Cassazione Civile, Sentenza n. 14530/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'applicazione dell'esenzione PEX (art.87 T.U.I.R.) su una plusvalenza derivante dalla cessione, da parte di Sottovento s.r.l., delle quote della partecipata G.A.S. s.r.l. (cessionaria Genie s.a., Lussemburgo). L'Agenzia contestava che al momento della cessione (16.6.2008) la partecipata non esercitasse un'impresa commerciale perché l'azienda alberghiera era stata affidata in comodato gratuito a Sottovento e le attività di start-up/preparatorie non erano concluse; perciò disconosceva l'esenzione. La CTP aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia, la CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo sussistente la commercialità anche in fase di start-up. L'Agenzia ha formato ricorso per cassazione denunciando violazione di legge (art.87 lett. d) e comma 2 T.U.I.R.) e vizi di motivazione e probatori. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, ritenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato attività preparatorie non concluse e l'attività svolta dopo la cessione, invece di verificare la sussistenza del requisito della "commercialità" al momento del realizzo e nell'arco temporale previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, assorbendo gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte territoriale e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della questione e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel considerare sussistente la commercialità in presenza di attività preparatorie ancora in corso al momento della cessione; la decisione sulla sostanza del diritto (applicabilità o meno della PEX) è rimessa alla Corte di merito in diversa composizione.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 87, comma 1, lett. d)
"1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni ... con i seguenti requisiti: ... d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55."
La Corte ricorda che per fruire della PEX il requisito della "commercialità" della partecipata deve sussistere al momento del realizzo; la verifica non può basarsi su attività che si concretizzano solo dopo la cessione.
d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 87, comma 2 (ultimo periodo)
"Il requisito di cui al comma 1, lett. d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso."
Il requisito della commercialità deve sussistere continuativamente e, ai fini della PEX, occorre verificare la sua esistenza anche nei tre periodi d'imposta precedenti la cessione; attività produttive avviate dopo la cessione non possono retroagire.
d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 55
"1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 ..."
Definisce il concetto di impresa commerciale cui rimanda l'art.87; la Corte usa tale definizione per valutare se la partecipata concretamente esercitasse un'impresa al momento del realizzo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29.3.2013
"La commercialità si concretizzi nell'idoneità, anche potenziale, dell’impresa, a soddisfare le richieste provenienti dal mercato ... atti tipici della fase di start up ... studi preparatori, ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, ricerche di mercato, addestramento iniziale del personale ..."
La circolare ammette che attività di start-up possano assumere connotazione commerciale ai fini PEX, ma precisa che se la fase preparatoria non è completata al momento del realizzo la commercialità non ricorre; la Corte richiama questa distinzione e applica rigidamente il requisito temporale previsto dalla legge.
d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41-bis
Norme richiamate dall'Agenzia in tema di poteri di accertamento e presunzioni fiscali; nella decisione di cassazione questi profili vengono sollevati ma i motivi relativi sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi di diritto.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione) e art. 132
Art.360 invocato per i vizi di interpretazione e violazione di legge; art.132 richiamato nella discussione sulla motivazione (logica/contraddittorietà). La Corte ha ritenuto fondati i motivi di diritto ai sensi dell'art.360.
Codice civile, artt. 2697 e 2727
Norme richiamate in relazione all'onere della prova ed ai mezzi di prova; il tema dell'onere probatorio è stato sollevato ma la Cassazione ha risolto la controversia rilevando la violazione normativa sulla nozione e sul momento della commercialità, rimettendo la valutazione probatoria alla Corte di merito.
Massime di principio
- La partecipation exemption (art.87 T.U.I.R.) richiede che la partecipata eserciti un'impresa commerciale al momento del realizzo; non rilevano attività che si concretizzano solo dopo la cessione.
- Il requisito della "commercialità" deve essere verificato anche nei tre periodi d'imposta antecedenti il realizzo: attività in start-up devono avere raggiunto lo stadio necessario entro il momento della cessione per poter far valere la PEX.
- Le attività preparatorie e prodromiche possono concorrere a integrare la commercialità solo se, al momento della cessione, risultano effettivamente concluse o tali da dimostrare l'idoneità commerciale già realizzata; la mera previsione o l'avvio non è sufficiente.
- Il comodato d'azienda o la gestione temporanea da parte della cedente sono elementi fattuali rilevanti ma non determinano automaticamente l'esclusione o l'ammissione della commercialità: occorre valutare la concreta operatività e il timing delle attività.
- In contenziosi simili la Corte di merito deve motivare specificamente sul momento e sul grado di completamento delle attività di start-up e non basarsi su valutazioni di "credibilità" generiche; l'eventuale carenza di motivazione può comportare cassazione e rinvio.
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