Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione; il ricorrente sosteneva che la contestuale detenzione di cocaina e marijuana dovesse considerarsi un unico reato perché la norma avrebbe natura di norma a piu fattispecie e non dovesse farsi luogo a concorso formale ex art. 81 cod. pen.; in subordine sollevava questione di legittimita costituzionale dell'art. 73 per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, adducendo un trattamento irragionevole tra detenzione di sostanze diverse (es. due droghe pesanti vs una pesante e una leggera).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ribadito che l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la sua evoluzione normativa e giurisprudenziale configurano una norma mista cumulativa: i commi prevedono fattispecie autonome quando differisce la specificazione dell'oggetto materiale mediante distinto inquadramento tabellare delle sostanze. Pertanto, la contestuale detenzione di sostanze inserite in tabelle diverse integra, in linea generale, reati autonomi riconducibili al concorso di reati; qualora la condotta sia unica il concorso deve essere qualificato come formale e disciplinato dall'art. 81 cod. pen. Il comma 5 dell'art. 73 ha natura speciale/apparente rispetto agli altri commi e individua fatti di minore offensivita sottraendoli al regime piu severo. La questione di legittimita costituzionale e la doglianza sull'irragionevolezza delle punizioni sono state ritenute manifestamente infondate. Per l'inammissibilita e in mancanza di assenza di colpa, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (art. 73)
La disposizione ha natura mista cumulativa; i singoli commi prevedono fattispecie autonome quando differisce la classificazione tabellare delle sostanze. Se le sostanze appartengono alla stessa tabella o gruppo omogeneo si puo configurare un unico fatto di reato; se appartengono a tabelle diverse si hanno reati autonomi e concorso di reati.
art. 81 cod. pen.
Regola il concorso formale di reati: quando una stessa condotta integra piu fattispecie autonome trova applicazione il cumulo giuridico previsto dall'art. 81, primo comma, senza bisogno di provare un disegno criminoso unitario.
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto manifesta l'infondatezza della censura di violazione del principio di uguaglianza: la differenziazione del trattamento sanzionatorio e giustificata dalla diversa offensivita delle condotte e dalla scelta normativa di classificare le sostanze.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione del comma 5 di individuare fatti di minore offensivita e rendere il sistema repressivo piu conforme ai principi costituzionali sulla pena.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Attribuiscono al giudice la discrezionalita nell'adeguamento della pena alla gravita del caso concreto; sono strumenti idonei a calibrare l'eventuale differente impatto sanzionatorio derivante dalla pluralita di reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso e dichiarato inammissibile e non e stata dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione dello stesso.
Legge n. 49/2006
La modifica del 2006, che aveva unificato in una tabella le sostanze, era stata in parte superata da successivi interventi e dalla giurisprudenza; le modifiche legislative e le decisioni costituzionali hanno influito sull'orientamento interpretativo seguito dalla Corte.
Legge n. 79/2014 e sentenza Corte Cost. n. 32/2014
Interventi che hanno contribuito a ridefinire la portata delle fattispecie e a ripristinare l'interpretazione che consente di considerare autonome le fattispecie quando l'oggetto materiale e diversificato secondo il sistema tabellare.
Massime di principio
- Verificare sempre la classificazione tabellare delle sostanze: se appartengono alla stessa tabella o a gruppi omogenei la detenzione puo concorrere a costituire un unico reato; se appartengono a tabelle diverse, si applicano fattispecie autonome e si configura in generale il concorso di reati.
- Quando piu fattispecie autonome sono realizzate con un'unica condotta, il concorso deve essere qualificato come formale; il cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. non richiede prova di un disegno criminoso unitario.
- Il comma 5 dell'art. 73 ha natura speciale/apparente rispetto agli altri commi e, se applicabile, esclude l'applicazione delle fattispecie piu severe; va sempre valutata la specialita della norma.
- Il giudice di merito dispone degli strumenti di adeguamento della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.) per evitare risultati manifestamente irragionevoli nella quantificazione della sanzione.
- Le questioni di legittimita costituzionale sull'art. 73 sono difficilmente accoglibili se fondate sulla sola diversita tabellare; il legislatore ha competenza nella scelta del sistema tabellare e la giurisprudenza consolidata tende a ritenere legittima tale differenziazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione e opportuno concentrare i motivi su errori giuridici rilevanti e argomentati; motivi manifestamente infondati possono comportare inammissibilita e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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