine di prescrizione massimo era maturato il 06/05/2019 e quindi il reato si era estinto prima della pronuncia impugnata; in mancanza di elementi per un proscioglimento nel merito, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato, commesso il 06/05/2010, era già estinto alla data della sentenza d'appello per decorso del termine massimo di prescrizione. La Corte ha considerato applicata la recidiva qualificata (art. 99 c.2 nn.1 e 2 c.p.), ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto dell'aumento previsto e degli atti interruttivi (art. 157 c.1 e art. 161 c.2 c.p.) e ha rilevato che il termine massimo maturava il 06/05/2019; conseguentemente ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 1941 n. 633

    Norma del reato contestato (illecito in materia di diritto d'autore) per il quale l'imputato era stato condannato.

  • art. 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.

    Riconosciuta la recidiva qualificata; tale aggravamento incide sull'entità della pena e, quindi, sul relativo termine di prescrizione, aumentandolo nella misura prevista.

  • art. 157, comma 1, cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione in rapporto alla pena applicabile; applicato per determinare il termine di prescrizione aumentato in conseguenza della recidiva.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Disciplina il termine massimo di prescrizione tenendo conto degli atti interruttivi; impiegata per calcolare la scadenza del termine prescrizionale (maturata il 06/05/2019).

  • art. 23, comma 8, dl. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Consente la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti nelle ipotesi previste; applicata per lo svolgimento della camera di consiglio in questo giudizio.

  • Cass. Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016 (dep. 17/11/2016), P.G. Piga, Rv. 268191

    Giurisprudenza citata a supporto dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale volto a ottenere una decisione che si riveli praticamente favorevole all'imputato (es. dichiarazione di estinzione del reato).

  • Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818

    Precedente che afferma che, quando la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e viene dedotta, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando sussistono elementi che fanno presumere l'intervenuta prescrizione sopravvenuta, la Corte di Cassazione può, se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e viene adeguatamente dedotta, annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La qualificazione della recidiva (art. 99 c.2 c.p.) aumenta la pena ed incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione; occorre applicare gli specifici aumenti previsti e considerare eventuali atti interruttivi per determinare la data di estinzione.
  • Il termine massimo di prescrizione va calcolato con riferimento sia al termine ordinario previsto dall'art. 157 c.1 c.p. sia alle regole sull'aumento e sugli atti interruttivi previste dall'art. 161 c.2 c.p.; un calcolo errato può determinare l'erronea statuizione sulla estinzione del reato.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione anche per ottenere una pronuncia favorevole all'imputato (es. dichiarazione di estinzione), quando vi sia un interesse concreto e attuale a far valere l'esatta applicazione della legge penale.
  • La trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti è ammessa nelle condizioni previste dalla normativa emergenziale (art. 23 c.8 dl. 137/2020 conv. in l. n.176/2020) e non pregiudica la validità della decisione sulla prescrizione.

Testo integrale

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