Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna del ricorrente per reati tributari (art. 110 c.p., artt. 8 e 5 Dlgs. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1-2) violazione dell'art. 533 c.p.p. e del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando mancata considerazione di ipotesi difensive alternative e travisamento di fatti relativi a fatture, bonifici e rapporti tra società (es. T.T. One, ICS, Gold Sky, Sagam), nonché uso di elementi lessicali della motivazione per negare rilevanza a prove a suo favore; (3-4) errata valutazione e carenza motivazionale nella negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., per omessa considerazione dell'incensuratezza, della collaborazione e del comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Prima, ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e in parte inammissibili per genericità e denunzia cumulativa (artt. 581 e 591 c.p.p.): il ricorrente si è limitato a valorizzare singoli termini lessicali e passaggi isolati della motivazione senza offrire una prospettazione organica e prove incontrovertibili tali da dimostrare la manifesta illogicità decisiva della decisione impugnata; la Corte non può rivedere autonomamente il complesso probatorio e ha confermato che le valutazioni di merito (identificazione come amministratore di fatto della T.T. One, analisi di fatture, bonifici, contratti e dichiarazioni di persone informate) erano adeguatamente motivate. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito, ritenendo congrua e non contraddittoria la motivazione fondata sulla gravità dei fatti e su irregolarità gestionali rilevate; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice può escludere le attenuanti con motivazione preponderante e discrezionale non sindacabile in cassazione se congrua. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento secondo art. 616 c.p.p.; imposizione, in via equitativa e ai sensi della giurisprudenza e della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, del versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata per indicare la partecipazione del ricorrente ai reati tributari contestati.

  • art. 8 Dlgs. 74/2000

    Una delle norme del Decreto Legislativo in materia di reati tributari contestati (collegata alle fatture e ai rapporti tra società); richiamata come titolo di accusa.

  • art. 5 Dlgs. 74/2000

    Un altro capo del Dlgs. 74/2000 relativo ai reati fiscali contestati; evocato nell'imputazione senza dettaglio normativo nella sentenza riportata.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che in cassazione la sua presunta violazione rileva solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva.

  • artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, cumulativi o promiscui; usate per dichiarare inammissibili le censure aspecifiche.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di sindacato in cassazione per manifesta illogicità della motivazione; richiamato per spiegare i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza conferma che il loro riconoscimento è valutazione di fatto e può essere escluso dal giudice con motivazione preponderante.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi e criteri per la determinazione della pena; richiamato in connessione al criterio della gravità del fatto nella valutazione delle attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena (es. gravità del fatto); la Corte ricorda che il giudice delle attenuanti deve riferirsi a questi parametri, ma non è obbligato a esaminare tutti separatamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per far gravare le spese sul ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per la disciplina e i limiti sull'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha usato tale riferimento per giustificare il versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve essere puntuale e non generico: denunce cumulate e aspecifiche sono inammissibili (artt. 581 e 591 c.p.p.).
  • Il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio può essere sindacato dalla Corte di legittimità solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica e decisiva; la Corte non rifa la valutazione delle prove.
  • Non è sufficiente estrapolare termini lessicali o passaggi isolati dalla motivazione per dimostrare l'esistenza di un valido dubbio: è necessario mostrare una prospettazione alternativa organica supportata da elementi processuali incontrovertibili.
  • La decisione di escludere le attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando motivata sulla base della gravità del fatto e di irregolarità gestionali; tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se congrua e non contraddittoria.
  • Per contestare la valutazione di documenti contabili (fatture, bonifici, contratti) occorre indicare chiaramente quali elementi provano, in modo incontestabile, l'errore di fatto del giudice di merito; il giudice valuta il complesso probatorio nel suo insieme.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento e a somme alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.