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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva. La Corte territoriale avrebbe fondato la recidiva su elementi non accertati (l'assenza di attività lavorativa) e su una presunzione (l'affermazione che l'assenza di precedenti dopo il 2011 non escluda lo spaccio ma indichi una "mancanza di sanzione"), senza fornire la relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito e senza valutare adeguatamente natura, tempo dei precedenti e parametri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della recidiva, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Ha dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato relativamente al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso il 7 gennaio 2020. In sostanza la condanna di merito rimane irrevocabile quanto alla responsabilità, ma la valutazione e la motivazione sulla recidiva devono essere riesaminate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato (detenzione/spaccio di stupefacenti). La sentenza conferma la responsabilità per questo reato, ma la questione della recidiva rilevante ai fini dell'aggravamento va valutata separatamente.

  • art. 99, comma 5, cod. pen.

    Rilevata la dichiarazione d'incostituzionalità di questa disposizione (richiamata in motivazione), la sussistenza della recidiva non può basarsi esclusivamente sul dato formale delle precedenti condanne: è necessaria la verifica della "relazione qualificata" tra precedenti e nuovo illecito e la valutazione di parametri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133, cod. pen.

    Deve essere preso in considerazione per valutare la colpevolezza e la pericolosità del reo (natura e gravità del fatto, personalità, grado di responsabilità, ecc.) quando si valuta la significatività dei precedenti rispetto al nuovo reato.

  • art. 624, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'irrevocabilità, limitatamente agli aspetti non annullati della sentenza (l'affermazione della responsabilità penale), dato che l'annullamento ha riguardato solo la motivazione sulla recidiva.

  • Massime giurisprudenziali citate (Sezioni Unite, sent. n. 20798/2011 "Indelicato"; Sez. 6, n. 34670/2016 "Cascone")

    Richiamano il principio per cui la recidiva richiede una relazione qualificata tra precedenti e nuovo reato; il tempo intercorso e la natura dei precedenti sono indici da valutare e l'applicazione automatica della recidiva è preclusa.

  • Citazione della motivazione impugnata

    «... il fatto che manchino precedenti penali dopo il 2011 non è indice di non aver spacciato ma indice di una mancanza di sanzione. Sussiste un livello di pericolosità che impedisce la non valutazione della recidiva»

    La Corte di Cassazione ha ritenuto tale affermazione manifestamente illogica e basata su congetture prive di sostegno probatorio: non è possibile dedurre la continuità dell'attività illecita dall'assenza di sanzioni senza elementi di fatto.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere riconosciuta automaticamente sulla base della mera esistenza di precedenti: è necessaria una "relazione qualificata" tra i precedenti e il nuovo reato, valutando natura, epoca e rilevanza ai fini della maggiore pericolosità e colpevolezza.
  • Il tempo intercorso tra precedenti e nuovo fatto è un elemento significativo: lunghi periodi senza condanne possono essere indizio di interruzione dell'attività illecita e vanno valutati concretamente.
  • Il giudice deve motivare le proprie valutazioni su fatti (es. assenza di lavoro, continuità dell'attività delittuosa) indicando la fonte probatoria: affermazioni apodittiche o congetturali sono censurabili in Cassazione.
  • I parametri dell'art. 133 c.p. (personalità, antecedenti, comportamento dopo il fatto, grado di responsabilità, ecc.) devono essere considerati quando si valuta l'incidenza dei precedenti sulla pena tramite la recidiva.
  • Se la motivazione sulla recidiva è vizata, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e disporre il rinvio, dichiarando eventualmente irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il resto della sentenza ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

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